Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 40601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40601 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
40 601 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 30/09/2008
SENTENZA
N. 2067 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
1.Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO 11 N. 039355/2007
3. Dott.LANZA LU "
4. Dott. MATERA LINA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/04/1963 1) IN TE
2) DE LU N. IL 20/04/1958
avverso DECRETO del 10/05/2007
GIP TRIBUNALE di RIETI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO letta la requisitoria del PG in sede che ha concluso per:
Annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale
di Rieti per l'ulteriore corso;
Letta la memoria difensiva e quella integrativa proposte nello interesse di NT UI;
O S S E R V A
Su conforme richiesta del locale PM , il GIP presso il Tribunale di Rieti, con decreto in data 10-5-2007,con procedura de plano, dichiarava inammissi- bile l'opposizione proposta dalla parte offesa NI TE, disponen- do l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di NT UI, comandante pro-tempore della Stazione dei Carabinieri di Fiano Romano per i reati previsti dagli artt. 323 e 328 cp.per asserita omissione da parte di tale comandante della trasmissione di una denuncia-querela presentata da detta opponente presso tale stazione nei confronti di certa IA GI la. In particolare e,tra l'altro,il GIP decidente rilevava che "l'oggetto dell'investigazione suppletiva"richiesta dalla p.o. "si palesa del tutto ultroneo ed inconferente,in quanto finalizzato ad acquisire dati informati- vi inidonei a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda in fatto e diritto" ‚rispetto a quella tracciata dal GIP decidente sull'aserita emergenza offerta dagli atti acquisiti.
Avverso tale decreto la IN ha proposto ricorso per cassazione, dedu- cendo a motivi del gravame:
I) Violazione della disciplina processuale e connesso vizio logico della motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizio- ne, argomentata soltanto quale effetto derivato della ritenuta infondatez- za della notizia di reato, nonostante la puntuale indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova;
2) Violazione motivazionale in dispregio dell'art.8 L.46/2006, in presenza di atto processuale, certificato della Procura della Repubblica di Rieti, attestante la mancata ricezione dell'informativa dei CC. di Fiano Romano, contrastante con l'assunto contrario posto a base della dichiarazione di infondatezza della notizia di reato , così determinativo di "travisamento della prova".
Con memoria difensiva e relativa integrazione della stessa il NT ha denunciato l'incosistenza formale e sostanziale del gravame proposto dal- la NI, sottolineando la correttezza della decisione del GIP nel quadro di piena osservanza dei parametri tracciati dal co.5 dell'art. 127 cpp.
a prescindere dalla ritenuta inidoneità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente al proprio legale. bis 1 -
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Premesso che non è dato cogliere ragioni fondate circa l'asseriţa inidoneità della procura speciale da parte della ricorrente, avuto ri- guardo ai termini e contenuti dell'atto di nomina da costei conferita al difensore in data 28-5-2007 e ritualmente acquisito in atti,giova preliminarmente ribadire il principio di diritto.ripetutamente richia- mato da questo giudice di legittimità, anche a Sez.Unite, secondo cui cui, fermo restando l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione nei rigorosi limiti fissati dall'art.409 co.6^ cpp.che fa espresso é tássativo richiamo ai casi previsti dall'art.127 co.5^ cpp., perchè sia correttamen-
!
te pronunciato il decreto di archiviazione con procedura de plano( come nel caso in esame), senza la fissazione dell'udienza prevista dall'art:
409 co.2* cpp.nonostante vi sia stata.come nella specie.opposizione della persona offesa alla richiesta del PM, occorrono condizioni tassative da osservare da parte del giudice procedente.
Si è, infatti, più volte ribadito che il GIP, in siffatto caso, deve veri-
ficare non solo l'infondatezza della notizia del reato, ma anche eventuali vizi determinanti difetto di ammissibilità dell'opposizione.
In ordine a tale ultimo aspetto e condizione, giova sottolineare che il giudice è tenuto a motivatamente delibare l'ammissibilità della opposizio- ne.con riferimento ai termini delle invocate indagini suppletive (e dei relativi elementi di prova)e circa la sussistenza dei profili di pertinen- rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, sempre motivatamente, za e le ragioni dell'asserota e rilevata inammissibilità (cfr. in termini Cass. pen. Sez.VI,7-3-2003 n.10682,Colella).
Ne consegue che,non potendo dirsi assicurati al provvedimento impugnato i caratteri non solo formali ma essenzialmente contenutistici, ancorchè
essenziali, innanzi tracciati, in relazione all'ammissibilità della proposta opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM,l'omessa fissazione da parte del GIP dell'udienza camerale di cui all'art.410 cpp. e l'immotivata decisione di asserita inammissibilità dell'opposizione, costituiscono patente violazione sostanziale (oltre che formale) del diritto della persona offesa al contraddittorio.ex art.178
lett.c) cpp.correttamente decucibile in cassazione (cfr.in termini
Cass.pen.Sez.VI,16-01-2003, n. 1801, Umbrello). by -4-
Come esattamente rilevato dal PG nelle proprie conclusioni in atti, con altrettanto corretto e puntuale richiamo ai più recenti precedenti di questa Corte in subiecta materia,la fondatezza del primo motivo di ricorso rende non necessaria la disamina del secondo motivo di gravame
Consegue che il decreto impugnato va annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio il decreto impugnato e DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma.il 30-9-2008
IL PRESIDENTE
II CONSIGLIERE EST
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
HL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia