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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3948/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3948/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO
Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. GERBONI CATIA Parte_1 Per l'avv. PARADISO ANNA Controparte_2
Per l funzionario delegato Davide Baggioni Controparte_3
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 6.12.2024 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 7 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note già depositate in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,20 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3948/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERBONI CATIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE VERDI N.29/D 47841 CATTOLICA presso il difensore avv.
GERBONI CATIA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. PARADISO ANNA elettivamente domiciliato in via G. P.IVA_1
Matteotti, 73 01100 VITERBO presso il difensore avv. PARADISO ANNA
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PREFETTURA DI RIMINI Controparte_3 elettivamente domiciliato in VIA 4 NOVEMBRE 47921 presso il difensore avv. CP_3
PREFETTURA DI RIMINI .
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 15 dicembre 2022 impugnava la cartella di pagamento n. 137 2021 Parte_1
00001124 51 000, identificata con il Ruolo n. 2021/000408, Partita:
0ASSSAP2017001000000102001OR201711230053548/17 20180115 – RNUTG005354820171123 dell'importo di Euro 232.998,59=(duecentotrentaduemilanovecentonovantaotto/59) relativa a sanzioni amministrative emesse dalla Prefettura di Rimini e rivolgendosi all'intestato Tribunale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: sospendere immediatamente con provvedimento inaudita altera partes, l'esecuzione della cartella di pagamento numero 137 2021 00001124 51 000. IN VIA PRINCIPALE: revocare e/o annullare la cartella di
pagina 3 di 7 pagamento numero 137 2021 00001124 51 000 e le conseguenti sanzioni accessorie, per i motivi di cui al ricorso, con contestuale archiviazione del relativo procedimento e cancellazione, per l'effetto, dichiararlo nullo ed inefficace e senza effetti;
Con vittoria di spese di giudizio diritti ed onorari, da distrarsi in favore del legale antistatario.”
Esponeva parte attrice che nella summenzionata cartella di pagamento dalla pagina n. 5 alla pagina n.
14, erano elencate una serie di sanzioni amministrative riguardanti una serie di ordinanze ingiuntive emesse nell'anno 2017, tutte riferite a presunte emissioni di assegni senza autorizzazione/provvista in violazione alla legge 689 ex art. 27 e n. 386/90.
Parte ricorrente contestava la circostanza secondo la quale le sarebbero state notificate ben 128 ordinanze ingiuntive.
Ribadiva che non le era mai stata notificata alcuna ordinanza ingiuntiva menzionata nella cartella opposta, né alcun preavviso bonario che normalmente precede la notifica della cartella di pagamento.
L'unica comunicazione ricevuta ad opera dell' risultava essere unicamente la Controparte_2
cartella di pagamento n. 137 2021 00001124 51 000 oggetto della presente procedura.
Nel merito deduceva l'assoluta estraneità nella presunta commissione delle violazioni contestate ed evidenziava che le sue condizioni economiche non le consentivano di far fronte ad un importo così elevato anche se rateizzato.
Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione in data 15 marzo 2023, l' Controparte_2
contestando le argomentazioni di parte ricorrente, chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa della Prefettura di Rimini, alla luce delle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo la notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo, propri della Prefettura di Rimini.
A seguito di autorizzazione alla chiamata di terzo con memoria in data 5 giugno 2023, si costituiva la di Rimini che contestava le eccezioni di parte ricorrente ritenendo perfezionate le notifiche. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 4 di 7 Ciò premesso, nella fattispecie in esame, reputa il giudicante inammissibili tutte le eccezioni di merito proposte dall'opponente in ordine alla omessa notifica delle ingiunzioni sottese alla cartella esattoriale impugnata e degli atti prodromici ad essa.
Difatti, a seguito della notifica della cartella esattoriale è possibile proporre opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale può essere qualificata come opposizione all'esecuzione solo nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno e deduca l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante o l'estinzione del credito per fatto sopravvenuto. Laddove, invece, si intendano rilevare i vizi formali della cartella è astrattamente configurabile una opposizione ex art. 617 c.p.c.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione. Invece, in ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.Lgs. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall'art 617 c.p.c. con conseguente onere per l'opponente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
Alla luce di quanto dedotto appare necessario qualificare l'azione proposta dall'attore in parte come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ed parte come esecuzione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
L'oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., rispetto alla quale non è previsto nessun termine di decadenza per la proposizione della domanda, è individuato nella contestazione del diritto a procede ad esecuzione forzata ritenendo inesistente la pretesa creditoria in virtù della quale è stata emessa la cartella di pagamento e per decorrenza del termine prescrizionale.
Vanno considerati, invece, integranti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'eccezione relativa alla omessa notifica all'opponente, degli atti prodromici alla emissione del ruolo e quella con cui si contesta che le ordinanze ingiunzioni sarebbero stata notificata in un indirizzo in cui la ricorrente non era più residente.
pagina 5 di 7 Dunque, i detti motivi di opposizione risultano tardivamente sollevati in quanto il ricorso in opposizione è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della notifica della cartella di pagamento avvenuta (per stessa ammissione dell'opponente) il 16.11.2022.
In ogni caso, tutti i motivi appaiono anche infondati.
In ordine alla asserita mancata notificazione delle ingiunzioni deve rilevarsi che le stesse sono state tutte notificate per compiuta giacenza.
Sostiene la ricorrente l'illegittimità della notificazione per essere stata effettuata ad un indirizzo in cui non era più residente.
A tal fine deve rilevarsi che il certificato di famiglia prodotto dalla ricorrente non appare idoneo a dimostrare l'avvenuto trasferimento della residenza tanto più ove si consideri che i verbali sottesi alle ordinanze risultano essere stati notificati in gran parte notificati a mani dell'odierna ricorrente nel medesimo indirizzo in cui è stata effettuata la notificazione delle ordinanze ingiunzioni.
Da ciò deriva che la notifica dell'ordinanza ingiunzione è stata effettuata legittimamente, presso un recapito da considerarsi ancora rientrante nella sfera di appartenenza del destinatario, in capo al quale è ravvisabile l'onere di assicurarsi se, nel tempo occorrente per completare la pratica di trasferimento
(cambio di residenza peraltro non idoneamente allegato e provato), pervenga della corrispondenza al vecchio indirizzo.
Sostiene inoltre la ricorrente che le ordinanze prodotte dalla Prefettura di Rimini non corrisponderebbero a quelle descritte e contenute nella cartella oggetto del presente procedimento.
L'assunto è infondato: vi è corrispondenza tra le ordinanze ingiunzioni riportate nel dettaglio della cartella impugnata e quelle versate in atti dalla di Rimini sub All 2. CP_3
Più precisamente seguendo l'ordine indicato nel dettaglio della cartella impugnate le ordinanze corrispondenti sono riportate rispettivamente alle pagg. 32, 27, 22, 16,46, 39, 9, 5, 1 e 52 dell'All. 2.
La notifica delle ordinanze ingiunzioni effettuate per compiuta giacenza risulta inoltre idonea ad interrompere la prescrizione.
Pertanto deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come osservato da a causa della ben nota emergenza CP_5
sanitaria i termini di prescrizione sono stati interrotti ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Infine, con riguardo alla asserita carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata e alle contestazioni afferenti alla duplicazione delle sanzioni e maggiorazioni, si osserva che trattasi di eccezioni esposte dalla opponente per la prima volta nelle note depositate ex art. 183 comma VI n. 2 cod. proc. civ.
pagina 6 di 7 Ogni altra questione può dirsi assorbita.
In conclusione, l'opposizione è inammissibile e infondata e va, pertanto, rigettata con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti convenute costituite che sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ mod, avendo a riferimento i valori minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente, alla refusione delle spese di giudizio in favore delle parti opposte costituire, liquidate per ciascuna in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetto dell' articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 14 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3948/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO
Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. GERBONI CATIA Parte_1 Per l'avv. PARADISO ANNA Controparte_2
Per l funzionario delegato Davide Baggioni Controparte_3
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 6.12.2024 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 7 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note già depositate in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,20 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3948/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERBONI CATIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE VERDI N.29/D 47841 CATTOLICA presso il difensore avv.
GERBONI CATIA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. PARADISO ANNA elettivamente domiciliato in via G. P.IVA_1
Matteotti, 73 01100 VITERBO presso il difensore avv. PARADISO ANNA
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PREFETTURA DI RIMINI Controparte_3 elettivamente domiciliato in VIA 4 NOVEMBRE 47921 presso il difensore avv. CP_3
PREFETTURA DI RIMINI .
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 15 dicembre 2022 impugnava la cartella di pagamento n. 137 2021 Parte_1
00001124 51 000, identificata con il Ruolo n. 2021/000408, Partita:
0ASSSAP2017001000000102001OR201711230053548/17 20180115 – RNUTG005354820171123 dell'importo di Euro 232.998,59=(duecentotrentaduemilanovecentonovantaotto/59) relativa a sanzioni amministrative emesse dalla Prefettura di Rimini e rivolgendosi all'intestato Tribunale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: sospendere immediatamente con provvedimento inaudita altera partes, l'esecuzione della cartella di pagamento numero 137 2021 00001124 51 000. IN VIA PRINCIPALE: revocare e/o annullare la cartella di
pagina 3 di 7 pagamento numero 137 2021 00001124 51 000 e le conseguenti sanzioni accessorie, per i motivi di cui al ricorso, con contestuale archiviazione del relativo procedimento e cancellazione, per l'effetto, dichiararlo nullo ed inefficace e senza effetti;
Con vittoria di spese di giudizio diritti ed onorari, da distrarsi in favore del legale antistatario.”
Esponeva parte attrice che nella summenzionata cartella di pagamento dalla pagina n. 5 alla pagina n.
14, erano elencate una serie di sanzioni amministrative riguardanti una serie di ordinanze ingiuntive emesse nell'anno 2017, tutte riferite a presunte emissioni di assegni senza autorizzazione/provvista in violazione alla legge 689 ex art. 27 e n. 386/90.
Parte ricorrente contestava la circostanza secondo la quale le sarebbero state notificate ben 128 ordinanze ingiuntive.
Ribadiva che non le era mai stata notificata alcuna ordinanza ingiuntiva menzionata nella cartella opposta, né alcun preavviso bonario che normalmente precede la notifica della cartella di pagamento.
L'unica comunicazione ricevuta ad opera dell' risultava essere unicamente la Controparte_2
cartella di pagamento n. 137 2021 00001124 51 000 oggetto della presente procedura.
Nel merito deduceva l'assoluta estraneità nella presunta commissione delle violazioni contestate ed evidenziava che le sue condizioni economiche non le consentivano di far fronte ad un importo così elevato anche se rateizzato.
Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione in data 15 marzo 2023, l' Controparte_2
contestando le argomentazioni di parte ricorrente, chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa della Prefettura di Rimini, alla luce delle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo la notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo, propri della Prefettura di Rimini.
A seguito di autorizzazione alla chiamata di terzo con memoria in data 5 giugno 2023, si costituiva la di Rimini che contestava le eccezioni di parte ricorrente ritenendo perfezionate le notifiche. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 4 di 7 Ciò premesso, nella fattispecie in esame, reputa il giudicante inammissibili tutte le eccezioni di merito proposte dall'opponente in ordine alla omessa notifica delle ingiunzioni sottese alla cartella esattoriale impugnata e degli atti prodromici ad essa.
Difatti, a seguito della notifica della cartella esattoriale è possibile proporre opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale può essere qualificata come opposizione all'esecuzione solo nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno e deduca l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante o l'estinzione del credito per fatto sopravvenuto. Laddove, invece, si intendano rilevare i vizi formali della cartella è astrattamente configurabile una opposizione ex art. 617 c.p.c.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione. Invece, in ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.Lgs. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall'art 617 c.p.c. con conseguente onere per l'opponente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
Alla luce di quanto dedotto appare necessario qualificare l'azione proposta dall'attore in parte come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ed parte come esecuzione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
L'oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., rispetto alla quale non è previsto nessun termine di decadenza per la proposizione della domanda, è individuato nella contestazione del diritto a procede ad esecuzione forzata ritenendo inesistente la pretesa creditoria in virtù della quale è stata emessa la cartella di pagamento e per decorrenza del termine prescrizionale.
Vanno considerati, invece, integranti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'eccezione relativa alla omessa notifica all'opponente, degli atti prodromici alla emissione del ruolo e quella con cui si contesta che le ordinanze ingiunzioni sarebbero stata notificata in un indirizzo in cui la ricorrente non era più residente.
pagina 5 di 7 Dunque, i detti motivi di opposizione risultano tardivamente sollevati in quanto il ricorso in opposizione è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della notifica della cartella di pagamento avvenuta (per stessa ammissione dell'opponente) il 16.11.2022.
In ogni caso, tutti i motivi appaiono anche infondati.
In ordine alla asserita mancata notificazione delle ingiunzioni deve rilevarsi che le stesse sono state tutte notificate per compiuta giacenza.
Sostiene la ricorrente l'illegittimità della notificazione per essere stata effettuata ad un indirizzo in cui non era più residente.
A tal fine deve rilevarsi che il certificato di famiglia prodotto dalla ricorrente non appare idoneo a dimostrare l'avvenuto trasferimento della residenza tanto più ove si consideri che i verbali sottesi alle ordinanze risultano essere stati notificati in gran parte notificati a mani dell'odierna ricorrente nel medesimo indirizzo in cui è stata effettuata la notificazione delle ordinanze ingiunzioni.
Da ciò deriva che la notifica dell'ordinanza ingiunzione è stata effettuata legittimamente, presso un recapito da considerarsi ancora rientrante nella sfera di appartenenza del destinatario, in capo al quale è ravvisabile l'onere di assicurarsi se, nel tempo occorrente per completare la pratica di trasferimento
(cambio di residenza peraltro non idoneamente allegato e provato), pervenga della corrispondenza al vecchio indirizzo.
Sostiene inoltre la ricorrente che le ordinanze prodotte dalla Prefettura di Rimini non corrisponderebbero a quelle descritte e contenute nella cartella oggetto del presente procedimento.
L'assunto è infondato: vi è corrispondenza tra le ordinanze ingiunzioni riportate nel dettaglio della cartella impugnata e quelle versate in atti dalla di Rimini sub All 2. CP_3
Più precisamente seguendo l'ordine indicato nel dettaglio della cartella impugnate le ordinanze corrispondenti sono riportate rispettivamente alle pagg. 32, 27, 22, 16,46, 39, 9, 5, 1 e 52 dell'All. 2.
La notifica delle ordinanze ingiunzioni effettuate per compiuta giacenza risulta inoltre idonea ad interrompere la prescrizione.
Pertanto deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come osservato da a causa della ben nota emergenza CP_5
sanitaria i termini di prescrizione sono stati interrotti ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Infine, con riguardo alla asserita carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata e alle contestazioni afferenti alla duplicazione delle sanzioni e maggiorazioni, si osserva che trattasi di eccezioni esposte dalla opponente per la prima volta nelle note depositate ex art. 183 comma VI n. 2 cod. proc. civ.
pagina 6 di 7 Ogni altra questione può dirsi assorbita.
In conclusione, l'opposizione è inammissibile e infondata e va, pertanto, rigettata con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti convenute costituite che sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ mod, avendo a riferimento i valori minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente, alla refusione delle spese di giudizio in favore delle parti opposte costituire, liquidate per ciascuna in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetto dell' articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 14 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7