Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
È illegittima la declaratoria "de plano" di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non formulabile se non all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2006, n. 8970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8970 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2006
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2127
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10859/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AR, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 21 dicembre 2005 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pavia;
nel procedimento a carico di:
AG TU SS;
visti gli atti, il decreto denunciato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Meloni Vittorio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
AR CA, persona offesa nel procedimento a carico di TU SS AG per il reato di cui all'art. 388 c.p., ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pavia in data 21 dicembre 2005. Secondo parte ricorrente il G.i.p. avrebbe illegittimamente provveduto de plano sulla richiesta di archiviazione, dichiarando inammissibile l'opposizione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., omettendo di verificare la sussistenza delle due condizioni richieste dalla legge e cioè l'infondatezza della notizia di reato e l'inammissibilità della stessa opposizione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2 il g.i.p., in presenza dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, può provvedere de plano solo in presenza di due condizioni: a) l'inammissibilità dell'opposizione; b) l'infondatezza della notizia di reato. Con riferimento all'inammissibilità, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 c.p.p., comma 1, le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, "non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice", con la conseguenza che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione "non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa" (in questi termini, Sez. un., 14 febbraio 1996, n. 2, P.C. in proc. Testa;
Sez. 5^, 21 aprile 2006, n. 16505, p.o. in proc. De Bellis). Nel caso di specie, la CA aveva indicato nell'atto di opposizione la necessità di acquisire sommarie informazioni dalle altre persone offese dal reato di cui all'art. 388 c.p., ma il giudice ha negato il contraddittorio ritenendo irrilevanti tali investigazioni suppletive, in quanto "inidonee ad inficiare la giustezza delle conclusioni cui è giunto il P.M.", precisando che l'inutilità derivava dal fatto che le persone offese indicate erano direttamente coinvolte nella vicenda, caratterizzata da alta conflittualità familiare.
In questo modo il giudice, oltre a fornire una giustificazione del tutto incongrua circa la presunta inutilità delle indagini richieste in relazione ad un reato che si era sviluppato nello stesso contesto familiare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione in base ad una anticipata valutazione di merito in ordine alla idoneità del richiesto approfondimento istruttorio e, dunque, in esito ad un astratto giudizio ex ante e ad un apprezzamento prognostico di mera inconferenza, che deve essere riservato all'esito della procedura camerale, nel contraddittorio dei soggetti interessati. La mancata fissazione dell'udienza camerale configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione, per interpretazione estensiva dell'art. 409 c.p.p., comma 6, in quanto, indipendentemente dalla forma del provvedimento, si realizza una violazione inquadrabile nel disposto dell'art. 127 c.p.p., comma 5, a causa della lesione del principio del contraddittorio e del diritto della persona offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento del decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia, perché il G.i.p. proceda ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007