Articolo 418 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 417Articolo 419
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9 ottobre 2010
Art. 418. Modalita' per l'esecuzione delle requisizioni 1. Se non e' possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo 404, le autorita' che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorita' militare le cose requisite.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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