Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1795/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1795/2022 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del Tribunale di Pisa e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Luca Poldaretti del foro di Pisa;
APPELLANTI
E
quale titolare della ditta individuale EDIL ONE Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maila Buttari del foro di Lucca;
APPELLATA
All'udienza del 4.6.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti: <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
accogliere, per i motivi sopra esposti, l'appello formulato con il presente atto,
riformando la sentenza n. 1042/2022 del 02.08.2022, emessa dal Giudice del
1
2429/2016 e per l'effetto: - in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie
formulate con memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2; - in via principale, accertato e
dichiarato che l'esecuzione delle opere commissionate alla IL NE di
[...]
da parte dei Sigg.ri e con contratto CP_1 Parte_1 Parte_2
d'appalto del 20.12.2012 risulta contraria alle regole d'arte, perizia e diligenza,
nonché incompleta e contraria alla normativa vigente;
accertata e dichiarata la
sussistenza di quei difetti e vizi descritti nella perizia redatta da parte dell'Ing.
[...]
allegata alla presente opposizione, accertato e dichiarato che dunque nulla Per_1
è dovuto da parte degli opponenti nei confronti della , Parte_3
annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 292/2016 del 14.03.202016 emesso
dal Tribunale di Pisa, con ogni consequenziale pronuncia;
- in via riconvenzionale,
condannare la al pagamento dei costi delle opere di Parte_3
ripristino nella misura che risulterà di giustizia nonché al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai Sigg.ri e per Parte_1 Pt_2
effetto della cattiva esecuzione delle suddette opere, nella misura che risulterà di
giustizia; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui tale domanda non dovesse
essere accolta, rideterminare l'esatto importo dovuto dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
nei confronti della Parte_3
Per l'appellato: < In Via Principale: dichiarare inammissibile e comunque
rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
Sig. e avverso la sentenza n. 1042/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pisa per i motivi adotti nel presente atto. - In subordine rigettare la
domanda riconvenzionale proposta da controparte per i motivi di cui al presente
atto; - In via istruttoria: ammettere le prove di cui alla memoria n.2 e 3; - In ogni
caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. per cui il
sottoscritto difensore costituito, Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore
antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali>>.
2 I FATTI DI CAUSA
e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2016 emesso a loro carico per il pagamento di € 43.544,30, oltre interessi e spese, a titolo di saldo dei lavori appaltati alla ditta individuale con contratto del Parte_3
20.12.2012, assumendo che il pagamento non fosse dovuto in quanto, giusta perizia dell'ing. le opere erano viziate ed incomplete. Chiedevano Per_1
altresì la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni.
Si costituiva IL NE allegando che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo di € 90.000 e che, nonostante l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatore, i committenti avevano pagato solo €
6.000 dell'importo di € 11.000 portato dalla fattura n. 18/13, mentre non erano state saldate le fatture n. 4/2014 di € 27.663,90 e la fattura n. 18/14 di €
9.880,40, per complessivi € 43.544,30. Allegava, inoltre, di non aver potuto ultimare l'opera a causa del grave inadempimento dei committenti che non provvedevano ai dovuti pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori ed andavano ad abitare nell'immobile prima della loro ultimazione,
in tal modo costringendo l'appaltatore a smantellare il cantiere.
Con sentenza depositata il 4.8.2022 il Tribunale di Pisa riteneva:
- che i mancati pagamenti delle fatture che l'appaltatore, secondo le previsioni contrattuali, emetteva ogni fine mese, dava luogo ad un grave inadempimento dei committenti;
- che i vizi non erano provati, posto che la perizia dell'Ing. era stata Per_1
redatta a distanza di oltre due anni dal momento in cui i committenti erano andati ad abitare nell'immobile prima che fossero ultimati i lavori di risanamento ed in assenza di abitabilità;
- che la mancanza di contestazioni sia durante sia dopo l'esecuzione dei lavori di cui i committenti neppure avevano chiesto il completamento,
induceva a ritenere che i lavori fossero esenti da vizi e difetti, come peraltro
3 attestato dal Direttore dei Lavori, incaricato dagli stessi CP_2
committenti;
- che le opere di cui IL NE chiedeva il pagamento erano state regolarmente contabilizzate dal Direttore dei Lavori per un importo corrispondente a quello ingiunto in via monitoria tenendo conto solo dei lavori svolti;
- per tali ragioni, così statuiva: <respinge l'opposizione e per la conseguenza
conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2016 (RGC 714/2016) emesso dal Tribunale
di Pisa il 14.3.2016; 2) condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, al pagamento in favore della ditta delle spese di Parte_3
lite che liquida in € 4.545,00 per compensi …>>.
Con citazione notificata il 4.10.2022 e Parte_1 Pt_2
proponevano appello per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo motivo censuravano la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la perizia dell'ing. fosse stata redatta a Per_1
distanza di oltre due anni dal momento in cui essi si erano trasferiti ad abitare negli immobili oggetto delle opere di ristrutturazione affidate ad
IL NE, posto che tale circostanza non era rilevabile dagli atti. Insistevano,
quindi, nella prova per testi anche al fine di accertare la data in cui la perizia era stata redatta. Neppure, a dire degli appellanti, poteva ritenersi che le unità immobiliari non fossero abitabili, posto che alcuna prova era stata raccolta in tal senso;
2) col secondo motivo facevano rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, essi committenti avevano immediatamente contestato all'appaltatore i vizi e le difformità. Tuttavia, IL NE, invece di porvi rimedio, aveva chiesto il pagamento di ulteriori ed ingenti somme di denaro al fine di completare l'opera, per cui essi avevano deciso di interrompere ogni rapporto con IL NE, atteso che detti pagamenti non erano giustificati se non prima del risanamento dei difetti riscontrati e del
4 completamento delle opere mancanti. Insistevano anche sulle istanze istruttorie al riguardo formulate in primo grado che, a loro dire,
inspiegabilmente non erano state ammesse dal primo giudice. Rimarcavano
che IL NE aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere, omettendo anche di fornire la contabilità ufficiale dei lavori e la copia della pratica depositata presso il Comune, precludendo ai committenti persino di verificare se le opere erano state eseguite in maniera conforme alle leggi vigenti o contra legem, nel qual caso alcun corrispettivo spettava all'appaltatore. Reiteravano la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare i gravi difetti dell'opera ed a quantificare i danni,
allegando di aver pagato all'impresa le somme da quest'ultima richieste sebbene non concordate ed esorbitanti;
3) col terzo motivo censurava la sentenza impugnata per aver fatto affidamento sulle dichiarazioni del direttore dei lavori, secondo cui le lavorazioni affidate a IL NE erano state eseguite a regola d'arte e i committenti non provvedevano al pagamento della contabilità presentata,
occupando gli appartamenti prima che i lavori fossero stati finiti.
Argomentavano che dette dichiarazioni non avevano valore probatorio perché prive di data e perché non specificavano le opere cui si riferivano.
Disconoscevano, inoltre, la sottoscrizione del direttore dei lavori, facendo rilevare che dette dichiarazioni non erano state confermate tramite l'audizione testimoniale del geom. Ribadivano di aver contestato CP_2
i vizi nell'immediatezza e pagato all'appaltatore tutte le opere eseguite e di aver omesso il pagamento delle sole opere non completate;
4) col quarto motivo censuravano la sentenza impugnata per aver ritenuto, in base alle dichiarazioni del direttore dei lavori, che IL NE
avesse eseguito lavori per € 43.544, posto che la relazione del direttore dei lavori non era idonea a integrare e sostituire la verifica dell'opera da parte del committente né costituiva prova legale del diritto dell'appaltatore al
5 compenso, tenuto conto dei vizi tempestivamente denunciati e del fatto che le opere non erano state completate.
Concludevano come in epigrafe per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa ammissione delle prove, e per la condanna del al Pt_3
risarcimento dei danni o, in subordine, per l'accertamento dell'esatto importo dovuto all'appaltatore.
Si costituiva , quale titolare della ditta individuale Controparte_1
IL NE, invocando il contratto di appalto, la contabilità redatta in base allo stato avanzamento lavori, approvata dal direttore dei lavori incaricato dai committenti, le fotografie riproducenti le condizioni dell'immobile prima e dopo le opere di ristrutturazione eseguite, nonché le raccomandate del
12.3.2014 e dell'8.92014 per il saldo dei lavori, alle quali non faceva seguito alcuna contestazione da parte dei committenti, avanzata per la prima volta soltanto con la missiva del 25.8.2015 in risposta all'ulteriore diffida e messa in mora del 22.7.2015 inviata dall'appaltatore. Contestava che la perizia dell'ing. fosse stata redatta in epoca prossima alla cessazione del Per_1
rapporto di appalto, posto che essa non veniva neppure menzionata nella citata missiva del 25.8.2015. Inoltre, il fatto che la invocata perizia dell'ing.
non fosse coeva alla cessazione del rapporto di appalto poteva Per_1
evincersi anche dalle foto in atti riproducenti opere non realizzate dalla IL
NE e non consentite (tubo di una stufa, l'uso come soppalchi di controsoffitti non praticabili con l'apposizione di una scala per il loro accesso, ecc.). Allegava di non aver potuto ultimare i lavori a causa dei mancati pagamenti dei committenti che impedivano l'acquisto dei materiali e la retribuzione della manodopera e perché gli appellanti avevano occupato gli appartamenti ancora in fase di ristrutturazione. In ogni caso contestava i vizi, perché i difetti lamentati dagli appellanti erano dipesi dalle modifiche successivamente apportate dai committenti (come l'apposizione di un tubo in lamiera presumibilmente di una stufa che
6 poteva provocare possibili infiltrazioni) o dal fatto che i lavori non erano stati completati (come per le asserite infiltrazioni di umidità nella facciata)
e non erano comunque imputabili all'impresa. Concludeva affinché
l'appello fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato nel merito.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disattese le istanze istruttorie dell'appellante, all'udienza del 4.6.2024, svoltasi nelle forme della c.d.
trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
Le parti depositavano le comparse conclusioni e di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione, avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass.,
ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I quattro motivi di appello, siccome strettamente connessi,
esaminano congiuntamente. Essi sono infondati.
Come allegato dagli stessi appellanti in primo grado i lavori eseguiti dalla IL NE, sono consistiti: <nella ristrutturazione dell'immobile di
proprietà dei sig.ri e per la realizzazione di quattro appartamenti Parte_1 Pt_2
di maggior fabbricato: in particolar modo sono stati demoliti e ricostruiti i solai al
piano terra, realizzate le scale esterne in cemento armato, demolita e ricostruita la
copertura lignea, realizzati soppalchi, stonacata ed intonacata l'abitazione in talune
7 parti con intonaco antiumido in altre con intonaco tradizionale, rinnovata la parte
impiantistica e varie altre opere di minore entità>>.
L'appaltatore ha provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni esibendo la contabilità dei lavori e la relazione del Direttore
dei Lavori attestante l'effettiva esecuzione delle opere contabilizzate dalla
IL NE e la loro realizzazione a regola d'arte, rappresentando altresì che alcuna contestazione era stata sollevata dai committenti se non dopo plurime richieste di pagamento del saldo.
Quanto alla relazione del Direttore dei lavori, gli appellanti hanno dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione del Direttore dei lavori –
incaricato dal e dalla - che, a loro dire, non era comunque Parte_1 Pt_2
idonea a sostituire la verifica dei committenti, e di avere reiteratamente contestato i vizi.
Le difese degli appellanti vanno disattese.
Questo perché la relazione del Direttore dei lavori che attesta l'effettiva esecuzione dei lavori fatturati dall'impresa e posti a fondamento del ricorso monitorio è stata depositata da IL NE già con la comparsa di costituzione e di risposta (v. indice allegato), mentre la dichiarazione di non riconoscere la sottoscrizione del Direttore dei lavori non è stata svolta dai committenti né alla prima udienza di comparizione delle parti, né con le memorie ex art. 183, 6° co., cod. proc. civ., per cui il “disconoscimento”
effettuato in appello deve reputarsi tardivo.
Detto “disconoscimento” comunque non è idoneo a privare la scrittura (che non proviene dagli appellanti) della sua efficacia probatoria quale elemento indiziario rimesso al prudente apprezzamento del giudice
(v. Cass. 9329/2024).
In difetto di ulteriori elementi di valutazione che possano condurre ad apprezzarne l'inattendibilità, ritiene questa Corte che la dichiarazione del Direttore dei lavori sia affidabile e veritiera siccome comprovata dalle
8 foto esibite in atti ed allegate alla relazione del geom. corroborata CP_2
dalla analitica contabilità presentata dall'impresa che dà conto dei lavori effettivamente svolti e del costo relativo, in conformità al contratto ed al capitolato, che, sotto il profilo del quantum, non è mai stata specificatamente contestata dai committenti.
In particolare, il Direttore dei lavori ha dato ampio riscontro del fatto che il fabbricato abitato dagli appellanti era fatiscente e privo di qualsiasi requisito igienico – sanitario e pertanto non abitabile. Ciò trova riscontro nelle foto in atti che rappresentano lo stato del fabbricato prima e dopo i lavori eseguiti dalla IL NE. Attesta il Direttore dei lavori che gli stessi sono iniziati nel gennaio del 2013 e l'appaltatore, ogni mese, presentava la contabilità con le relative fatture: <già dalla consegna delle prime fatture
corrispondenti alla contabilità del momento, l'impresa anziché ricevere il saldo delle
fatture, ha ricevuto un pagamento parziale … questa situazione si è ripetuta ogni
volta ed è stata la causa principale del diverbio creatosi tra le due parti, in quanto
l'impresa edile proseguiva continuamente nel proprio lavoro, anche quando il
committente era in ritardo con i pagamenti ed i saldi delle fatture arretrate>>.
Quindi il Direttore dei Lavori ha attestato che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte sotto la sua direzione rispettando il progetto, il capitolato, il contratto e le direttive dei lavori.
L'attestazione del Direttore dei lavori, sebbene non sia diretta a sostituire la verifica dei committenti, costituisce comunque un elemento indiziario importante ed avente autonomo rilievo probatorio, siccome corroborato dalla contabilità esibita e dalle foto allegate che dimostrano l'effettiva esecuzione dei lavori da parte della ditta IL NE, tanto che i committenti hanno deciso di trasferirsi nelle unità immobiliari per abitarvi.
Del resto, alcuna verifica risulta effettuata a cura dei committenti prima del loro trasferimento nelle abitazioni, che, nella situazione data, assume rilievo di accettazione delle opere sino a quel momento svolte, considerato che,
9 come meglio sarà illustrato in seguito, neppure sono state sollevate contestazioni di vizi all'appaltatore se non dopo plurimi solleciti di pagamento, diffide e messe in mora.
E', inoltre, pacifico in atti che l'impresa non ha terminato i lavori,
anche perché l'immobile è stato immediatamente occupato dai committenti che vi si sono trasferiti.
Non risultando pagate le fatture emesse per € 43.544,30, la sospensione dei lavori si mostra giustificata dall'inadempimento dei committenti.
Il residuo credito dell'appaltatore può reputarsi provato dalla contabilità esibita in atti e dalla relazione del Direttore dei lavori secondo cui le fatture emesse corrispondevano alle opere effettivamente eseguite sino alla sospensione dei lavori. Né, del resto, gli appellanti, come sopra anticipato, hanno svolto specifiche contestazioni in merito al quantum delle opere contabilizzate dall'impresa e riconosciute dal Direttore dei lavori.
Va, inoltre, negato che il mancato pagamento dei lavori, pur incompleti, eseguiti da IL NE trovi giustificazione nell'esistenza di vizi e difetti delle opere.
Anche sul punto l'appaltatore ha offerto una prova adeguata dell'esattezza del proprio adempimento mediante la relazione del Direttore
dei lavori attestante che le opere eseguite sino alla sospensione dei lavori erano state realizzate a regola d'arte, corroborata dalle foto in atti che danno atto dell'assenza delle problematiche lamentate dagli appellanti che, con ogni evidenza, sono sorte successivamente alla sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore.
Va, invece, negato che la prova dei vizi possa desumersi dalla consulenza di parte dell'ing. fatta redigere dagli appellanti e Per_1
prodotta in primo grado con la citazione introduttiva.
In particolare, la relazione dell'ing. individua i seguenti vizi: Per_1
10 a) in prossimità della gronda del tetto si evidenziano cospicue infiltrazioni di acqua, così come dalle canne fumarie. La facciata è tutta impregnata di umido in larga parte;
in particolar modo al piano terra;
b) i soppalchi realizzati hanno delle fessurazioni;
la loro realizzazione non a regola d'arte e la continua umidità che si presenta all'interno dell'appartamento hanno fatto sì che parte dell'intonaco sia completamente ammalorato e distaccato dal supporto;
c) la copertura dei vani scale evidenza delle importanti infiltrazioni che stanno andando a rovinare sia le parti lignee che quelle in cotto;
d) al piano terra si evidenziano chiazze di bagnato sul paramento murario;
e) in facciata si presentano fenomeni di bagnatura importanti, così
come su tutto il sotto gronda;
f) durante lo smantellamento del cantiere non ha avuto luogo la messa in sicurezza dei fili aerei che si presentano in facciata.
Le foto allegate alla consulenza di parte danno riscontro delle infiltrazioni di umidità all'interno dello stabile.
Tuttavia, ritiene questa Corte che tali elementi di valutazione non siano sufficienti per affermare la responsabilità dell'appaltatore.
Questo per più ordini di ragioni: in primo luogo detta consulenza risulta priva di data, cosicché non è dato sapere quando sia stata redatta.
Resta il fatto che le risultanze delle foto allegate alla consulenza di parte sono contrastanti con quelle allegate dall'impresa, per cui la relazione dell'ing. può reputarsi certamente successiva. Per_1
Non è dato sapere, tuttavia, di quanto successiva alla sospensione dei lavori. Né sul punto gli appellanti, in primo grado, hanno articolato specifici capitoli di prova, volti a dimostrare che la consulenza dell'ing. era Per_1
stata redatta in epoca prossima alla sospensione dei lavori. Peraltro, detta consulenza non risulta menzionata neppure nella missiva del 25.8.2015 con
11 la quale i committenti, tramite il loro legale, dopo plurime diffide di pagamento rispetto alle quali erano rimasti silenti, si sono limitati ad affermare, in via del tutto generica che: <le opere risultano incomplete e
gravemente viziate>>, senza indicare i vizi all'epoca esistenti e, a loro dire, già
riscontrati dall'ing. E ciò nonostante che fossero trascorsi circa due Per_1
anni dalla cessazione dei lavori.
In secondo luogo, perché appare del tutto fondato ritenere che i vizi lamentati dipendono dalla mancata ultimazione dei lavori affidati alla IL
NE e dal tempo trascorso. La mancata ultimazione dei lavori ha infatti impedito l'esecuzione delle opere di rifinitura utili a scongiurare il pericolo di infiltrazioni di umidità dal tetto e ciò anche in ragione del fatto che l'immobile è stato abitato dai committenti subito dopo la sospensione dei lavori in tal modo impedendo anche la loro possibile ripresa. Inoltre,
l'impresa ha fatto rilevare l'esecuzione di alcune opere quali l'installazione di un tubo in lamiera sulla copertura (verosimilmente una stufa) e la conseguente manomissione dello stato del tetto per iniziativa dei committenti dopo la sospensione dei lavori, quale causa, ad essa non imputabile, di possibili infiltrazioni. Circostanze che non sono state in alcun modo contestate dai committenti.
Non essendo state completate le opere esterne (finitura dei marciapiedi, passamani delle scale, lo smaltimento dei reflui e dei pluviali mediante idoneo impianto, le calate del tetto) è del tutto verosimile ritenere che l'acqua abbia potuto infiltrare per un periodo di tempo certamente lungo e provocare i danni rappresentati dalle foto allegate alla relazione dell'ing. Per_1
Quanto alle fessurazioni di quelli che gli appellanti definiscono soppalchi, l'impresa ha contestato tale destinazione, allegando che si trattava di controsoffitti non praticabili realizzati per evitare eccessive dispersioni di calore, essendo il tetto ad una quota piuttosto alta. Anche in
12 questo caso, il lungo tempo trascorso non permette di rilevare se i controsoffitti non praticabili siano o meno stati adoperati dagli appellanti
(che hanno immediatamente abitato l'immobile) in modo proprio o se,
considerandoli, appunto, dei soppalchi, non li abbiano utilizzati in modo improprio in tal modo provocando le lamentate fessurazioni.
Con riguardo alla presenza di fili aerei dell'elettricità l'impresa ha allegato che la questione era stata affrontata con il Direttore dei lavori ed erano stati richiesti i sopralluoghi con gli enti preposti (Enel e Telecom) i quali avevano controllato la situazione esistente e predisposto un preventivo di spesa per lo spostamento dell'impianto. Non risulta che tale preventivo sia stato accettato dai committenti, né che essi abbiano provveduto al relativo pagamento (€ 810 telecom € 100 Enel), cosicché
neppure sul punto sono rilevabili vizi imputabili all'impresa.
Quanto infine alla mancata consegna della documentazione inerente i lavori, vi è da rilevare che quella in atti è esaustiva delle opere eseguite e non risulta che in precedenza i committenti l'abbiano richiesta. Mentre con riguardo alla pratica edilizia i committenti ben avrebbero potuto accedervi tramite il Comune di Fauglia ove era depositata al fine di compiere qualsiasi verifica di conformità dei lavori al progetto depositato.
Conclusivamente, tenuto conto della mancata ultimazione delle opere da parte dell'appaltatore e del fatto che immediatamente l'immobile
è stato abitato dai committenti, nonostante che i lavori non fossero terminati, ritiene questa Corte che non sia stato adeguatamente provato che i vizi rappresentati dalla consulenza dell'ing. siano causalmente Per_1
riconducibili alla IL NE.
Conforta il convincimento della Corte la circostanza che non sono state sollevate contestazioni in merito ai lavori se non dopo circa due anni dalla sospensione dei lavori e dopo plurime richieste di pagamento da parte dell'appaltatore, mentre non risulta che durante la loro esecuzione siano
13 stati riscontrati o contestati vizi di sorta, né da parte dei committenti, né da parte del Direttore dei lavori da loro stessi incaricato.
Né la prova dei vizi può oggi essere supplita tramite una consulenza tecnica d'ufficio, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla sospensione dei lavori e avendo lo stato dei luoghi subito le inevitabili modificazioni,
derivanti anche dal fatto che l'immobile è stato abitato e vi sono state portate ulteriori modifiche.
Neppure è ammissibile la prova testimoniale richiesta dagli appellanti sul punto, attesa la genericità dei capitoli da essi formulati che, a fronte delle risultanze sopra illustrate, non consentono di pervenire ad una prova circostanziata dei vizi né della loro imputabilità all'impresa.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di titolare della ditta IL NE con atto Controparte_1
notificato in data 4.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
1042/2022, depositata in data 4.8.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
14 2) condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 4.000,00 oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 26.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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