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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sulmona - Via Mazara 21 67039 Sulmona AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della ricorrente insiste sulla rinuncia al ricorso, depositata in atti, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito di contatti intercorsi con il comune resistente volti ad addivenire ad una conciliazione. Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 246 del 29/11/2022 emesso dal comune di Sulmona per il mancato versamento della TASI dovuta per il periodo di imposta 2017, pari a € 472,00, comprensivi di sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva di aver rinunciato all'eredità del proprio genitore già a far data dal 2016, quindi l'imposta non era più dovuta per l'annualità 2017.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato.
Non si costituiva il comune di Sulmona, sebbene fosse stato ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio.
Successivamente la ricorrente presentava varie istanze di rinvio ed infine un atto di rinuncia al presente giudizio, stante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, da parte del comune di Sulmona.
All'udienza del giorno 8/9/2025, il rappresentante della ricorrente confermava la rinuncia formulata dalla sig. ra Ricorrente_1, chiedendo la compensazione delle spese. Quindi, in pari data, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espressa rinuncia formulata dalla ricorrente al presente giudizio, stante il provvedimento di annullamento emesso dal comune di Sulmona in ordine alle imposte pretese per l'anno 2017, prodotto in atti, è del tutto evidente che non vi sia più alcun interesse da parte della ricorrente a proseguire oltre nel giudizio "de quo".
Deve, pertanto procedersi con la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Come da espressa richiesta della ricorrente le spese vengono dichiarate integralmente compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a L'Aquila il giorno 8/9/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sulmona - Via Mazara 21 67039 Sulmona AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della ricorrente insiste sulla rinuncia al ricorso, depositata in atti, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito di contatti intercorsi con il comune resistente volti ad addivenire ad una conciliazione. Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 246 del 29/11/2022 emesso dal comune di Sulmona per il mancato versamento della TASI dovuta per il periodo di imposta 2017, pari a € 472,00, comprensivi di sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva di aver rinunciato all'eredità del proprio genitore già a far data dal 2016, quindi l'imposta non era più dovuta per l'annualità 2017.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato.
Non si costituiva il comune di Sulmona, sebbene fosse stato ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio.
Successivamente la ricorrente presentava varie istanze di rinvio ed infine un atto di rinuncia al presente giudizio, stante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, da parte del comune di Sulmona.
All'udienza del giorno 8/9/2025, il rappresentante della ricorrente confermava la rinuncia formulata dalla sig. ra Ricorrente_1, chiedendo la compensazione delle spese. Quindi, in pari data, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espressa rinuncia formulata dalla ricorrente al presente giudizio, stante il provvedimento di annullamento emesso dal comune di Sulmona in ordine alle imposte pretese per l'anno 2017, prodotto in atti, è del tutto evidente che non vi sia più alcun interesse da parte della ricorrente a proseguire oltre nel giudizio "de quo".
Deve, pertanto procedersi con la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Come da espressa richiesta della ricorrente le spese vengono dichiarate integralmente compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a L'Aquila il giorno 8/9/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Giovanni Fedele