Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 39778
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Sentenza 27 maggio 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Garribba, il 27 maggio 2014. La parte ricorrente, in qualità di persona offesa, ha contestato un decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Bolzano, sostenendo di non aver potuto presentare opposizione nei termini a causa di un malore del proprio difensore. La richiesta principale era l'annullamento del decreto di archiviazione, con l'argomentazione che il GIP non avesse considerato la domanda di restituzione in termini.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che l'istituto della restituzione in termini si applica solo a termini perentori, e che nel caso in esame non vi era alcuna decadenza prevista dalla legge per la presentazione dell'opposizione. La Corte ha chiarito che la scadenza del termine non precludeva la possibilità di presentare opposizione, e che l'istanza di restituzione in termini era inidonea a generare un obbligo di provvedere da parte del giudice. Inoltre, il decreto di archiviazione, pur emesso senza considerare la richiesta di restituzione, non era impugnabile per vizi formali, a meno che non si fosse verificata una violazione del contraddittorio. Pertanto, la Corte ha confermato la legittimità del decreto di archiviazione, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

È inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.

Commentario1

  • 1Richiesta d’archiviazione del P.M.
    Giovanni Stampone · https://www.diritto.it/ · 22 marzo 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 39778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39778
Data del deposito : 27 maggio 2014

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