Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2445/ 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Frojo Stefania Presidente dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice dott.ssa Meri Papalia Giudice Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. n. 2445/ 2024
promossa da:
.F. ( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
NA il 10 ottobre 1945 e residente in [...], elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv.to Marco Dotta;
Parte adottante
Nei confronti di:
, C.F. ( ) nato ad [...] il [...], e residente in [...]
Parte adottanda e con l'intervento del P.M.; avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor con ricorso iscritto a ruolo l'11 novembre 2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Ivrea al fine di ottenere, previi i necessari adempimenti, decreto di adozione del signor
. Controparte_1
molto forte che comprendeva anche una frequentazione giornaliera e la presenza e la disponibilità continua l'uno nei confronti dell'altro veniva ad instaurarsi con l'adottando, sig. , Controparte_1
un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo, legame che risaliva financo al padre dell'adottante stesso, che prima ancora di lui aveva già un forte legame affettivo nei confronti dell'adottando che poi ha continuato nel tempo tra l'adottando e l'adottante e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297
c.c..
All'udienza del 10 marzo 2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso la coniuge dell'adottando, sig.ra nonché Persona_1 la coniuge dell'adottante, signora CP_2 Persona_2
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa la acquisizione del parere del P.M..
Acquisito il parere e decorso il termine la causa veniva presa a decisione da parte del Collegio.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante sig. è persona che ha ampiamente superato l'età Parte_1 di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo esso nato il [...].
Parimenti, l'adottando è nato il [...], per cui non risulta soggetto maggiore di età.
Non risulta, invece, essere rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando.
Giova però rilevare come tale limite minimo di età di diciotto anni tra l'adottante e l'adottando fissato dall'art. 291 c.c., sia stato dichiarato incostituzionale sulla base del dettato della sentenza della Corte
Costituzionale n. 5 del 2024 che ha dichiarato “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.”
Nel caso di specie, trattandosi di una differenza di età tra l'adottante e l'adottando di 15 anni anziché
18 richiesti ex lege, è evidente che la differenza sia esigua, e non vi è dubbio che sussistano motivi meritevoli, integrati dallo stretto legame famigliare instauratosi da lungo termine tra le parti. Sia
l'adottante che l'adottato hanno, infatti, dichiarato in sede di audizione all'udienza del 10 marzo 2025 che tra di essi lo stretto vincolo di quotidianità risale addirittura all'infanzia, essendo l'adottato soggetto che è cresciuto nell'alveo della famiglia dell'adottante, per difficoltà lavorative dei genitori ad occuparsi della di lui crescita, con un legame affettivo, sub. specie famigliare, che a tutt'oggi si mantiene essendo le parti collocate in due abitazioni prossime con vissuto quotidiano e giornaliero di contatti. Tale strettissimo vincolo di quotidianità affettiva rende superabile l'esigua differenza che discosta il caso di specie da quel requisito minimo della differenza di età pari a 18 anni che la norma, prima della dichiarazione di incostituzionalità, poneva in maniera rigida e insindacabile da parte del
Giudice, in contrasto con i principi costituzionali di tutela della famiglia e della personalità, quale espressione individuale anche nell'ambito della posizione famigliare del soggetto.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso le rispettive coniugi dell'adottante e dell'adottando e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo le parti dichiarato di non avere figli.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato ad [...] il [...] da parte Parte_2
di ato a PA NA il 10 ottobre 1945. Parte_1
Dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo antepongano al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge
Così deciso in Ivrea in data 14 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Meri Papalia
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Frojo