Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso della richiesta non ne determina l'inammissibilità e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia già provveduto, dal valutarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19073 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario Presidente del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 428
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 24068/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL RO GI N. IL 02/09/1953 quale P.O., nel proc.
contro
:
RI OS N. IL 27/12/1964;
avverso il decreto n. 13186/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 30/04/2009 dep. 5.5.09;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione ET LI Signorile, a mezzo del difensore nominato procuratore speciale, quale persona offesa nel procedimento iscritto a carico di LI OS in ordine al reato di lesioni volontarie, fatto dell'8 dicembre 2006. Oggetto del ricorso è il Decreto del 5 maggio 2009 col quale il Gip di Roma ha disposto "de plano" l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile, perché tardiva, la opposizione della persona offesa. Deduce la violazione del contraddittorio, essendo stata dichiarata erroneamente inammissibile la opposizione invece ritualmente proposta.
Infatti, essendo stato notificato l'avviso della richiesta di archiviazione del PM il 19 marzo 2009, il termine, di 10 giorni, sarebbe scaduto il 29 marzo, data però da prorogare al giorno successivo essendo il 29 marzo giorno festivo.
Il PG presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo è da condividere l'assunto del ricorrente secondo cui il termine di dieci giorni è stato mal calcolato, non essendosi tenuto conto che il giorno di scadenza (29 marzo), festivo, andava prorogato ex lege come disposto dall'art. 172 c.p.p., comma 3. Ma la considerazione decisiva per la soluzione della vicenda processuale è addirittura preliminare a quella appena effettuata, perché è da rilevare che anche la scadenza del detto termine non necessariamente comporta - e nella specie non aveva comunque comportato - la inammissibilità per tardività della opposizione alla richiesta di archiviazione.
Come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata in tal senso da tempo risalente con abbandono dell'orientamento minoritario citato dal Gip, la proposizione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso della richiesta non ne determina l'inammissibilità, e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all'archiviazione, dalla valutazione dell'opposizione stessa in vista dei conseguenti adempimenti (Rv. 241117; Massime precedenti Conformi:
N. 6475 del 2003 Rv. 228263, N. 6804 del 2005 Rv. 231108, N. 15888 del 2006 Rv. 234243, N. 18840 del 2007 Rv. 236922). Tale pacifico orientamento trae spunto e conforto anche dall'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte secondo le quali, a prescindere anche dalla ritualità della richiesta di avviso formulata dalla persona offesa, qualora questa sia comunque venuta a conoscenza della richiesta di archiviazione, ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p. (Sez. U, Sentenza n. 29477 del 30/06/2004 Cc. (dep. 07/07/2004) Rv. 228005 Presidente: Marvulli N. Estensore:
Lattanzi G. Imputato: Apruzzese. P.M. Favalli M. (Diff.)) In motivazione si pone in evidenza la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto (ved., tra le decisioni più recenti, Sez. 4, 6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623; Sez. 5, 29 maggio 2002, Cattafi, rv. 222339; Sez. 3, 23 maggio 1997, Sbrighi, rv. 2086812). Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione da parte del giudice per le indagini preliminari rappresenta una violazione del principio del contraddittorio, in quanto impedisce il diritto di intervento della persona offesa, ed è legittimamente denunciabile con ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010