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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1230 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMADORE EMILIANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/06/2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto al fine di far accertare di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste dall'Ente pari ad € 3.965,07 con lettera del 13.01.2021 (n. raccomandata 68977598869-8) in quanto irripetibili, con conseguente annullamento dell'indebito (pratica indebito n. 6797).
La ricorrente ha dedotto di essersi avveduta dell'esistenza del provvedimento del
13.01.2021 solo attraverso accesso al proprio cassetto previdenziale tramite Spid ed ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di indebito e la prescrizione della pretesa creditoria in quanto riferita al periodo dal 25.01.2003 al 01.06.2005, aggiungendo di non aver ricevuto comunicazione né della presunta comunicazione precedente del 29.09.2011, né del provvedimento del 13.01.2021.
CP_ Nella resistenza dell' la causa alla udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato.
2.1- In relazione al vizio di motivazione del provvedimento del 13.01.2021, si osserva, innanzitutto che dal provvedimento di cui di discute, emerge chiaramente quale sia la ragione dell'indebito, ovvero la ricezione di somme non dovute, per il periodo dal
25/01/2003 al 01/06/2005, sulla prestazione INDENNITA' MALATTIA E
MATERNITA' n. 6210, per un importo complessivo di euro 3.965,07.
Ciò posto nessun vizio di motivazione appare sussistente.
2.2- Fondata è invece l'eccezione di prescrizione del credito.
Trattandosi di indebito, la prescrizione è quella ordinaria decennale.
Nel caso di specie, vi è la dimostrazione della ricezione del provvedimento del
13.01.2021 in data 27.01.2021 consegnato all'indirizzo di residenza della ricorrente -
Via I Buglisi 14, 98053-Castroreale (ME)- e ricevuto da indicato Controparte_2
come FIGLIO della destinataria.
Non vi è prova, invece, della ricezione della comunicazione originaria del 2011.
Si osserva, infatti, che dal prodotto avviso di ricevimento risulta che la raccomanda a.r.
è stata ricevuta da tale sig.ra in data 18.11.2011, ma non risulta Persona_1 specificato dall'agente postale il legame o relazione che intercorre tra di essa e la ricorrente.
Parte ricorrente ha documentato come tale soggetto non risulti incluso nello stato di famiglia.
Al riguardo occorre osservare come la S.C. abbia ritenuto che “È vero che un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non
è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (così Cass. n. 10058 del 27 aprile 2010; Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926 del 24 maggio 2005)
Trattasi, dunque, di presunzione iuris tantum (art. 1335 c.c.).
La Suprema Corte ha peraltro precisato che (Cass. n. 9303 dell'8 giugno 2012; Cass. n. 20924 del 27 ottobre 2005) che la spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale abbia consegnato lo stesso a soggetto del tutto estraneo al destinatario” (Cass. n.
11744/2015).
Nel caso di specie, come detto, l'agente postale nemmeno ha chiarito il rapporto che legherebbe il consegnatario al destinatario dell'atto, risultando quindi impossibile presumere che chi ha ricevuto tale missiva lo abbia fatto per conto del ricorrente.
In conclusione, l'atto interruttivo de quo non ha raggiunto il proprio scopo ed il credito si è prescritto, posto che il primo atto che può presumersi essere giunto nella sfera di conoscenza della ricorrente è solo quello del 13.01.2021, ricevuto dal figlio il
27.01.2021.
Posto che l'indebito attiene al periodo 2003-2005, la pretesa creditoria era ampiamente prescritta nel 2021.
3. Le spese vanno compensate attesa la peculiarità del caso di specie e l'estraneità di profili colpevoli nell'operato dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1230/2023 RG, così provvede:
1) Accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di somme indebite (pratica n. 6797) richieste con lettera del 13.01.2021 (n. raccomandata 68977598869-8), risultando il credito prescritto;
2) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16/04/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano