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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1577/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Barbesin e Filippo De Magistris ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Monterotondo, Viale Bruno Buozzi n. 31, presso lo studio dell'Avv. Daniele Sacra che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1151/2019 – divisione ereditaria.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. conveniva in giudizio la sorella Controparte_1 [...] innanzi al Tribunale di Frosinone, rappresentando quanto Parte_1 segue. In data 11.5.2013, decedeva lasciando come Persona_1 eredi il marito e le figlie e Controparte_2 Controparte_1
i quali ultimi, stante l'assenza di testamento, Parte_1 risultavano titolari ciascuno di una quota ereditaria pari a 1/3 dell'asse ereditario;
in data 16.8.2013, presentava la Parte_1 dichiarazione di successione della madre nella quale Persona_1 venivano riportati vari beni immobili, tutti siti in Trevi nel Lazio (FR), per i quali la de cuius era indicata come proprietaria per la quota del 100% (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado), nonché n. 1 libretto postale con saldo alla data del decesso pari a euro 571,48. Ciò premesso, parte attrice lamentava la mancata indicazione, nella suddetta dichiarazione di successione, di numerosi buoni fruttiferi postali dei quali la de cuius era contitolare, buoni ancora in essere al momento del suo decesso;
nello specifico, si trattava di n. 8 buoni fruttiferi postali cartolari, cointestati a - Persona_1 Controparte_2 [...]
per la complessiva somma di euro 69.400,00, di cui euro Parte_1
23.133,33 di pertinenza della de cuius, ancora in essere e materialmente detenuti dalla convenuta;
inoltre, di n. 1 buono Parte_1 fruttifero postale cartolare, cointestato a - Persona_1 [...]
- per la complessiva somma di euro CP_2 Parte_1
5.000,00, di cui euro 1.666,66 di pertinenza della de cuius, estinto e incassato dalla convenuta in data 17.5.2013 (appena quattro giorni dopo la morte della madre); n. 4 buoni fruttiferi postali cartolari, cointestati ai coniugi - per la complessiva Persona_1 Controparte_2 somma di euro 12.500,00, di cui euro 6.250,00 di pertinenza della de cuius, ancora in essere e materialmente detenuti dalla convenuta. Rappresentava altresì l'esistenza di ulteriori buoni fruttiferi postali estinti e incassati in data di poco antecedente al decesso di R_
nello specifico: n. 1 buono postale di euro 3.350,00,
[...] cointestato ai coniugi - estinto Persona_1 Controparte_2 in data 8.3.2013; n. 1 buono postale fruttifero dematerializzato di euro 25.000,00, cointestato ai coniugi - Persona_1 [...]
rimborsato in data 9.3.2013; n. 1 buono postale fruttifero di CP_2 euro 25.500,00, cointestato a , Persona_1 Controparte_2 rimborsato in data 27.3.2013; n. 9 buoni fruttiferi cartolari per la complessiva somma di euro 55.950, cointestati a
[...]
Controparte_3 rimborsati in data 12.4.2013, senza alcuna partecipazione dell'attrice alla liquidazione della quota pari a 1/4 di sua spettanza (pari a euro
2 13.987,50). Successivamente, in data 27.4.2016, decedeva anche il padre dell'attrice, lasciando quali eredi le sole Controparte_2 figlie e con testamento Controparte_1 Parte_1 pubblicato in data 25.5.2016, il de cuius istituiva quale erede la figlia sia per la quota legittima sia per quella disponibile Parte_1
(per la complessiva quota di 2/3) e la figlia per Controparte_1 la sola quota di legittima (quindi, per la restante quota di 1/3). In data 23.1.2017, a seguito del decesso del padre Parte_1 CP_2 presentava la relativa dichiarazione di successione, nella
[...] quale venivano riportati vari beni immobili, siti in Trevi nel Lazio (FR) (cfr. pag.
6-7 atto di citazione in primo grado), e altresì: n. 8 buoni fruttiferi postali, cointestati Persona_2
, per la complessiva somma di euro 69.400,00, di cui
[...] euro 23.133,33 di pertinenza del de cuius; nr. 1 libretto postale per la quota di 1/3 pari a euro 300,06; nr. 1 libretto postale per la quota di 1/3 pari a euro 23,21. Ciò premesso, parte attrice contestava la mancata indicazione, nella dichiarazione di successione fda ultimo citata, degli ulteriori buoni fruttiferi postali di cui il padre deceduto sarebbe stato contitolare e di un'autovettura; nello specifico, si trattava di n. 4 buoni fruttiferi postali cartolari, cointestati ai coniugi Persona_1
per la complessiva somma di euro 12.500,00, di Controparte_2 cui euro 6.250,00 di pertinenza del de cuius, ancora in essere e materialmente detenuti dalla convenuta, nonché della Fiat Panda Tg. EF645AN, di cui il de cuius era proprietario e che si trovava nella piena disponibilità della sorella Alla luce di quanto Parte_1 rappresentato, parte attrice lamentava di essere stata illegittimamente estromessa dalla propria quota di eredità, sia in riferimento alle somme relative ai buoni postali, sia all'utilizzo dei beni immobili con riguardo ai canoni percepiti per la loro locazione (concessa a terzi da Parte_1 dopo la morte del padre), che all'uso della vettura del defunto
[...] padre. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il relictum ereditario di e fosse composto: Persona_1 Controparte_2 da tutti i beni immobili indicati nelle rispettive dichiarazioni di successione (con la mobilia e le suppellettili ivi presenti); dai buoni fruttiferi postali indicati dalla parte attrice oltre ai buoni fruttiferi già riportati nelle dichiarazioni di successione dai saldi dei libretti postali suindicati;
dai crediti maturati e maturandi sui beni della massa ereditaria (compresi i frutti civili dei beni immobili riscossi dalla sola
); dall'autovettura Fiat Panda tg. EF645AN; dagli Parte_1 ulteriori beni emergenti nel corso dell'istruttoria. In relazione ai buoni fruttiferi postali cointestati a - Persona_1 Controparte_2
- - incassati escludendo Parte_1 Controparte_1
3 l'attrice in data antecedente al decesso di Controparte_1
deduceva come le somme percepite costituirebbero Persona_1 una donazione in favore di , come tale soggetta a Parte_1 collazione;
pertanto, chiedeva di ordinare a parte convenuta di conferire alla massa ereditaria, in collazione, le relative somme di denaro oggetto di donazione in suo favore. Inoltre, parte attrice chiedeva: di accertare e dichiarare il proprio diritto a succedere alla madre Persona_1 in ragione della propria quota legittima di 1/3 e al padre CP_2 in ragione della propria quota testamentaria di 1/3; di
[...] dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di R_
e e di nominare un C.T.U. per la stima
[...] Controparte_2 di entrambi gli assi e la formazione delle quote ereditarie, “tenendo conto del valore dei beni che parte convenuta ha già conseguito o che deve conferire alla massa a titolo di collazione o rimborso”; di attribuire alle due coeredi (l'attrice e la sorella convenuta) la quota dei beni ereditari ad ognuna di esse spettante ovvero, in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità in natura delle masse, di ordinare la vendita di parte dei beni ai sensi dell'art. 788 c.p.c. nella misura necessaria alla formazione delle quote. Con vittoria di spese, oltre spese generali e accessori. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Parte_1 delle contestazioni della sorella sulla mancata inclusione, CP_1 nelle dichiarazioni di successione dei defunti genitori, di ulteriori titoli. Affermava, in particolare, l'assoluta coincidenza della consistenza economica dei n. 8 buoni fruttiferi postali - asseritamente mancanti nella dichiarazione di successione di con i n. 8 buoni Persona_1 fruttiferi postali indicati nella dichiarazione di successione di
. Inoltre, contestava l'esistenza di presunte Controparte_2 donazioni aventi ad oggetto l'incasso di ulteriori buoni fruttiferi postali, i cui importi erano stati già liquidati ai cointestatari (tra i quali la convenuta) già prima del decesso di Concludeva Persona_1 chiedendo di accertare e dichiarare che il relictum ereditario di R_
e fosse composto da: i beni immobili e i
[...] Controparte_2 diritti reali ed immobiliari indicati nelle dichiarazioni di successioni e, segnatamente, “quanto alla sig.ra l'intero compendio e, R_ invece, quanto al sig. 1/3 dei ridetti assets”; i buoni postali CP_2 fruttiferi cointestati a Persona_2
per la complessiva somma di euro 69.400,00 e, Parte_1 quindi, “quanto alla successione della sig.ra quota pari ad 1/3 R_ del corrispondente valore e quanto alla successione del sig. CP_2 quota di 4/9 del corrispondente valore”; n. 2 libretti postali con saldo attivo pari al complessivo importo di euro 323,27, con i medesimi criteri
4 di ripartizione indicati per i buoni fruttiferi postali;
l'autovettura Fiat Panda tg. EF645AN. In aggiunta, chiedeva: di accertare e dichiarare il proprio diritto a succedere alla madre in relazione Persona_1 alla propria quota di legittima pari a 1/3 e al padre Controparte_2 in relazione alla quota testamentaria di 2/3; di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di e Persona_1
e di nominare un C.T.U. per la stima di entrambi Controparte_2 gli assi e la formazione delle quote ereditarie al fine di attribuire ai singoli coeredi la quota dei beni ereditari ad ognuno di essi spettante ovvero, in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità in natura delle masse, di ordinare la vendita di parte dei beni ai sensi dell'art. 788 c.p.c. nella misura necessaria alla formazione delle quote. Inoltre, chiedeva di accertare il proprio diritto a vedersi rimborsate, in via di prededuzione e a valere sulle masse attive, le spese sostenute negli anni in relazione alla conservazione dei beni ereditari ovvero, in via d'eccezione riconvenzionale e limitatamente alla quota di spettanza della coerede attrice, anche le spese, gli oneri e le imposte successorie anticipate dalla convenuta, in ogni caso accertando e dichiarando il relativo obbligo di rimborso a carico di . Con Controparte_1 condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio. All'esito dell'istruttoria (condotta mediante interrogatorio formale di parte convenuta, prove testimoniali e C.T.U.), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2019. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1151/2019, preliminarmente, dichiarava aperta la successione legittima di R_
e testamentaria di deceduti
[...] Controparte_2 rispettivamente in data 11.5.2013 e 27.4.2016; accertava e dichiarava che eredi della deceduta erano, per quote pari a 1/3 ciascuno, R_ il coniuge e le figlie e Controparte_2 Controparte_1
accertava e dichiarava che eredi del secondo erano Parte_1 la figlia per la quota di 2/3 e la figlia Parte_1 [...] per la residua quota di 1/3. Quanto all'individuazione dei CP_1 beni relitti, il Giudicante rappresentava come questi non corrispondessero a quelli indicati dalle parti in causa: in particolare, non potevano rientrare nell'asse ereditario i beni “in ordine ai quali difetta un idoneo titolo di provenienza e quelli di cui le parti sono già proprietarie” (cfr. pagg.
3-4 sentenza di primo grado); inoltre, non rientravano nel relictum buona parte dei buoni postali fruttiferi indicati negli scritti difensivi di parte attrice in quanto “o sono stati rimborsati prima della morte dei danti causa delle parti medesime (nell'anno 2008) o prima della morte di in favore di Controparte_2
(… ) ed in entrambi i casi non vi è prova alcuna Persona_1
5 tanto della attuale esistenza delle somme, quanto della allegata donazione delle somme risultanti dalla liquidazione in favore di
” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado). Accertava e Parte_1 dichiarava che erano caduti in comunione “unicamente i beni di cui in motivazione” e rigettava le domande di scioglimento della comunione e di divisione con riferimento ai beni residui;
dunque, ordinava lo scioglimento della comunione “eccezione fatta per l'immobile connotato da abusi edilizi”. Infatti, rilevata l'irregolarità dal punto di vista urbanistico del bene immobile sito in Trevi nel Lazio (FR), distinto in N.C.E.U. al foglio n. 52, mappale 169 sub 6, dichiarava inammissibile la domanda di divisione avente ad oggetto il suddetto immobile (“l'immobile … è palesemente irregolare dal punto di vista urbanistico, come evidenziato dal C.T.U., e, pertanto, non può formare oggetto di divisione e deve restare in comunione pro indiviso fra le parti”, cfr. pagg.
4-5 sentenza di primo grado). Disponeva, altresì, il conferimento da parte di alla massa ereditaria della Parte_1 somma pari a euro 3.333,32 in relazione al buono postale n. 24040789 del valore nominale di euro 5.000,00, cointestato a - Persona_1
- e incassato da quest'ultima in Controparte_2 Parte_1 data 17.5.2013 (“costei, pertanto, ha diritto a trattenere la quota di 1/3, di cui è legittima titolare iure proprio, in quanto cointestataria, mentre deve conferire nella massa i residui 2/3”, cfr. pag. 4 sentenza di primo grado). All'esito della liquidazione dei buoni postali fruttiferi, al punto 8 del dispositivo assegnava a (oltre alla somma di Parte_1 euro 23.133,33 spettantele iure proprio), la somma di euro 30.311,10 e a la somma di euro 19.288,88. Inoltre, assegnava Controparte_1
a il veicolo targato EF654AN e poneva a suo carico, Parte_1 in favore di , un conguaglio di euro 1.333,20, Controparte_1 oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al saldo. Rigettava tutte le altre domande avanzate dalle parti. Compensava interamente le spese del giudizio fra tutte le parti in causa e poneva le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido fra loro (liquidate in euro 4.927,71 con provvedimento depositato in data 22.11.2019).
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) errata individuazione dei beni relitti comprendenti gli assi ereditari. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente individuato la consistenza del relictum, espungendo taluni beni sul presupposto che non vi sarebbe un valido titolo di provenienza tale da consentirne l'inclusione negli assi ereditari. In particolare, l'appellante limitava la doglianza ai seguenti beni. L'immobile sito in Trevi nel Lazio, Via
6 Roma snc (“
1. diritti sull'immobile distinto in N.C.T. al foglio 21, mappale 595, ed in N.C.E.U., al foglio 21, mappale 595 sub 1-2-3-4-5, atteso che il mappale 595 citato deriva dalla fusione dei mappali 595 e 596, mentre la era titolare solo del diritto di enfiteusi sul R_ mappale n. 595, e che la corte (sub 1) incorpora fondi di proprietà altrui (si veda la pag. 15 della C.T.U.)”, cfr. pag. 3 sentenza di primo grado); l'immobile sito in Trevi nel Lazio, Via San Pietro Eremita n. 33 (“
2. immobile distinto in N.C.E.U. al foglio n. 52, mappale 137 sub 5, atteso che difetta un valido titolo di provenienza e non potendo il Tribunale accertare in questa sede, vieppiù in assenza di specifica domanda, acquisti avvenuti a titolo originario in favore dei de cuius”, cfr. pagg.
3-4 sentenza di primo grado). Con riferimento al primo bene immobile suindicato, il Giudicante non avrebbe considerato che proprio l'avvenuta fusione catastale delle particelle 595 e 596 (avvenuta nel 1984) costituirebbe la circostanza che avrebbe consentito – giusta sentenza di usucapione n. 986/2004 del Tribunale di Frosinone – l'acquisto a titolo originario dell'intera proprietà dell'area di sedime;
accertata la piena proprietà dell'immobile in capo a Persona_1
i cui beni erano in regime di comunione legale con
[...]
le quote da attribuirsi alle sorelle andrebbero CP_2 CP_2 così ripartite: all'appellante spetterebbe Parte_1
l'assegnazione della quota di proprietà di complessivi 11/18, mentre all'appellata spetterebbe la quota di proprietà di Controparte_1 complessivi 7/18 (cfr. pag. 29 atto di citazione in appello). Parte appellante insisteva anche sull'inclusione nell'asse ereditario dell'immobile sito in Trevi nel Lazio, Via San Pietro Eremita n. 33, tenuto conto della sentenza di accertamento di usucapione della Pretura di Anagni n. 22/1991 del 24.1.1991; 2.b) errata interpretazione dell'art. 46 DPR 380/2001 (già art. 17 L. 47/1985). Il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato l'inammissibilità della domanda di divisione avente ad oggetto il bene immobile distinto in N.C.E.U. al foglio 52, mappale 169 sub 6 (ovvero quello sito in Trevi nel Lazio, Via San Pietro Eremita n. 33), in quanto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 46 del D.P.R. 380/2001 (già art. 17 della legge n. 47/1985), essendo lo stesso irregolare dal punto di vista urbanistico, non avrebbe potuto formare oggetto di divisione, rimanendo in comunione pro indiviso fra le parti. Secondo parte appellante, nel caso di specie troverebbe applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “La nullità prevista dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di "scioglimento della comunione
7 di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti", deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti "mortis causa", e di quelli non autonomi rispetto ad essi tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria” (Cass. n. 15133 del 28.11.2001);
2.c) omessa pronuncia del Tribunale in relazione alla domanda di rimborso in via di prededuzione delle spese sostenute per la conservazione dei beni ereditari. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda articolata in primo grado dall'odierna appellante relativa al rimborso, in via di prededuzione ed a valere sulle masse attive, di tutte le spese sostenute dall'appellante in relazione alla conservazione dei beni ereditari e, inoltre, sulla domanda riconvenzionale di rimborso dispese, oneri e imposte successorie anticipate dall'appellante ma gravanti anche su Controparte_1
In particolare, avrebbe sostenuto spese pari a euro Parte_1
20.707,62 per l'esecuzione di opere di conservazione dei beni componenti la comunione ereditaria, nonché spese pari a euro 7.558,40 per oneri afferenti alle denunce di successione;
2.d) mancata imputazione delle spese prededucibili nella divisione e attribuzione dei beni postali fruttiferi. A fronte del motivo di appello sub 2.c), il Giudice di prime cure avrebbe dovuto detrarre dalla quota spettante a sia la quota parte di sua competenza Controparte_1 relativa alle spese sostenute in via esclusiva dall'odierna appellante per la conservazione dei beni componenti la comunione ereditaria (per complessivi euro 20.707,62) sia la quota parte di sua competenza relativa agli oneri afferenti alle denunce di successione (per complessivi euro 7.558,40), parimenti sostenuti integralmente da . Parte_1
Concludeva chiedendo: in riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che “sono caduti in comunione (anche) i seguenti beni: 1) “immobile distinto in N.C.T. al foglio 21, mappale 595, ed in N.C.E.U., al foglio 21, mappale 595 sub 1-2-3-4-5, (compendio immobiliare situato in Comune di Trevi nel Lazio, Via Roma snc) 2) Immobile distinto in N.C.E.U. al foglio n. 52, mappale 137 sub 5, (compendio immobiliare situato in Comune di Trevi nel Lazio, Via San Pietro Eremita 33)”; in riforma del punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata, di dichiarare legittima ed ammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria anche con riferimento ai beni descritti ed individuati al precedente punto e, per l'effetto, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria anche in relazione ai predetti beni;
in riforma del punto 6 del dispositivo della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la legittimità e l'ammissibilità della domanda di scioglimento della
8 comunione ereditaria con riferimento a tutti i beni immobili che compongono la stessa;
in riforma dei punti 8 e 10 del dispositivo della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante
“a veder rimborsate, in via di prededuzione ed a valere sulle masse attive (ed in primis sulle liquidande somme portate dai beni postali fruttiferi), le spese tutte negli anni sostenute in relazione alla conservazione dei beni ereditari (e comprovate nella complessiva somma di € 20.707,62) ovvero, se del caso limitatamente alla quota di spettanza della coerede appellata, anche per le spese, gli oneri e le imposte successorie di spettanza di quest'ultima ma anticipate dalla appellante nella complessiva somma di € 7.558,40, in ogni caso accertando e dichiarando il relativo obbligo di rimborso a carico della sig.ra e, se dal caso, con pronuncia di Controparte_1 conseguente condanna nei confronti di quest'ultima”; in riforma di punti 11 e 12 del dispositivo della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento integrale sia delle spese del giudizio di primo grado sia degli oneri di C.T.U. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo di Controparte_1 rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese del grado di giudizio, compensi, rimborso forfettario al 15%, spese generali, I.V.A. e C.P.A.
4. All'udienza del 17.9.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello va parzialmente accolto, con esclusivo riguardo ad alcuni profili della doglianza sub 2.c). In ordine alla censura sub 2.a), la Corte conferma l'individuazione dei beni relitti già effettuata nella gravata sentenza. Non possono essere inclusi gli ulteriori immobili indicati in gravame, in ordine ai quali non è fornita prova certa sulla spettanza del diritto di proprietà in capo alla madre defunta della appellante. In particolare, con riguardo al fabbricato su quattro livelli con corte esclusiva, sito nel comune di Trevi nel Lazio Via Roma snc, censito al NCEU di Frosinone al foglio 21 mappale 595 sub 1-2-3-4-5di Trevi nel Lazio, Via Roma s.n.c, lo stesso è realizzato, in parte, su terreno originariamente identificato dalla particella n. 595 in ordine al quale, a seguito delle ricerche eseguite dal CT geom. presso la conservatoria dei CP_4
9 registri immobiliari, non risulta trascritto nessun titolo che possa dimostrare la proprietà a favore della de cuius “Per Persona_1 il terreno ex 595, dalle ricerche eseguite presso la conservatoria non risulta trascritto nessun titolo che possa dimostrare la proprietà o il diritto di enfiteusi a favore del ”: CT pag. Persona_3
15 ) . Anche per l'immobile sito in Trevi nel Lazio, Via San Pietro Eremita n. 33 Piano T-1, foglio 52, mappale 169 sub. 6 (graffato particella 170 sub 7 e 171 sub 8), Cat. A/3, Cl 3, Vani 6, non vi è prova certa sulla proprietà dello stesso in capo alla defunta in quanto R_ la sentenza di usucapione prodotta attiene solo una porzione di detto immobile. Né questa Corte può procedere, in questa sede processuale, ad individuare il titolare di diritti dominicali sugli immobili citati, thema decidendum estraneo al presente giudizio (cfr. citazione in primo grado e comparsa con domanda riconvenzionale). Quanto alla censura 2.b) sulla asserita errata interpretazione dell'art. 46 dPR 380/2001 (già art. 17 L. 47/1985), questa Corte ribadisce che la domanda di divisione avente ad oggetto il bene immobile distinto in al foglio 52, mappale 169 sub 6 (ovvero quello sito in Trevi CP_5 nel Lazio, Via San Pietro Eremita n. 33) è inammissibile. L'immobile è abusivo, stando a quanto accertato dal CT (e non contestato CP_4 dalle parti) a seguito di una verifica logica, coerente, riscontrata dalla documentazione allegata alla consulenza peritale e, quindi, integralmente condivisa. Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nell'autorevole composizione a Sezioni Unite (pronuncia n. 25021/2019, già citata dal Giudice di prime cure), secondo la quale non è possibile procedere alla divisione ereditaria di un immobile abusivo. La mancanza di regolarità edilizia rende il bene incommerciabile e privo della possibilità giuridica di essere diviso;
la regolarità urbanistica è una condizione imprescindibile per lo scioglimento della comunione ereditaria, pertanto il giudice, in sede di divisione giudiziale, non può che rigettare la domanda relativa all'immobile abusivo, escludendolo dalla ripartizione dei beni. Come preme evidenziare, la tesi dell'appellante trascura il principio -anch'esso enunciato nella citata decisione a S.U. della Corte di Cassazione- secondo il quale, posto che l'immobile abusivo entra nella comunione ereditaria, lo scioglimento di tale comunione ereditaria non può ritenersi un negozio mortis causa (come tale, sottratto alla disciplina prevista dalla legge n. 47/1985 e dal d.P.R. n. 380/2001, espressamente indirizzata a sanzionare gli atti inter vivos;
. la citata decisione a Sezioni Unite chiarisce che la divisione della comunione ereditaria, producendo i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un evento
10 del passato, i cui effetti giuridici si esauriscono con l'insorgere della comunione o con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 c.c. ), è soggetta “alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici
o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”. La recente giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 28666/2024) conferma tale orientamento, da ritenersi ormai consolidato. La regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti rappresenta presupposto giuridico della divisione giudiziale risultando, altrimenti, agevole per i condividenti l'elusione della norma imperativa in questione mediante la pronuncia del giudice;
a tal riguardo, i Giudici di legittimità hanno chiarito che: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”. Non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio rende ammissibile la sola possibilità di uno scioglimento parziale della comunione. In coerenza con tale principio, il Tribunale ha provveduto alla divisione dei soli beni non abusivi della massa ereditaria, in modo da non pregiudicare la loro libera circolazione. Sulla doglianza sub.
2.c), invece, essa è parzialmente fondata (limitatamente alle spese per pagare le imposte di successione e alla correlata consulenza svolta nell'agosto 2013 per euro 300,00). Il Giudice rigettava (al punto 10) le domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta (odierna appellante) senza esaminare, nella parte motiva, quella volta al rimborso pro quota, a favore della coerede delle spese sostenute da quest'ultima sia per Parte_1 la conservazione dei beni ereditari, sia per presentare la dichiarazione di successione dei genitori, sia per il pagamento delle relative tasse. Quanto agli oneri economici inerenti alla ristrutturazione dell'immobile sito in Trevi via Roma snc, la Corte ritiene la domanda dell'appellante
11 non meritevole di accoglimento, in quanto non ha Parte_1 provato la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 1110 c.c. Tale disposizione è specificamente richiamata dalla Cassazione (Sez. II ordinan. n. 12055 del 13 aprile 2022), secondo la quale, in caso di spese sostenute per lavori straordinari su bene in comproprietà, il comproprietario che abbia effettuato interventi sull'immobile può ottenere il rimborso della quota parte delle spese dall'altro comproprietario solo se ha preventivamente informato l'altro contitolare e se si tratti spese necessarie;
tale disciplina trova applicazione anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti in un momento antecedente all'accertamento giudiziale della comproprietà, quando cioè il bene risultava formalmente intestato ad un solo soggetto;
l'efficacia retroattiva della sentenza che accerta la comproprietà sin dal momento dell'acquisto del bene, difatti, comporta l'applicabilità delle norme sulla comunione anche per gli atti compiuti precedentemente. Nello specifico, l'appellante non ha comprovato di aver trasmesso, quale committente, la preventiva informativa all'appellata
[...] sugli interventi da effettuare. Il dissenso a tali lavori CP_1 sottoscritto da in data 1.6.2015 è inidoneo a provare Parte_1 la previa comunicazione alla comproprietaria, trattandosi di un'opposizione generica priva di alcuna specifica sugli interventi manutentivi. Inoltre, il medesimo dissenso della comproprietaria risulta cronologicamente successivo all'inizio dei lavori, affermazione desunta sia dal primo pagamento (per l'importo di euro 5000,00) effettuato dal committente alla ditta già in data 21.5.2015, che dalla Parte_2 data della consulenza professionale (24.1.2014) svolta per detti lavori manutentivi. Rimane incerto, quindi, l'effettivo e tempestivo assolvimento dell'onere di informativa a beneficio del comproprietario. In ogni caso, la documentazione prodotta (fatture che riportano, genericamente i lavori effettuati, come la verniciatura delle inferriate dei parapetti) non comprova che si sia trattato di interventi “necessari” per il bene comune, mentre l'art. 1110 c.c. consente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa. Precisamente, deve trattarsi di esborsi finalizzati al mantenimento della sua integrità (Cass. sez. II sent. 6 ottobre 2014, n. 20988), a preservare la destinazione alla quale il bene è obiettivamente adibito ovvero ad assicurare il servizio comune, in quanto incidenti sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno. La domanda di rimborso va rigettata, quindi, con riguardo a tutte le spese sostenute per il fabbricato situato in Trevi nel Lazio, Via Roma snc.
12 Non possono essere rimborsate nemmeno le spese sostenute per le consulenze professionali di cui alle fatture nn. 12 del 02/05/2017, 22 del 30/07/2017 e 28 del 30/09/2017, emesse dal geom. Persona_4
per complessivi euro 2.600,00 (dei quali, in ogni caso, è
[...] documentato il pagamento con assegno di del solo Parte_1 importo di euro 1700,00), in quanto le causali sono generiche e non certificano trattarsi di esborsi correlati alla dichiarazione di successione di oppure a interventi necessari sugli immobili del Controparte_2 compendio ereditario. A giudizio della Corte sono adeguatamente documentati, invece, i seguenti esborsi sostenuti dall'appellante: l'importo di euro 4858,74 per la dichiarazione di successione della madre come da Persona_1 pagamento con F24 del 16.8.2013; la somma di euro 300,00 per la consulenza apprestata per la dichiarazione di successione della stessa (v. pagamento con assegno del 12.8.2013 da parte di R_ [...]
. Del resto, la stessa appellata conferma che si tratta di spese Parte_1 sostenute dalla sorella pur ipotizzando (senza offrirne prova) che Pt_1
i pagamenti siano avvenuti con denaro originariamente dei defunti genitori;
la relativa richiesta di pagamento era stata già formulata in data 2.9.2013 dall'avvocato di all'avvocato di Parte_1 [...]
ma non vi sono riscontri sull'effettivo adempimento di CP_1 quest'ultima. A norma dell'articolo 752 c.c. (ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi), quindi, è tenuta a Controparte_1 rimborsare l'importo di euro 1719,58, quale quota di Parte_1
1/3 delle spese inerenti alla successione della defunta Persona_1 di complessivi euro 5.158,74. Anche in ordine alla successione di sono Controparte_2 documentati esborsi di sia per l'importo di euro Parte_1
570,00 versato con F24 in data 23/09/2017, che per l'importo di euro 2.129,66 (v. copia della quietanza di F24 prodotta per tasse relative al defunto). deve rimborsare, quindi, a favore di Controparte_1
l'ulteriore somma di euro 899,88 (quale quota di 1/3 Parte_1 delle spese per la successione del padre per complessivi euro 2.699,66). In conclusione, in accoglimento parziale della doglianza sub 2.d), la sentenza va riformata nella parte nella quale il Tribunale, in dispositivo, assegnava, al punto 8), “all'esito della liquidazione dei beni postali fruttiferi di cui in motivazione, a , oltre alla somma Parte_1 di €.23.133,33 spettantele iure proprio, la somma di €.30.311,10 ed a
la somma di €.19.288,88”. In sostanza Controparte_1 all'appellata, in luogo dell'importo individuato dal Tribunale (euro 19.288,88) al punto 8 della decisione gravata, va assegnato quello di euro 16.669,42 (ovvero euro 19.288,88, detratto l'importo complessivo
13 di euro 2619,46 per pagare le imposte e la consulenza per la dichiarazione di successione), in quanto è Controparte_1 tenuta, nei limiti della quota ereditaria corrispondente alla misura di 1/3, a corrispondere quanto anticipato dalla coerede Parte_1
Conseguenzialmente, a favore di quest'ultima va liquidata la somma di euro 32.930,74 ovvero quella di euro 30.311,10 già accertata oltre alla quota di spese per le quali è stato accertato il diritto al rimborso.
6. Quanto alle spese processuali, per il giudizio innanzi al Tribunale la reciproca soccombenza delle sorelle giustifica la CP_2 compensazione, come già disposto dal Giudice di prime cure. Per il presente grado, le stesse sono compensate per 3/4 e per il residuo quarto poste a carico dell'appellata in virtù della sua soccombenza (tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, limitatamente all'importo economico di euro 2600,00); le stesse sono liquidate come da controversia di valore indeterminabile di media complessità, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Frosinone n. 1151/2019 e, per l'effetto, ridetermina gli importi assegnati a ciascuna delle coeredi, al punto 8 del dispositivo della gravata decisione, nel modo seguente: assegna a euro Parte_3
32.930,74 (in luogo di euro 30.311,10) ed a euro Controparte_1
16.669,42 (in luogo di euro 19.288,88). Conferma nel resto. Compensa per 3/4 le spese di giudizio e per il residuo 1/4 le pone a carico dell'appellata che condanna al pagamento di euro 2100,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge a favore dell'appellante. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 9.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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