Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
E' illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del PM, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione - proposta dalla persona offesa - per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., considerato che i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di un'espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito; d'altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normativa relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice ma contro una richiesta del Pubblico Ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2007, n. 18840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18840 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/04/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 561
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 027844/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AO N. IL 22/08/1950;
2) UD IO N. IL 26/04/1946;
3) AL FE N. IL 25/04/1946;
4) MB PI N. IL 29/06/1941;
5) CO LI N. IL 29/03/1934;
6) GE IA N. IL 10/06/1943;
7) AM UI N. IL 05/06/1952;
8) UE IA N. IL 15/06/1963;
9) ER GIAMAO;
10) AI MA ER N. IL 26/08/1960;
11) ND BE N. IL 17/09/1956;
avverso DECRETO del 22/03/2006 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO.
IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Torino dichiarò con Ordinanza resa in data 22.3.2006 l'inammissibilità della opposizione alla richiesta del PM. di decreto di archiviazione, nel procedimento promosso da AO BO contro esponenti di JUVENTUS FC. SPA. Il GIP archiviò, quindi, il procedimento. L'Ordinanza del GIP rilevava la tardività nella presentazione della opposizione alla richiesta del PM.
Ricorre a questa Corte la difesa del BO lamentando che il termine per promuovere opposizione non era scaduto: la data di scadenza, infatti, coincideva con il giorno della domenica sì che doveva disporsi necessaria proroga al lunedì successivo, giorno in cui il provvedimento di parte fu tempestivamente depositato. Il Procuratore Generale presso la Cassazione ha instato con richiesta scritta del 19.10.2006 per l'annullamento del provvedimento impugnato.
IN DIRITTO
Come già più volte affermato da questa Corte (da ultimo Cass., Sez. 2, 16.3.2006, p.o. in proc. Rao, CED Cass. 234243) è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, rilevando il tardivo deposito nella cancelleria giudiziale nel termine di dieci giorni, come previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, e decorrente dall'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa. Infatti, sono previsti a pena di decadenza soltanto i termini per i quali vi sia espressa comminatoria di siffatta sanzione processuale ex art. 173 c.p.p., comma 1, o di altra norma di legge. In mancanza di una espressa previsione in tal senso, il termine qui controverso non ha carattere perentorio, ma meramente acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito.
Nè tale perentorietà è desumibile dalla normativa della disciplina delle impugnazioni, posto che l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del pubblico ministero. Ne consegue che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3, non incide suirammissibilità dell'atto di opposizione.
Al contempo non vi è dubbio che ricorre la nullità sottesa dall'art. 409 c.p.p., comma 5 quando, nonostante l'ammissibilità della opposizione a norma dell'art. 410 c.p.p., comma 1, il giudice, concordando con la richiesta del pubblico ministero, ometta l'udienza camerale e decida mediante decreto. Si tratta, infatti, di essenziale violazione dei diritti di contraddittorio, tutelati dalla generale fattispecie di cui all'art. 127 c.p.p., comma 5. Pertanto non rinviene sostegno l'affermata inammissibilità dell'atto di opposizione la cui dichiarazione deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino, Ufficio GIP, per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007