Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 38801
CASS
Sentenza 17 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull'atto di opposizione all'archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 38801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38801
    Data del deposito : 17 settembre 2014

    Testo completo