Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.
Commentario • 1
- 1. Richiesta d’archiviazione del P.M.Giovanni Stampone · https://www.diritto.it/ · 22 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 39778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39778 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 982
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 3860/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC SA N. IL 12/09/1974 parte offesa;
nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 4665/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del 20/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG, che chiede l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. UL AN, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Bolzano, in data 20-10-2013, rappresentando di avere presentato richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione, poiché in data 24-9-2013, alla vigilia della scadenza del termine, il difensore era stato colto da un serio e documentato malore. Ciò nonostante, il Gip ha emesso decreto di archiviazione, senza provvedere sulla richiesta di restituzione in termini.
Si chiede pertanto annullamento del decreto impugnato.
2. Con requisitoria depositata in data 7-2-2014, il P.G. presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Gip di Bolzano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. L'art 175 c.p.p. circoscrive infatti testualmente l'ambito applicativo dell' istituto della restituzione in termini al caso in cui questi ultimi siano previsti a pena di decadenza. Solo a fronte di un termine perentorio, infatti, si pone l'esigenza di ovviare alle conseguenze determinate dalla sua infruttuosa scadenza. Laddove invece non si determini alcuna decadenza, non vi è ragione di ricorrere al rimedio previsto dalla norma in disamina. Occorre d'altronde osservare, al riguardo, che, a norma dell'art. 173 c.p.p., comma 1, i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge. Orbene, nessuna decadenza è prevista dalla legge processuale nel caso in cui la persona offesa non presenti l'opposizione nel termine di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3. Semplicemente, finché questo termine è pendente, il pubblico ministero non è abilitato, a norma dell'art. 126 disp. att. c.p.p., a trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari. Ma la finalità di quest'ultima norma è soltanto quella di evitare attività inutili, atteso che il Gip sarebbe comunque impossibilitato ad emettere un qualsiasi provvedimento fino alla scadenza dei termini per la proposizione dell'opposizione. Si ritiene infatti che sia nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione emesso, de plano, nelle more della scadenza del termine per la presentazione dell'opposizione (Cass. Sez 6, 19-4-1995, Guzzardi, Cass. pen. 1996, 3342;Sez. 6, 25-11-1998, Doglioni, 1999, 2455). Viceversa, scaduto tale termine, il requirente potrà trasmettere gli atti, per l'ulteriore corso della procedura, al giudice per le indagini preliminari e quest'ultimo potrà, in ogni momento ,emettere ,de plano, il decreto di archiviazione (Cass., Sez. 5, 12-4-1999, Magi, Cass. pen. 2000, 1991; Sez. 2, 30-1-2003, n. 11845, Rv. 223904). Ma ciò non significa che l'opposizione non possa essere proposta anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3 in quanto quest'ultima non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione, presentato dalla persona offesa, che può pertanto depositarlo fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice per le indagini preliminari. Il predetto termine costituisce infatti una garanzia per la persona offesa e non un limite alla possibilità di intervento della stessa, in questa fase. Ne deriva che unica conseguenza dell'infruttuosa scadenza del termine è la perdita dell'effetto dilatorio dello stesso e quindi della suddetta garanzia per la parte lesa, potendo in qualsiasi momento intervenire la decisione del giudice (Cass. Sez 2,16-3-2006, n. 15888, Dir. Pen. e proc. 2007, 635). Sarebbe quindi illegittima una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione fondata sul mancato rispetto del termine di 10 giorni, in quanto la mancanza dell'espressa previsione di una decadenza, ex art. 173 c.p.c., comma 1, conferisce al predetto termine natura meramente ordinatoria. Nè la perentorietà del termine è desumibile dalla disciplina delle impugnazioni, atteso che l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di gravame, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del pubblico ministero (Cass. Sez. 5, 3-4-2007 n. 18840, Rv. 236922; Sez 2, 3-7-2008, n. 35169, Rv. 241117). Ne consegue che, in tal caso, una eventuale pronuncia di inammissibilità dell'opposizione integrerebbe una violazione del principio del contraddittorio,legittimamente azionabile con ricorso per cassazione (Cass. sez. 1, 13-7-2009, n. 31605, Rv. 244323; Sez. 5, 31-3-2010 n. 19073, Rv. 247511).
2. Il ricorrente avrebbe pertanto potuto presentare opposizione anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3, senza alcuna necessità di una restituzione in termini. Ne deriva che l'istanza presentata ex art. 175 c.p.p., in relazione alla scadenza di un termine ordinatorio ed in una situazione processuale in cui la parte non era decaduta da alcuna facoltà processuale, si configurava come un atto extra ordinem, inidoneo a radicare,in capo al giudice, il dovere di provvedere. Il difetto del basilare requisito normativo costituito dalla perentorietà del termine privava, infatti, in radice,l'istanza di qualunque idoneità ad incardinare un procedimento e a dar luogo alle relative valutazioni, non potendo che essere collocata la richiesta in disamina in un'ottica di assoluta irritualità. Non avrebbe d'altronde avuto alcun senso l'emanazione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto, da parte del giudice, in relazione ad una istanza di rimessione in termini correlata all'esercizio di un potere, come quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, che poteva essere del tutto legittimamente esercitato dall'instante a prescindere dal provvedimento del giudice.
3. Sotto altro profilo, occorre osservare come la circostanza che il decreto di archiviazione sia stato emesso senza provvedere in merito alla richiesta di restituzione in termini non vale ad elidere il carattere di inoppugnabilità del decreto stesso, se non per vizi inerenti all'instaurazione del contraddittorio, come la mancanza di avviso ex art. 408 c.p.p. alla persona offesa (Corte cost. 6-7-1991, n. 353, Cass. pen 1991, 2, 810; Corte cost. 27-5-1993, n. 257, Arch. n. proc. pen. 1993, 375) o l'illegittima declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza la fissazione dell'udienza camerale: ipotesi,come si vede, del tutto esulanti dalla fattispecie concreta in disamina.
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 27 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014