Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso della richiesta non ne determina l'inammissibilità e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia già provveduto, dal valutarla. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione atteso che la tempestiva opposizione della persona offesa era stata tardivamente trasmessa dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari che nelle more aveva disposto l'archiviazione del procedimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 18828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18828 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
1 88 2 8/ 1 6 ASTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA CLAUDIO D'ISA Dott. - Consigliere - 548/2016 N. Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 53011/2015 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI FR N. IL 10/05/1966 parte offesa nel F procedimento c/ EL DO N. IL 26/10/1973 avverso il decreto n. 1028/2015 GIP TRIBUNALE di LANCIANO, del 23/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Elvio Baldi, che me pravedimento chiesto annullars Son rinvio d con transmissione atti стредново Udit difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP presso il Tribunale di Lanciano con provvedimento del 23.10.2015 accoglieva la richiesta di archiviazione avanzata dal PM presso quel Tribunale nei confronti di EL DO, per il reato di cui agli artt. 590 - 583 cod. pen. commessi in Castel Frentano il 22.7.2015 rilevato che gli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni non erano sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la persona offesa LL FR, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce di aver proposto, in data 15.10.2015, atto di opposizione all'archiviazione con formale e articolata richiesta di investigazione suppletiva. Il GIP, ometteva la fissazione dell'udienza camerale, e disponeva, in data 23.20.2015, con decreto l'archiviazione, violando la regola del contraddittorio, senza motivare sulle richieste dell'atto di opposizione. In data 3.11.2015 il P.M., con decreto a margine dell'opposizione, dichiarava la stessa tardiva, trasmettendo gli atti al GIP, che nulla provvedeva ritenendo il procedimento archiviato. Tale provvedimento veniva comunicato via pec, unitamente al decreto di ar- chiviazione in data 4.11.2015, data in cui la p.o. veniva formalmente a conoscenza della decisione impugnata. Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto di archiviazione con rinvio al GIP presso il Tribunale di Lanciano per assumere i provvedimenti del caso.
3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato in data 20.1.2016 le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'ufficio pro- cedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare fondato e pertanto l'impugnato decreto va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per una nuova valuta- zione.
2. Come emerge dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di acce- dere in ragione del tipo di doglianza proposta, il 24.9.2015 il PM richiedeva l'ar- chiviazione della notizia di reato nell'ambito del procedimento N. 157/2015 RGNR - N. 1028/15 R.GIP a carico di LI GU per i reati di cui agli artt. 590 e 583 2 cod. pen, in Castel Frentano il 22.7.2015, e l'avviso di tale richiesta veniva noti- ficato in data 25.9.2015 -come peraltro si riconosce in ricorso- a DY EP LI, difensore della persona offesa LL FR. Il 15.10.2015 veniva presentata opposizione all'archiviazione ex art. 408 cod., proc. pen. nell'interesse della sopraindicata persona offesa, con specifica ri- chiesta di atti investigativi da compiersi. Tale opposizione permaneva nell'ufficio del Pm sino al 3.11.2015, allorquando il PM provvedeva ad inoltrarla al GIP per le sue determinazioni, rilevandone la tardività. Nel frattempo, tuttavia, in data 23.10.2015 il GIP, senza evidentemente avere avuto alcuna notizia della proposta opposizione, aveva disposto l'archiviazione del procedimento. Il 4.11.2015 il GIP, pertanto, ricevuta l'opposizione trasmessagli dal PM il giorno precedente, dichiarava non luogo a provvedere sulla stessa essendo stato il procedimento de quo già archiviato. Così ricostruita la cronologia degli avvenimenti, appare evidente la fondatezza del proposto ricorso. Costituisce, infatti, ius receptum di questa Corte di legittimità l'affermazione che la proposizione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archivia- zione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso della richiesta non ne determina l'inammissibilità, e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all'archiviazione, dalla valutazione dell'opposizione stessa in vista dei conseguenti adempimenti (sez. 2, n. 35169 del 3.7.2008, P.O. in proc. Sperb e altro, rv. 241117, conf. sez. 5, n. 19073 del 31.3.2010, P.O. in proc. Signorile e altro, rv. 247511; sez. 6, n. 39778 del 27.5.2014, P.O. in proc. Ignoti, rv. 260459). Già in precedenza, infatti, era stato rilevato come i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di un'espressa previsione, il termine di cui all'art. 408 co. 3 cod. proc. pen. non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già defi- nito;
d'altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normativa rela- tiva alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provve- dimento del giudice ma contro una richiesta del Pubblico Ministero (sez. 5, n. 18840 del 3.4.2007, Borrelli e altri, rv. 236922; sez. 2, n. 15888 del 16.3.2006, P.O. in. proc. Rao, rv. 234243". Da qui la costante e condivisibile giurisprudenza che ha visto dichiarare illegit- timo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dichiari inam- missibile l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione degli atti 3 presentata dal P.M., per intempestività dovuta a inosservanza del termine di dieci giorni dalla notifica del prescritto avviso (sez. 1, n. 31605 del 13.7.2009, P.O. in . proc. Ghezzi e altri, rv. 244323; sez. 2, n. 33882 del 16.6.2010, P.O. in proc. Solighetto).
3. Nel caso che ci occupa il ricorrente si duole che, a fronte dell'opposizione della persona offesa, il GIP non abbia optato per la procedura camerale. In realtà, come visto, GIP, allorquando ha disposto l'archiviazione, non era nemmeno a conoscenza dell'intervenuta opposizione nell'interesse della persona offesa. Già ciò, rende fondato il ricorso. Vista l'ininfluenza dell'avvenuta presentazione fuori termine dell'opposizione qualora il GIP non abbia già provveduto, nelle more, sulla richiesta di archivia- zione, è del tutto evidente che, allorquando il 15.10.2015 - cioè 8 giorni prima che il GIP provvedesse- è stata depositato al PM l'atto di opposizione, la stessa aveva diritto a che lo stesso venisse esaminato. Né, evidentemente, può riverberarsi negativamente su tale diritto, l'inerzia dell'ufficio del PM, che solo 18 giorni dopo il suo deposito, ha disposto trasmettersi l'atto al GIP. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, tenere conto ai fini del decidere dell'oppo- sizione proposta nell'interesse della persona offesa. L'omessa fissazione da parte dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen., in uno con l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono, infatti, vio- lazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione (così sez. 6, n. 38801 del 17.9.2014, P.O. in proc. Marini e altri,rv. 260467 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio il prov- : vedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull'atto di oppo- sizione all'archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale;
conf. sez. 6, n. 40601 del 30.9.2008, P.O. in proc. Berdini e altro, rv. 241322; sez. 6, n. 1801 del 4.12.2002, Umbrello, rv. 223282 ). .
4. Quanto alla necessità che venga fissata udienza camerale, questa Corte ha affermato che, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa che deduce argomenti relativi esclusivamente alla fondatezza della notizia di reato non ha diritto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, attese sia la lettera della legge, sia ragioni logico-sistematiche desumibili dal fatto che la valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 410 cod. proc. pen. dovrebbe in tal 4 caso implicare un vaglio preliminare sulla manifesta infondatezza dell'accusa, a sua volta sindacabile in cassazione (sez. 6, n. 18029 dell'8.4.2015, P.O. in Proc, Pazzaglini, rv. 263472, in un fattispecie relativa ad un'opposizione alla richiesta di archiviazione in cui era stata prospettata solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei rela- tivi elementi di prova;
conf. sez. 6, n. 21226 del 3.4.2013, P.O. in Proc. Sangiorgi, rv. 255676). Non appare, tuttavia, essere questo il caso che ci occupa, in cui erano state richieste nuove indagini. Va ricordato, allora, che costituisce principio consolidato affermato da questa Corte di legittimità che il provvedimento di archiviazione possa anche essere . emesso de plano, pur in presenza di opposizione della persona offesa, ma debba . : debitamente motivare sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che ai . profili ritenuti rilevanti in funzione della declaratoria di inammissibilità della oppo- sizione (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, 6/11/2014, P.O. in proc.
contro
Ignoti;
Cass. Pen. Sez. 2, 9/10/2014, P.O. in proc. Dionisio e altro;
Cass. Pen. Sez.4, 24/1172010, ཁ་ P.O. in proc. Ortu;
Cass. Pen. Sez. 5, 21/4/2006, P.O. in proc. De Bellis;
Cass. Sez. Un., 14/2/1996, P.C. in proc. Testa e altro). In particolare, in un caso come quello in esame, giudice del rinvio dovrà tenere conto che sarebbe illegittima la declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime dovessero essere ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non formulabile se non all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati (così, ex multis, la condivisibile sez. 2, n. 83 del 10.12.2015 dep. il 7.1.2016, P.O. in Proc. Vavori, in tema di truffa in danno dell'INPS commessa mediante una falsa denuncia di un rapporto di lavoro, in cui la Corte ha censurato il provvedimento di archiviazione che aveva de plano dichiarato inammissibile l'op- posizione per l'inutilità di ulteriori indagini, attesa "l'infondatezza della notizia di reato", ritenuto non ipotizzabile nemmeno in astratto;
conf. sez. 2, n. 46426 del 9.10.2014, P.O. in proc. Dionisio ed altro, rv. 260998; sez. 6, n. 8970 del 4.12.2006 dep. il 1.3.2007, P.O. in proc. Scortegagna, rv. 235916).
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano Così deciso in Roma il 30 marzo 2016 IOSS Il Consigliere estensore A Il Presidente D A Claudio D'Isa Vincenzo Pezzell M kelle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAG. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia Di Laurenzio