Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2010, n. 33882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33882 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/06/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 928
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 44836/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE GI, N. IL 07/08/1949;
contro
OR EN, N. IL 05/10/1937;
avverso l'ordinanza n. 1711/2009 GIP TRIBUNALE di PORDENONE, del 14/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
GH GI, tramite il difensore, quale parte offesa nel procedimento penale n. 371/09 Rgnr propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento 14.10.2009 con il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pordedone, ha disposto la archiviazione del procedimento penale nei confronti di OR ME, affermando la inammissibilità dell'atto di opposizione formulato dalla parte offesa, in quanto depositato oltre il termine di giorni 10 dalla notificazione dell'avviso di deposito della richiesta dell'Ufficio del Pubblico Ministero.
La difesa della persona sottoposta alle indagini ha depositato memoria con quale ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla parte offesa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questo collegio, seguendo decisioni già rese sul punto da altre sezioni di questa Corte e alle quali ritiene adeguarsi, deve ribadire che "è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del p.m., dichiari l'inammissibilità dell'opposizione - proposta dalla persona offesa - per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3, considerato che i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di un'espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio, ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito;
d'altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normativa relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l'atto d'opposizione non rientra nel novero dei mezzi d'impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del p.m." (Cass. pen., sez. 5, 3.4.2007, n. 18840, Borrelli). La decisione erronea resa dal giudice delle indagini preliminari incide sulla regolarità del contraddittorio e nel caso di specie si traduce in una omessa pronuncia in ordine alla rilevanza della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova indicati. Infatti "Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m., il gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato;
al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione". (Cass. pen., sez. 4, 1.4.2004 in Ced Cass., rv. 228928). Pertanto, conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, il decreto va annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010