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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(P. I. ), con sede in 04100 Latina (LT) V.le P. L. Nervi – Parte_1 P.IVA_1
Centro Commerciale Latinafiori – Torrino 3, in persona del legale rappresentante Sig. , Parte_2
rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ernesto Liguori
[...]
), Stefano Gatti ( ) del Foro di Latina ed elettivamente C.F._1 CodiceFiscale_2
domiciliata presso il loro studio sito in 04100 Latina Via Duca Del Mare n° 16
OPPONENTE
CONTRO
) nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 C.F._3
che si difende ex art 86 cpc ed elegge domicilio presso il proprio Studio in Roma Via Attilio Regolo 19
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/03/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies, mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina1 di 3 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificale loro in data Parte_1
15/09/2023 con il le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
3.229,50, quale credito dovuto sulla base della sentenza n. 1872/2023 emessa dal Tribunale di Latina;
a sostegno dell'opposizione ha eccepito la compensazione con il proprio controcredito di euro
5.186,80 portato dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo 922/2021.
Si è costituito l'opposto rilevando l'inammissibilità dell'eccepita compensazione, essendo il credito di cui al d.i. 922/21 ancora sub iudice stante la pendenza del giudizio di opposizione, e in ogni caso il difetto di legittimazione dell'opponente ad opporre detto credito in compensazione.
La causa, di natura documentale, veniva discussa all'udienza odierna, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Occorre premettere che in sede di note scritte parte opponente ha rilevato che, nelle more del giudizio, il credito oggetto dell'atto di precetto opposto è stato soddisfatto, a seguito dell'avvio della procedura mobiliare presso terzi RGE 1900/23, conclusasi con ordinanza di assegnazione: ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va tuttavia osservato come “la conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, n. 20924): del resto, la fondatezza dell'eccezione di compensazione va ad ogni modo esaminata ai fini della regolamentazione delle spese, in quanto in assenza di accordo tra le parti dovrebbe comunque trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
In punto di qualificazione, l'eccezione di compensazione va quindi ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., in quanto viene contestata l'inesistenza del diritto a procedere in executivis per effetto dell'estinzione del credito.
Nel merito va però osservato che per pacifica giurisprudenza “la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante
l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (cfr. Cass. n. 4313/2019): pertanto la pendenza del giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo che parte opponente ha pagina2 di 3 individuato quale fonte del proprio diritto di credito impedisce senz'altro di poter esaminare l'eccezione in questa sede.
L'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.278,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina, 5.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(P. I. ), con sede in 04100 Latina (LT) V.le P. L. Nervi – Parte_1 P.IVA_1
Centro Commerciale Latinafiori – Torrino 3, in persona del legale rappresentante Sig. , Parte_2
rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ernesto Liguori
[...]
), Stefano Gatti ( ) del Foro di Latina ed elettivamente C.F._1 CodiceFiscale_2
domiciliata presso il loro studio sito in 04100 Latina Via Duca Del Mare n° 16
OPPONENTE
CONTRO
) nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 C.F._3
che si difende ex art 86 cpc ed elegge domicilio presso il proprio Studio in Roma Via Attilio Regolo 19
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/03/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies, mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina1 di 3 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificale loro in data Parte_1
15/09/2023 con il le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
3.229,50, quale credito dovuto sulla base della sentenza n. 1872/2023 emessa dal Tribunale di Latina;
a sostegno dell'opposizione ha eccepito la compensazione con il proprio controcredito di euro
5.186,80 portato dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo 922/2021.
Si è costituito l'opposto rilevando l'inammissibilità dell'eccepita compensazione, essendo il credito di cui al d.i. 922/21 ancora sub iudice stante la pendenza del giudizio di opposizione, e in ogni caso il difetto di legittimazione dell'opponente ad opporre detto credito in compensazione.
La causa, di natura documentale, veniva discussa all'udienza odierna, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Occorre premettere che in sede di note scritte parte opponente ha rilevato che, nelle more del giudizio, il credito oggetto dell'atto di precetto opposto è stato soddisfatto, a seguito dell'avvio della procedura mobiliare presso terzi RGE 1900/23, conclusasi con ordinanza di assegnazione: ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va tuttavia osservato come “la conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, n. 20924): del resto, la fondatezza dell'eccezione di compensazione va ad ogni modo esaminata ai fini della regolamentazione delle spese, in quanto in assenza di accordo tra le parti dovrebbe comunque trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
In punto di qualificazione, l'eccezione di compensazione va quindi ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., in quanto viene contestata l'inesistenza del diritto a procedere in executivis per effetto dell'estinzione del credito.
Nel merito va però osservato che per pacifica giurisprudenza “la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante
l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (cfr. Cass. n. 4313/2019): pertanto la pendenza del giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo che parte opponente ha pagina2 di 3 individuato quale fonte del proprio diritto di credito impedisce senz'altro di poter esaminare l'eccezione in questa sede.
L'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.278,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina, 5.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3