Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del g.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art.410 cod. proc. pen. e la mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 lett. c. cod. proc. pen.) deducibile in Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2002, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 04/12/2002
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 2873
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 35131/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR ED, n. 11.08.1935;
avverso il decreto emesso il giorno 20.11.2000 dal GIP del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, il decreto denunziato, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla calunnia. FATTO
Con decreto emesso il giorno 20.11.2000 il GIP del Tribunale di Milano disponeva l'archiviazione del procedimento n. 6460/99 RGNRP instaurato a carico di RI AN e altri per i reati ex artt. 368 e 372 c.p.. Propone ricorso il denunciante BR ED, lamentando che, nonostante l'opposizione da lui proposta avverso la relativa richiesta del P.M., l'archiviazione è stata disposta con decreto, senza fissazione dell'udienza camerale e senza alcuna motivazione in ordine alla proposta opposizione, con conseguente violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio. DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Premesso, invero, che la doglianza espressa dall'BR trova riscontro fattuale negli atti del procedimento, si osserva che il predetto riveste la qualità di persona offesa, con conseguente diritto alle tutele di cui agli artt. 408 ss. c.p.p., solo in relazione al delitto di calunnia.
È quindi solo in riferimento a tale reato che si producono sull'impugnato decreto gli effetti caducanti derivati dalla denunciata e sussistente (cfr. Cass. 02.12.1999, Quatrano;
23.12.1997, Vilardi;
08.11.1996, Vulpio) violazione sostanziale del contraddittorio.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnato decreto limitatamente al reato di calunnia e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003