TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/10/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2448/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'avv. MONTANI IVANA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
), assistita e difesa dall'avv. COLOMBO Parte_2 C.F._2
LORENZO, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio nel comune di
LA D'AD in data 19/07/2008 e che dalla loro unione sono nati e ancora Per_1 Parte_3
minorenni.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio).
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai figli l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Quando ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LA
D'AD in data 19/07/2008 da e Parte_1 Parte_2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA D'AD di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, parte II , serie A, n. 8; recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'avv. MONTANI IVANA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
), assistita e difesa dall'avv. COLOMBO Parte_2 C.F._2
LORENZO, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio nel comune di
LA D'AD in data 19/07/2008 e che dalla loro unione sono nati e ancora Per_1 Parte_3
minorenni.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio).
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai figli l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Quando ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LA
D'AD in data 19/07/2008 da e Parte_1 Parte_2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA D'AD di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, parte II , serie A, n. 8; recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi