Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
È censurabile per violazione di legge in sede di legittimità la sentenza del giudice di merito che affermi l'esistenza di una novazione senza accertare ne' "l'aliquid novi" ne' "l'animus novandi" , errando così nella qualificazione giuridica dell'atto , non potendo la pattuizione essere sussunta nello schema giuridico della novazione in difetto di verifica di tali elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/1999, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIAELLI Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLÒ Consigliere
Dott. Federico ROSELLI Consigliere
Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN RO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Siro Centofanti giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARBOLUX spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 92, presso lo studio dell'avv. Carlo Silvetti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, in unione all'avvocato Antonio Diotallevi;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/97 del Tribunale di Terni depositata il 12.2.97 R.G. 1766/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.12.98 dal Relatore Cons. Dott. La Terza Maura;
Udito l'avv. Centofanti Siro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 dicembre 1996 la Carbolux spa proponeva appello al Tribunale di Terni avverso la sentenza emessa dal locale TO il 2 ottobre 1996 con cui, in accoglimento della domanda proposta da RO PI, era stata condannata al pagamento della somma di L. 52.163.393 oltre accessori per differenze retributive derivanti dall'illegittimo declassamento del lavoratore dal quinto al quarto livello a decorrere dal maggio 1989.
Sosteneva l'appellante che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che la documentazione prodotta dimostrava inequivocabilmente l'intervenuta novazione del rapporto di lavoro, sollecitata dallo stesso lavoratore al fine di evitare il licenziamento e che quindi non potevano trovare applicazione ne' l'art.2103 ne' l'art. 2113 c.c. Costituitosi il PI, che interponeva appello incidentale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla dequalificazione, il Tribunale, con sentenza del 12 febbraio 1997, accoglieva l'appello della società, rigettava l'appello incidentale e tutte le domande proposte dal PI.
Premesso essere dubbia la legittimità dei patti che stabiliscono una modificazione peggiorativa delle mansioni, ancorché siano diretti ad evitare il licenziamento, il Tribunale affermava che in questi casi l'unica alternativa concessa era costituita da una reale novazione del rapporto, che nella specie vi era stata, come dimostrato dall'accordo stipulato tra le parti davanti all'Ufficio del Lavoro e della M.O. di Terni, in cui il PI ed altri dipendenti, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria, avevano accettato "quale trattamento di maggior favore rispetto al licenziamento pressocché inevitabile al termine dell'intervento della Cigs di novare il rapporto di lavoro in essere in quello con inquadramento di categoria operaia con mansioni di estrusionista." Affermava quindi il Tribunale che detto accordo non poteva qualificarsi come rinuncia ne' come transazione, ma come novazione, e ciò era avvalorato dal fatto che lo stesso era stato stipulato al termine del periodo di Cigs e non vi erano prove della sua simulazione.
Non poteva quindi trovare accoglimento l'impugnativa proposta ai sensi dell'art. 2113 c.c il cui ambito di applicazione non può essere esteso analogicamente ad atti diversi da quelli espressamente previsti, ne' quella proposta ai sensi dell'art. 2103 c.c. che sanziona di nullità i patti aventi ad oggetto i mutamenti di mansione avvenuti nell'ambito dello stesso rapporto, ma non quelli verificati a seguito della novazione del rapporto stesso. Quanto poi alla violazione del patto di prelazione che era stato previsto nell'accordo - con obbligo della società di riassumere con una qualifica impiegatizia i dipendenti interessati alla novazione, nel caso si rendessero disponibili in futuro posizioni di livello impiegatizio - affermava il Tribunale che, a prescindere dalla mancata dimostrazione del fatto dedotto come condizione, non era stata avanzata nessuna domanda da parte del lavoratore, onde l'impossibilità di pronunzia sul punto.
Avverso detta sentenza propone ricorso il PI affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 342 cpc e 2909 c.c in relazione all'art. 360 nn. 3,4 e 5 cpc. Si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la pronuncia di condanna emessa dal TO aveva conglobato l'accoglimento di due distinte domande: quella di cui al n. 2 del ricorso di primo grado - relativa al periodo 1.1.89/8.5.89 in cui, pur essendo cessata la Cigs, egli era rimasto sospesa con soli acconti mensili di L. 700.000 - il cui ammontare era stato quantificato dal CTU in L. 10.636.378 e la domanda di cui al n. 1 del ricorso, relativa alle differenze retributive dal 9.5.89 in poi derivanti dalla nullità del declassamento, quantificate dal CTU in L. 41.527.015 (per un totale di L. 52.163.393).
Il Tribunale non aveva considerato che l'appello della Carbolux aveva riguardato solo la seconda domanda e non la prima, per cui la condanna della società al pagamento di L. 10.636.378 era ormai coperta da giudicato.
Il motivo merita accoglimento.
A seguito di ordinanza resa da questa Corte all'udienza del 18 maggio 1998 (emessa stante il principio per cui ove si deduca un vizio in procedendo - nella specie un giudicato interno - la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha quindi il potere dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, cfr. Cass. 1988/ 93) è stata depositata la consulenza esperita in primo grado, ove erano state determinate in L. 10.636.379 le differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito per Cigs per il periodo dal primo gennaio 1989 al 8 maggio 1989 (ivi compresi rivalutazione e interessi maturati alla data della perizia). Detta somma era stata inclusa dalla sentenza di primo grado senza operare alcuna distinzione - nel complessivo ammontare di L. 52.163.393 riconosciuto come dovuto dalla Carbolux, comprensivo anche delle differenze retributive conseguenti alla ravvisata dequalificazione.
Detta statuizione non investita dall'appello della società, che era diretto a contestare solo il patto di demansionamento, era ormai passata in giudicato e quindi il Tribunale non poteva pervenire al rigetto di tutte le domande avanzate in primo grado dal PI. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1321, 1325, 1339, 1418, 2094, 2103 e 2113 cod. civ. e degli artt. 36 e 41 Costituzione in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.cp.c., nonché vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio in relazione all'art. 360 nn.4 e 5 c.p.c. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'atto del 27 aprile 1989 identificasse una novazione giacché detto istituto ricorre solo ove vi sia la fine del rapporto precedente e l'inizio di un altro su nuove basi;
nella specie, viceversa, non vi era stata mai risoluzione e il rapporto era continuato dopo il 27.4.89 con il mantenimento dell'originaria fonte contrattuale;
non vi era stata alcuna comunicazione di cessazione alla sezione di collocamento;
era stata mantenuta la pregressa anzianità di servizio e non era stato pagato il TFR;
si trattava quindi non di novazione, ma di un mero mutamento di mansioni nel quadro di un rapporto che proseguiva. Anche questo motivo merita accoglimento.
Come risulta dal tenore dell'art. 1230 cod. civ. e come riconosciuto da giurisprudenza costante, in materia di novazione l'intento di estinguere l'obbligazione precedente con la creazione di una nuova deve risultare in maniera non equivoca da fatti incompatibili con la volontà di mantenere in vita l'obbligazione originaria (cfr. ex multis Cass. 9766, del 1996). Il Tribunale ha affermato che le parti avevano voluto stipulare una novazione, ma nessuna menzione ha fatto agli elementi "aliquid novi" ed "animus novandi" che sono fattori imprescindibili per la integrazione della fattispecie legale, con ciò violando la norma codicistica. Ed infatti la qualificazione giuridica dell'atto, pur muovendosi nell'ambito del processo interpretativo, costituisce un'operazione concettualmente distinta dall'interpretazione contrattuale in senso stretto, poiché, a differenza di questa - che ha ad oggetto la determinazione della volontà dei contraenti e che è riservata al giudice di merito (essendo censurabile in sede di legittimità sola per violazione dei canoni ermeneutici a per vizio di motivazione) - è diretta ad accertare la sussumibilità della medesima in uno o in altro schema giuridico negoziale, con attività che è denunciabile in cassazione per violazione o falsa interpretazione di norme di diritto (cfr. Cass. 2048 del 1993). Il secondo motivo va quindi accolto con conseguente assorbimento del terzo motivo con il quale (denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2103 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) si lamenta che il Tribunale abbia escluso il risarcimento del danno da demansionamento. Resta assorbito altresì il quarto ed ultimo motivo con cui si lamenta che il Tribunale abbia escluso la violazione del diritto di prelazione per l'assunzione nella categoria impiegatizia, che era stato stipulato nell'atto del 27.4.89 (per avere la Carbolux proceduto, nel novembre 1992, alla assunzione di EL FA, che aveva inquadrato nel quinto livello impiegatizio) per mancanza di domanda sul punto da parte del lavoratore.
Vanno quindi accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo e quarto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice , che si designa nel Tribunale di Perugia.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999