Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
E illegittima la declaratoria "de plano" di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non formulabile se non all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento di archiviazione che aveva "de plano" dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo con formula di stile non pertinente la consulenza tecnica indicata dalla persona offesa quale investigazione suppletiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2014, n. 46426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46426 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1956
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 13017/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN, n. l'1.10.1983;
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di;
EO PP, n. il 18.6.1970;
avverso l'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Bari del 17.1.2014;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. IO AN ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 17.1.2014, che ha disposto, con provvedimento de plano, l'archiviazione del procedimento nei confronti di EO PP, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, presentata da essa ricorrente quale persona offesa, alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.
2. Con l'unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., per avere il G.I.P. dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto che l'opponente non avesse proposto alcuna pertinente nuova investigazione e per non avere lo stesso giudice tenuto conto della richiesta di espletamento di consulenza tecnica che essa aveva avanzato, neppure presa in esame dal giudice.
La censura è fondata.
Secondo i principi dettati da questa Corte suprema, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il G.I.P., prima di provvedere, ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 c.p.. A tale procedimento ordinario, il G.I.P può derogare, pronunciando decreto di archiviazione "de plano" - ossia senza la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 2 -solo se l'opposizione della persona offesa sia inammissibile e, pertanto, tamquam non esset;
ma perché possa provvedere in tal senso, il G.I.P. è tenuto a verificare e motivare il difetto di ammissibilità dell'opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l'ammissibilità dell'opposizione, con riferimento all'obbligo dell'opponente di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità (Cass., Sez. 2^, n. 158 del 27/11/2012 Rv. 254062; Sez. 6^, n. 10682 del 05/02/2003 Rv. 224286). Nel caso di specie, l'opponente aveva chiesto l'espletamento di una nuova consulenza tecnica, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
Il G.I.P. non ha tenuto contro della richiesta della parte, ne' ha motivato circa la sua non pertinenza con riferimento al thema decidendum, limitandosi ad affermare - con una formula di stile assolutamente generica - che l'opponente non aveva richiesto alcuna pertinente investigazione.
È evidente l'apparenza della motivazione del decreto impugnato e, dunque, la violazione di legge in cui è incorso il giudice, con conseguente nullità del decreto impugnato per essere stata disposta l'archiviazione senza il contraddittorio con l'opponente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è illegittima la declaratoria "de plano" di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non formulabile se non all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati (Cass., sez. 6^, n. 8970 del 04/12/2006 - dep. 01/03/2007 - Rv. 235916). L'omessa fissazione da parte del G.I.P. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 6^, n. 40601 del 30/09/2008 Rv. 241322). Non rimane, pertanto, che annullare il provvedimento impugnato e rimettere gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Penale, il 9 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014