Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
La proposizione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso della richiesta non ne determina l'inammissibilità, e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all'archiviazione, dalla valutazione dell'opposizione stessa in vista dei conseguenti adempimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2008, n. 35169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35169 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 03/07/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1095
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 18993/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa PE ER RK;
avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 31 maggio 2005 nel procedimento a carico di:
1) ET AR;
2) ET QU;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Meloni Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona per l'ulteriore corso.
OSSERVA
Con decreto in data 31 maggio 2005 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese disponeva l'archiviazione degli atti relativi al procedimento, per il reato di danneggiamento, nei confronti di TT AR e TT QU, dopo che con separato provvedimento in data 9 dicembre 2004 aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta nella stessa data dalla persona offesa SP ER MA perché presentata senza il rispetto del termine, previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, di dieci giorni dalla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione.
La persona offesa ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per Cassazione avverso il predetto decreto di archiviazione, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo in data 13 settembre 2005 del provvedimento e chiedendone l'annullamento in quanto:
1) si tratterebbe di un atto abnorme e illegittimo perché emesso senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio in quanto il termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, ha natura ordinatoria e non determina l'inammissibilità dell'opposizione; secondo il difensore si tratterebbe di un termine dilatorio che opera nei confronti del pubblico ministero e del giudice, vincolando il primo a non trasmettere gli atti e il secondo a non decidere prima della scadenza del termine stesso (Sez. Un. n. 29477 del 7 luglio 2004, Apruzzese); la violazione di legge avrebbe determinato l'abnormità funzionale del decreto di archiviazione e comunque la nullità del provvedimento ex art. 178 c.p.p., lett. b) e c) e art. 185 c.p.p.;
2) il decreto di archiviazione sarebbe abnorme anche in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento che dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, provvedimento apposto in calce all'atto di opposizione e non autonomamente impugnabile, con conseguente abnormità sotto il profilo funzionale del decreto di archiviazione emesso senza l'instaurazione del contraddittorio camerale;
3) il decreto di archiviazione sarebbe nullo per violazione ed erronea applicazione della legge penale essendo stata l'archiviazione disposta per la mancanza del requisito dell'altruità della cosa, mentre il bene oggetto di danneggiamento era un muro di confine oggetto di comunione pro indiviso tra gli indagati e la persona offesa, quindi oggetto di comproprietà per destinazione funzionale. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi d'impugnazione.
Infatti il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3 è illegittimo. Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che, essendo i termini stabiliti a pena di decadenza ai sensi dell'art. 173 c.p.p., comma 1, solo quelli espressamente previsti dalla legge, in assenza di un'espressa previsione il termine previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3 "non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, che altrimenti rischierebbe di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito" (Cass. sez. 6, 22 ottobre 2003 n. 6475, p.o. in proc. Gozzo;
sez. 2, 16 marzo 2006 n. 15888, p.o in proc. Rao;
sez. 5, 3 aprile 2007 n. 18840, Borrelli). Dall'art. 126 disp. att. c.p.p. - che impone al Pubblico Ministero di trasmettere,
nel caso previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 2, gli atti al giudice per le indagini preliminari solo dopo la presentazione dell'opposizione ovvero dopo la scadenza del termine previsto dal citato articolo, comma 3 - si desume, del resto, che il termine in questione vincola unicamente il pubblico ministero a non trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari prima della scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione. La Corte ha anche chiarito che la perentorietà del termine previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3 non è desumibile dalla normativa sulla disciplina delle impugnazioni, poiché l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto contro una richiesta del pubblico ministero e non contro un provvedimento del giudice. Il mancato rispetto del termine suddetto da parte della persona offesa che presenti opposizione alla richiesta di archiviazione non incide pertanto sull'ammissibilità dell'atto di opposizione e il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, è tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. Questa conclusione trova riscontro nel riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità alla persona offesa della facoltà, nel caso in cui manchi o sia tardiva la richiesta di voler essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione di cui la persona offesa tuttavia sia comunque venuta a conoscenza, di proporre, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., l'opposizione anche dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari e fino a che quest'ultimo non abbia provveduto (Sez. Un. 30 giugno 2004 n. 29477, Apruzzese;
sez. 4, 6 novembre 2003 n. 46534, Esposito;
sez. 5, 29 maggio 2002 n. 31009, Cattati;
sez. 3, 23 maggio 1997 n. 2160, Sbrighi). L'illegittimità del provvedimento di inammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa, emesso in data 9 dicembre 2004, si riflette sul successivo decreto di archiviazione emesso il 31 maggio 2005, senza che il giudice per le indagini preliminare abbia preso in considerazione le doglianze dell'opponente provvedendo ai sensi dell'art. 410 c.p.p., con evidente violazione delle regole del contraddittorio.
Ne consegue che il decreto di archiviazione impugnato deve essere annullato senza rinvio, e che deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008