Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull'atto di opposizione all'archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 38801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38801 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/09/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1337
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 7631/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT CE N. IL 25/04/1930 parte offesa;
nel procedimento c/:
AR AR N. IL 27/03/1938;
GU SC MA N. IL 22/07/1974;
NG PE N. IL 08/04/1972;
DA RI N. IL 15/12/1961;
DI IA N. IL 28/02/1976;
avverso l'ordinanza n. 42/2013 GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 31/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza pronunziata dal G.i.p. presso il Tribunale di Rossano in data 31 gennaio 2013 - che accoglieva la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale a carico del Sindaco di S. ME Corone, IN Cesare, e di altre persone, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 323 c.p. - TT ZI ha denunciato la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 409, 410 e 127 c.p.p., poiché a seguito della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 2 ottobre 2012, notificata alla persona offesa il 23 novembre 2012, veniva presentato il successivo 3 dicembre 2012 un atto di opposizione, depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Acri - già delegati dall'Ufficio di Procura del Tribunale di Rossano per eseguire la notifica della richiesta di archiviazione - di cui il G.i.p. non ha tenuto conto nel disporre l'archiviazione, sebbene l'atto indicasse precisi temi d'indagine suppletiva.
2. Con memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 settembre 2014 la difesa ha ribadito le argomentazioni già esposte a sostegno del ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento, allegando un'attestazione del Direttore amministrativo della Procura di Castrovillari in data 4 settembre 2014, nonché un'altra attestazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Acri in data 19 luglio 2014 ed una distinta delle Poste italiane del 14 dicembre 2012, relativa alla consegna di una raccomandata postale alla Procura presso il Tribunale di Rossano. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. È noto, secondo un pacifico indirizzo interpretativo delineato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 40601 del 30/09/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241322; Sez. 6^, n. 1801 del 04/12/2002, dep. 16/01/2003, Rv. 223282), che in tema di archiviazione l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità
dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono una violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.
5. Nel caso in esame, invero, emerge dal contenuto delle su indicate produzioni documentali che il G.i.p. ha omesso di provvedere agli incombenti relativi alla necessaria fissazione dell'udienza camerale, atteso che l'atto di opposizione all'archiviazione era stato inoltrato dai Carabinieri di Acri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano con raccomandata postale del 12 dicembre 2012, e che lo stesso, in data 14 dicembre 2012, era stato ritirato presso l'ufficio postale di Rossano da un'unità di personale di quella Procura, dunque in data antecedente l'adozione dell'impugnata ordinanza.
6. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014