Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 1
È illegittima la declaratoria "de plano" di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non formulabile se non all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati. (Fattispecie in tema di truffa in danno dell'INPS commessa mediante una falsa denuncia di un rapporto di lavoro, in cui la Corte ha censurato il provvedimento di archiviazione che aveva "de plano" dichiarato inammissibile l'opposizione per l'inutilità di ulteriori indagini, attesa "l'infondatezza della notizia di reato", ritenuto non ipotizzabile nemmeno in astratto).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Corte Costituzionale n° 194Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 19 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2015, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
8 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2347 CC 10/12/2015 Reg. Gen. N. 35413/2015 Composta da: Dott. Mario GENTILE - Presidente Consigliere rel. Dott. Luigi AGOSTINACCHIO Dott. Andrea PELLEGRINO - Consigliere Dott. Ignazio PARDO - Consigliere Dott. Vincenzo TUTINELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU AN, nato a [...] il giorno 19.11.1959 parte offesa nel procedimento c/ RI IA nata a [...] il [...] avverso il decreto in data 29.04/ 04.05.2015 del GIP Tribunale di Rieti visti gli atti, il decreto e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al gip del tribunale di Rieti per l'ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO Con decreto del 29.04/ 04.05.2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile con il rito de plano l'opposizione proposta da IS AN avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM rispetto al reato di cui all'art.640 cod. pen. rilevando l'infondatezza della notizia di reato e l'inutilità di qualsiasi approfondimento investigativo (il denunciante lamentava che l'indagata, rivoltasi all'Ufficio Provinciale del Lavoro e sostenendo falsamente di essere stata sua dipendente, avrebbe tratto in errore la gli ispettori del lavoro che, comminandogli sanzioni pecuniarie, gli avrebbero procurato un danno).
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'IS, eccependo: - la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale avendo trascurato il gip di considerare le false dichiarazioni rese dalla RI all'Ufficio del Lavoro di Rieti artificio o raggiro idoneo a pregiudicare il denunziante e ad arricchire l'indagata; - la violazione dell'art. 606 lett. e) per mancanza di motivazione del decreto reso dal Gip de plano, con riferimento agli ulteriori reati configurabili a carico della LO (in particolare il delitto di falso); - la violazione dell'art. 606 lett. e) sotto il profilo della contraddittoria motivazione attestante per un verso la rilevanza delle dichiarazioni dei soggetti indagati ai fini dell'accertamento dell'inesistenza del rapporto di lavoro e per altro l'affermata infondatezza della notizia di reato;
- la violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della manifesta illogicità e/o incoerenza della motivazione in relazione al giudizio prognostico formulato nel provvedimento impugnato circa l'inidoneità degli approfondimenti investigativi indicati a modificare l'infondatezza della notizia di reato;
- la violazione dell'art. 606 lett. e) per violazione di legge con riferimento all'utilizzo del rito de plano per fornire una risposta esauriente ai rilievi del denunciante;
· la violazione dell'art. 606 co. 1 c) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa nonché per la mancata osservanza, nella specie, del procedimento camerale in contraddittorio previsto dagli art. 409 e 410 cod. proc. pen.
3. Il Procuratore Generale ha presentato richiesta scritta motivata di accoglimento del ricorso e di annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti al Gip del tribunale di Rieti per l'ulteriore corso. L'indagata VA IA ha depositato il 20.11.2015 memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo nell'inutilità delle ulteriori indagini difensive non sussistendo a suo avviso elementi costitutivi del reato di truffa e non assumendo l'IS la qualità di persona offesa legittimata all'opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 la 1. Sono pacifici i principi di diritto che disciplinano la possibilità di definire l'opposizione all'archiviazione con il cd. rito de plano, così come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha stabilito infatti la Suprema Corte che nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova), producendosi, in difetto, una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto (Cass. Sez. 5 sent. n. 16505 del 21.4.2006 dep. 15.5.2006 rv : 234453). La Corte ha altresì precisato che il giudice, nel disporre l'archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate. (Cass. Sez. 6 ord. n. 40593 del 29.5.2008 dep. 30.10.2008 rv 241360). ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente Ritiene applicato tali principi, in quanto l'inammissibilità de plano dell'opposizione sarebbe stata dichiarata sulla base di una valutazione prognostica di merito ed in presenza di chiara indicazione di indagine suppletive (dichiarazioni delle persone che avrebbero confermato l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il denunciante e l'indagata).
2. Il ricorso è fondato. Nel provvedimento impugnato si sostiene l'inutilità delle indagini richieste attesa "l'infondatezza della notizia di reato", "mancando (rispetto alla truffa) in radice qualsiasi elemento costitutivo di tale reato, non ipotizzabile nemmeno astrattamente". Non vengono specificate la ragioni di tale conclusioni che costituisce in realtà una valutazione prognostica di merito, posto che è stata denunciata un'attività fraudolenta (la falsa denuncia all'INPS di un rapporto di lavoro) idonea a trarre in inganno l'ente previdenziale (che ha ingiunto il pagamento di una somma a titolo di retribuzione e sanzioni), con ingiusto profitto della VA (che da tale prestazione previdenziale trarrebbe vantaggio) e pregiudizio anche dell'IS 3. (costretto all'esborso della somma ingiunta dall'INPS, a seguito dell'ispezione subita). Per tale ultimo aspetto, in particolare, deve ritenersi che il privato danneggiato dal reato di truffa è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. potendo dirsi persona offesa alla luce della plurioffensività dell'illecito previsto dall'art. 640 n.1 cod. pen. lesivo sia degli interessi dell'ente pubblico che dei diritti del singolo. Non sussistevano pertanto i presupposti per definire de plano la vicenda, negando al denunciante l'udienza camerale ed il diritto ad esporre nel contraddittorio delle parti le proprie ragioni. Si consideri altresì che se è vero che l'opposizione da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione può essere ritenuta inammissibile, ai sensi dell'art. 410, comma 2 cod. proc. pen. non soltanto quando non contenga le indicazioni prescritte dal comma 1 del citato articolo, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dalla logica del sistema, anche quando dette indicazioni si risolvano, prima facie, nella proposizione di temi e mezzi di prova manifestamente superflui, non pertinenti o irrilevanti (vedasi tra le altre, Cass. sez. 4^ sentenza 12.07.2006 n. 32788), nel caso di specie tuttavia tale situazione affermata dal giudice in termini apodittici non sussiste, posto che i fatti esposti sono astrattamente idonei come accennato in precedenza a - configurare gli estremi della truffa, in danno (anche) del ricorrente, da considerarsi pertanto parte offesa.
3. Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Mario Gentile Dr. Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 GEN. 2016 Mario Gentil lajment SECONDA SEZIONE PENALE 4 CANCELLIERE SU DI LI E T R O C E N O