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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D ' A P P E L L O
DI EG IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera
Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 121/2018 vertente tra
, c.f. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
, c.f.: , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosa Crocitti ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale della medesima, sito in Taurianova, alla
Via San Giovanni dei Rossi, Trav. V, n. 9
- appellanti -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Montagnese P.IVA_1
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 professionale del medesimo, sito in Taurianova alla via N. Bixio n. 4
- appellata -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
742/2017, pubblicata in data 09 agosto 2017, emessa dal Tribunale di Palmi in pari data, a definizione del proc. n. 149/2015, con cui era stata rigettata l'opposizione a precetto notificatogli il 16.11.2015 (in forza della sentenza esecutiva n. 844/2014 del Tribunale di Palmi) e le parti opponenti venivano condannate al pagamento del complessino importo di € 42.705,68, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate nella somma di € 4.836,00, oltre accessori di legge.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza, con conseguente declaratoria di nullità della pronuncia nella parte in cui determina gli interessi legali richiesti in precetto, oltre alla compensazione o riduzione delle spese di lite del primo grado di giudizio e la condanna dell'appellata alle spese di lite del secondo grado.
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 6 aprile 2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione dell'intervenuto fallimento della , Controparte_2 dichiarato con sentenza del Tribunale di Palmi n. 7 del 19.05.2022.
pag. 2/4 Con decreto presidenziale del 03.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n.
12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (7 aprile 2023), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
pag. 3/4 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
742/2017, pubblicata in data 9 agosto 2017, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 9 agosto 2017, a definizione del proc. n. 149/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 4/4
DI EG IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera
Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 121/2018 vertente tra
, c.f. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
, c.f.: , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosa Crocitti ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale della medesima, sito in Taurianova, alla
Via San Giovanni dei Rossi, Trav. V, n. 9
- appellanti -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Montagnese P.IVA_1
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 professionale del medesimo, sito in Taurianova alla via N. Bixio n. 4
- appellata -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
742/2017, pubblicata in data 09 agosto 2017, emessa dal Tribunale di Palmi in pari data, a definizione del proc. n. 149/2015, con cui era stata rigettata l'opposizione a precetto notificatogli il 16.11.2015 (in forza della sentenza esecutiva n. 844/2014 del Tribunale di Palmi) e le parti opponenti venivano condannate al pagamento del complessino importo di € 42.705,68, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate nella somma di € 4.836,00, oltre accessori di legge.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza, con conseguente declaratoria di nullità della pronuncia nella parte in cui determina gli interessi legali richiesti in precetto, oltre alla compensazione o riduzione delle spese di lite del primo grado di giudizio e la condanna dell'appellata alle spese di lite del secondo grado.
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 6 aprile 2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione dell'intervenuto fallimento della , Controparte_2 dichiarato con sentenza del Tribunale di Palmi n. 7 del 19.05.2022.
pag. 2/4 Con decreto presidenziale del 03.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n.
12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (7 aprile 2023), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
pag. 3/4 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
742/2017, pubblicata in data 9 agosto 2017, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 9 agosto 2017, a definizione del proc. n. 149/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 4/4