Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa che deduce argomenti relativi esclusivamente alla fondatezza della notizia di reato non ha diritto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, attese sia la lettera della legge, sia ragioni logico-sistematiche desumibili dal fatto che la valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 410 cod. proc. pen. dovrebbe in tal caso implicare un vaglio preliminare sulla manifesta infondatezza dell'accusa, a sua volta sindacabile in cassazione. (Fattispecie relativa ad un'opposizione alla richiesta di archiviazione in cui era stata prospettata solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2015, n. 18029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18029 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 592
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 34927/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR IN N. IL 03/09/1944 parte offesa;
nel procedimento c/:
AZ GI (QUALE SINDACO PRO-TEMPORE COMUNE DI VISSO) N. IL 29/04/1968;
avverso il decreto n. 3091/2013 GIP TRIBUNALE di MACERATA, del 13/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AT LI ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso in data 13 novembre 2013 dal G.i.p. presso il Tribunale di Macerata, con il quale veniva dichiarata inammissibile la sua opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in ordine al reato di calunnia ipotizzato a seguito di una denuncia-querela presentata dal AT nei confronti di AG IA, e conseguentemente disposta l'archiviazione del relativo procedimento penale.
2. Deduce il ricorrente un unico motivo di doglianza incentrato sulla violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 409 c.p.p., comma 6, per la mancata attivazione del contraddittorio dovuta all'omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del G.i.p., che al riguardo avrebbe trascurato il contenuto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, statuendo anticipatamente sul merito, senza considerare che il ricorrente non era tenuto ad indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi mezzi di prova, concernendo la fattispecie in esame una più appropriata e diversa qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'indagine.
3. Con memoria ex art. 611 c.p.p., depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015, il difensore del ricorrente ha esposto una serie di argomentazioni in replica alle contrarie osservazioni contenute nella requisitoria del P.G. presso questa Suprema Corte, insistendo nel rilevare che l'impugnato provvedimento avrebbe omesso di considerare le deduzioni dalla difesa offerte attraverso l'atto di opposizione, e dalle quali avrebbe potuto ricavare una diversa prospettazione dei fatti, ovvero una valutazione alternativa dei già acquisiti elementi di prova, rispetto a quella posta alla base della richiesta di archiviazione del P.M. .
4. Con memoria ex art. 611 c.p.p., depositata in Cancelleria il 23 marzo 2015, il difensore di AG IA ha esposto una serie di argomentazioni critiche volte a confutare la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, ovvero la declaratoria di inammissibilità, in adesione alla requisitoria del P.G. presso questa Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. È noto che l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato (ex multis, v. Sez. 4^, n. 167 del 24/11/2010, dep. 04/01/2011, Rv. 249236; Sez. 6^, n. 53433 del 06/11/2014, dep. 22/12/2014, Rv. 262079). Nel provvedimento impugnato, pienamente uniformandosi alla regula iuris al riguardo dettata da questa Suprema Corte, il G.i.p. ha dato atto, in primo luogo, della mancata indicazione, da parte dell'opponente, di specifici atti investigativi e di temi d'indagine da approfondire con un eventuale supplemento di istruttoria, illustrando poi, con lineare ed esaustiva motivazione essenzialmente incentrata su una serie di considerazioni in punto di diritto, le ragioni giustificative della valutazione di fondatezza della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, correlativamente, dell'infondatezza dell'eventuale azione penale sia sotto il profilo del delitto di calunnia, sia sotto quello del delitto di falsa testimonianza.
Ne consegue che il G.i.p. ha specificamente motivato in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata anche per l'omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, oltre che per l'eventuale difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari. Solo ove difettino tali condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione (Sez. 6^, n. 53433 del 06/11/2014, dep. 22/12/2014, cit.). Al riguardo, inoltre, deve rilevarsi, nella medesima prospettiva ermeneutica, che questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare il principio secondo cui, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa che deduce argomenti relativi esclusivamente alla fondatezza della notizia di reato non ha diritto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, attese sia la lettera della legge, sia ragioni logico-sistematiche desumibili dal fatto che la valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 410 c.p.p., dovrebbe in tal caso implicare un vaglio preliminare sulla manifesta infondatezza dell'accusa, a sua volta sindacabile in cassazione (Sez. 6^, n. 21226 del 03/04/2013, dep. 17/05/2013, Rv. 255676).
se così fosse, non potrebbe che ammettersi il ricorso per cassazione anche laddove la inammissibilità consegua ad una valutazione sulla infondatezza dell'accusa. Questo imporrebbe l'obbligo, per il giudice che dispone l'archiviazione de plano, di distinguere tra infondatezza e manifesta infondatezza dell'opposizione. Solo in questo secondo caso potrebbe procedere de plano.
Se così fosse, però, non potrebbe che ammettersi il ricorso per cassazione anche laddove la inammissibilità consegua ad una valutazione sulla infondatezza dell'accusa. Questo imporrebbe l'obbligo, per il giudice che dispone l'archiviazione de plano, di distinguere tra la infondatezza e la manifesta infondatezza dell'opposizione. Solo in questo secondo caso potrebbe procedere de plano.
La conseguenza anomala, tale da dimostrare l'insostenibilità di una tale tesi, è che, a fronte di una regola che testualmente esclude la possibilità di ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per questioni attinenti al suo contenuto, essendo consentita l'impugnazione solo per violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 5, (è quanto prevede testualmente l'art. 409 c.p.p., u.c.), si dovrebbe ammettere che la Corte di Cassazione si possa pronunciare sul merito, pur se nei limiti della "manifesta infondatezza", nel particolare caso in cui si contesti l'errore della declaratoria di inammissibilità che valuti il merito (v., in motivazione, Sez. 6^, n. 21226 del 03/04/2013, dep. 17/05/2013, cit.).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015