Articolo 36 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
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23 agosto 1962
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20 ottobre 1962
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29 luglio 1965
Art. 36. Contributi per la scuola popolare.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adalti, da effettuarsi con le modalita' previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53 , in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti somme:
a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;
b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;
c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni. ((5d)) ------------------
AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."
Entrata in vigore il 29 luglio 1965