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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 604/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Trento 82030 Parte_1
CAUTANO BN presso lo studio dell'avv. PROCACCINI GIOVANNI NICOLA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace CP_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
L'odierna controversia attiene all'impugnazione della “Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”, Prot. CP_1
1100.05/12/2023.0303772, notificata in data 23.01.2024 a Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della società “PARCO CURTI SOCIETÀ
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità per diversi profili e la prescrizione.
L' è rimasto contumace. CP_1
1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché dagli atti risulta che le omissioni contributive si riferiscono al 2015, mentre la carica di l.r. è cessata il 10.5.18.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione dal momento che agli atti non risulta la notifica del verbale di accertamento posto alla base dell'atto e risultano trascorsi oltre cinque anni (dal 2016 anno del versamento dei contributi e la notifica della rettifica degli stessi) avvenuta il 23.1.24 trattandosi di contributi relativi all'anno 2015.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste con atto Prot. 1100.05/12/2023.0303772. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a ordinanza di ingiunzione ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste con atto Prot. 1100.05/12/2023.0303772; CP_1
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1312,00 oltre c.u. oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 15/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
2
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 604/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Trento 82030 Parte_1
CAUTANO BN presso lo studio dell'avv. PROCACCINI GIOVANNI NICOLA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace CP_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
L'odierna controversia attiene all'impugnazione della “Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”, Prot. CP_1
1100.05/12/2023.0303772, notificata in data 23.01.2024 a Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della società “PARCO CURTI SOCIETÀ
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità per diversi profili e la prescrizione.
L' è rimasto contumace. CP_1
1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché dagli atti risulta che le omissioni contributive si riferiscono al 2015, mentre la carica di l.r. è cessata il 10.5.18.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione dal momento che agli atti non risulta la notifica del verbale di accertamento posto alla base dell'atto e risultano trascorsi oltre cinque anni (dal 2016 anno del versamento dei contributi e la notifica della rettifica degli stessi) avvenuta il 23.1.24 trattandosi di contributi relativi all'anno 2015.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste con atto Prot. 1100.05/12/2023.0303772. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a ordinanza di ingiunzione ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste con atto Prot. 1100.05/12/2023.0303772; CP_1
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1312,00 oltre c.u. oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 15/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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