Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
In tema di colpa medica, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta imperita e l'evento lesivo, non è sufficiente che venga accertato che un determinato comportamento, omissivo e commissivo, abbia determinato il verificarsi dell'evento, ma è necessario accertare altresì che la previsione della regola di cautela - della quale emerge la mancata osservanza - fosse predeterminata ad evitare proprio quell'evento (Nella fattispecie, relativa ad un caso di distocia del feto, la Corte ha annullato la sentenza di merito ritenendo che la motivazione non aveva chiarito se l'omessa manovra di "disincagliamento" della spalla del feto - manovra non eseguita dal sanitario - sia prevista solo per salvare la vita del feto oppure anche per evitare le conseguenze lesive verificatesi nell'ipotesi in esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 24051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24051 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 18/03/2004
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 434
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 032160/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TU AS N. IL 27/05/1956;
2) RO RI N. IL 02/09/1942;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Uditi i difensori Avv.:
- Bruno Von Arx, in sostituzione dell'avv. Francesco Maria Randazzini, per FA QU;
- Massimo Alì e Federico Vizzini per LT Rosario;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti. La Corte:
OSSERVA
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 30 maggio 2003 (nella sentenza è erroneamente indicata la data del 14 maggio 2001), ha riformato la sentenza 12 luglio 2002 del Tribunale di Caltagirone - che aveva assolto TU AS e RO RI dal reato di lesioni colpose in danno di IA IU che, al momento della nascita avvenuta il 3 dicembre 1996, aveva subito durante il parto una lesione dalla quale era derivata una paralisi del plesso brachiale superiore di sinistra con indebolimento permanente dell'organo della prensione - condannando, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, entrambi gli imputati alla pena ritenuta di giustizia per il reato indicato, senza la concessione delle attenuanti generiche.
I giudici di appello hanno ritenuto non condivisibile la valutazione dei primi giudici sull'esclusione di ogni elemento di colpa nella condotta dei medici TU e RO, che avevano assistito la madre della persona offesa DI IN EL durante il parto, e hanno ritenuto invece che - essendo la lesione riportata conseguenza di una distocia di spalla - essi non avessero per un verso individuato precocemente l'insorgenza della distocia e, una volta individuata l'anomalia, non avessero eseguito le corrette manovre che l'arte medica prevede come necessaria in questi casi (rotazione del corpo fetale a 180 gradi da esercitare sul corpo del nascituro per favorire il disimpegno della spalla abbassando la scapola) ma ne avessero compiuto di inidonee e addirittura controproducenti (trazioni della testa del feto) al fine di evitare la lesione del plesso brachiale.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado.
TU AS censura la sentenza della Corte catanese sotto il profilo del vizio di motivazione ed evidenzia che, come è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata, lo sblocco della distocia deve essere effettuato al massimo entro cinque minuti pena la morte del feto per asfissia. Il feto è stato salvato ma la Corte ha ritenuto che la lesione fosse stata provocata da un'erronea manovra senza però curarsi di dimostrare che, con una diversa manovra, il feto sarebbe stato salvato o che sarebbe stato possibile evitare la lesione. Del tutto immotivata sarebbe poi l'affermazione del ritardo nell'individuazione della distocia smentito dalla circostanza che il feto era stato salvato tempestivamente.
In realtà, secondo il ricorrente, il rischio della lesione è insito nelle manovre ritenute necessarie per evitare la morte del feto che si presenti in posizione distocica e ciò anche quando le manovre vengano correttamente eseguite. Da ciò deriverebbe l'esclusione del rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'evento verificatosi.
RO RI deduce invece i seguenti motivi di ricorso:
- il vizio di motivazione, e della legge processuale, nella valutazione delle prove. La Corte di merito avrebbe escluso l'esecuzione della corretta manovra senza spiegare perché, malgrado la scorrettezza della manovra, la distocia fosse stata sbloccata. Secondo il ricorrente, quindi, o la manovra è stata corretta - e allora non esiste l'elemento di colpa - o non lo è stata ma questa ipotesi è smentita dalla circostanza che il feto non è morto per asfissia;
- il medesimo vizio per non aver escluso la cooperazione colposa da parte sua. Il dott. RO era intervenuto in sala parto in un momento di panico e di pericolo per la vita del nascituro e il suo intervento era stato decisivo per riportare la situazione alla normalità. Il che esclude che vi sia stato alcun contributo da parte sua alla causazione dell'evento; tanto più che egli ben poteva fare affidamento sulla corretta esecuzione delle manovre da parte dell'altro medico che stava seguendo il caso fin dall'inizio; d'altro canto, al momento del suo intervento, le manovre erano già in atto;
- la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b del codice di rito;
il ricorrente, sia con riferimento agli studi sul tema che alle risultanze concrete del caso in esame, esamina entrambe le alternative sulla prevedibilità della posizione distocica del feto:
se questa posizione non era prevedibile nel caso concreto non può essere ritenuta l'esistenza dell'elemento soggettivo. Se la complicanza era invece prevedibile i profili di colpa sarebbero ravvisabili nei confronti di chi ha seguito la gestazione. In entrambi i casi dovrebbe essere esclusa la responsabilità del ricorrente che si è occupato del caso solo nella fase dell'emergenza come è dimostrato da tutte le testimonianze che vengono indicate. È quindi da escludere che possa essergli addebitato di non aver individuato precocemente la distocia come è da escludere la prevedibilità dell'evento da parte sua;
- sempre con il medesimo motivo viene censurata la sentenza impugnata sia perché avrebbe immotivatamente escluso che fossero state eseguite le manovre appropriate previste dall'arte medica per risolvere la distocia sia per avere affermato, contrariamente a quanto ritenuto dagli studiosi del settore, che una corretta manovra avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. Ma la sentenza sarebbe errata anche sotto altro profilo: considerando che il ricorrente era stato chiamato in una situazione di emergenza non era possibile affermare che egli avesse condiviso le scelte terapeutiche dell'altro medico. Infine nel ricorso si richiama il recente intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione in tema di rapporto di causalità e si afferma che la sentenza impugnata non ha indicato alcun elemento a supporto dell'ipotesi che un corretto intervento avrebbe escluso il verificarsi dell'evento.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non lo è sotto il profilo dell'elemento soggettivo perché la Corte di merito ha adeguatamente e logicamente motivato il suo convincimento sull'esistenza di manovre improprie per risolvere la distocia e consentire al feto una normale espulsione. In realtà l'alternativa cui fanno riferimento entrambi i ricorrenti - o le manovre erano incongrue e allora non si capisce perché il feto non sia deceduto per asfissia o non lo erano e quindi non è giustificato l'addebito di colpa - non può essere ritenuta esistente. A quanto emerge dalla sentenza impugnata, infatti, la manovra corretta in precedenza indicata è certamente idonea a risolvere la distocia, evitando quindi la morte del feto per asfissia;
è stato quindi accertato che i ricorrenti non hanno seguito le regole che l'arte medica impone per risolvere il problema in esame.
A queste conclusioni i giudici di appello sono pervenuti in modo coerente e argomentato facendo riferimento alle conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero, criticamente valutate, i quali hanno riferito che le lesioni riportate da IA IU erano conseguenti alle trazioni esercitate sulla testa del feto. Le censure che si riferiscono all'elemento soggettivo devono pertanto ritenersi infondate quanto alla scorretta esecuzione della manovra effettuata dai medici per risolvere il problema verificatosi nel corso del parto essendo, la sentenza impugnata, corredata su questo punto di un adeguato apparato argomentativo dal quale può ricavarsi che il problema fu affrontato dagli imputati in modo diverso da quanto prescritto dalle leges artis.
La natura imperita della manovra riguarda anche il dott. RO avendo il giudice di merito accertato che anch'egli, intervenuto in un momento in cui il problema era stato già evidenziato, proseguì nelle manovre non corrette che già il dott. TU aveva iniziato. E questo elemento di colpa - la scorrettezza delle manovre addebitabile ad entrambi gli imputati - è sufficiente a fondare l'elemento soggettivo anche in mancanza di una adeguata motivazione, nella sentenza impugnata, sull'altro addebito di colpa costituito dalla mancata tempestiva diagnosi della distocia da parte dei medici. Sono invece fondate le critiche che si riferiscono all'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta imperita cui si è fatto cenno e l'evento lesivo verificatosi.
La Corte di merito non ha infatti chiarito se la corretta manovra per "disincagliare" la spalla sia prevista solo per salvare la vita del feto o se l'esecuzione di questa manovra valga anche ad evitare le conseguenze lesive del tipo di quelle verificatesi nel caso in esame. Anzi sembra dare per scontato che questo rischio esista anche se la manovra viene eseguita correttamente solo che ritiene irrilevante l'accertamento ricordato perché afferma che è stata la manovra dei medici a provocare la lesione. L'accertamento era invece necessario perché se la manovra corretta è prevista solo per evitare la morte per asfissia - e non per evitare lesioni - sembra evidente che non possa addebitarsi ai medici un evento che, anche con la corretta esecuzione della manovra, non sarebbe stato possibile evitare (o che comunque aveva le medesime probabilità di verificarsi). Non è infatti sufficiente che venga accertato che una determinata condotta, omissiva o commissiva, abbia determinato il verificarsi dell'evento (causalità della colpa: art. 43 cod. pen.) ma è altresì necessario che la previsione della regola di cautela fosse predeterminata ad evitare quell'evento (c.d. concretizzazione del rischio).
Nel caso in esame, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se le descritte regole di condotta del medico, in caso di distocia del feto, siano preordinate alla sola sopravvivenza del feto ovvero anche alla risoluzione senza danni della distocia e se i danni siano una conseguenza possibile anche della corretta manovra. In questo secondo caso ai medici non potrebbe essere addebitato l'evento perché essi, con la descritta condotta imperita, avrebbero si aumentato il rischio di morte del feto per asfissia ma avrebbero cagionato un evento che neppure la corretta manovra avrebbe potuto evitare.
Sotto un diverso profilo la sentenza impugnata non si è adeguata ai principi affermati in tema di rapporto di causalità dalle sezioni unite nella sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese, apparendo invece che si sia ispirata a criteri meramente probabilistici laddove si afferma che "le manovre prescritte.......avrebbero probabilmente consentito di evitare la lesione del plesso brachiale." È vero che, in altra parte della sentenza, sembra formularsi un diverso (ma contradditorio) giudizio laddove si fa riferimento "ad un giudizio formulato in termini di certezza seppure basato su valutazione di natura probabilistica" ma, anche a voler ritenere che questa valutazione utilizzi i criteri indicati dalle sezioni unite - secondo cui l'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità deve essere formulato in termini di elevata credibilità razionale la valutazione appare del tutto apodittica e fondata pressoché esclusivamente sull'accertamento degli elementi di colpa più che sulla verifica dell'esistenza della causa dell'evento nel senso in precedenza indicato.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che dovrà esaminare il problema della causalità in conformità dei principi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004