Sentenza 13 luglio 2009
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dichiari inammissibile l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione degli atti presentata dal P.M., per intempestività dovuta a inosservanza del termine di dieci giorni dalla notifica del prescritto avviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2009, n. 31605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31605 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/07/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 2267
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 14848/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ LA, n. il 26 ottobre 1951;
2) RR MONIA, n. il 7 ottobre 1976;
avverso l'ordinanza 23 marzo 2009 - GIP del Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto in data 23 marzo 2009, depositato in cancelleria in pari data, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva, ai sensi dell'art. 408 c.p.p. l'archiviazione del procedimento, avendo dato atto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione era stata presentata dai denuncianti EZ EL e ER IA, oltre il termine di dieci giorni di cui all'art.408 c.p.p., comma 3, determinandone l'inammissibilità.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori avv.ti Luca Del Favero e Mariarosaria De Mucci, hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione EZ EL e ER IA, persone offese nel procedimento penale di cui trattasi, chiedendone l'annullamento per il seguente profilo:
- erroneamente (e con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto intempestiva l'opposizione posto che la medesima era stata depositata nella Cancelleria della Procura della Repubblica entro il decimo giorno utile. Inoltre la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto il termine di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3, come meramente acceleratorio per la persona offesa non essendo previsto come termine perentorio. La presentazione della opposizione avrebbe imposto al Giudice per le indagini preliminari di decidere sull'ammissibilità dell'opposizione e sulla fondatezza della denuncia. Inoltre il giudice avrebbe dovuto decidere con il rito camerale assicurando il contraddittorio ai sensi dell'art. 127 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1. - Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, è illegittimo. Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che, essendo i termini stabiliti a pena di decadenza ai sensi dell'art. 173 c.p.p., comma 1, sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, in assenza di un'espressa previsione il termine previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3 "non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, che altrimenti rischierebbe di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito" (Cass., sez. 6, 22 ottobre 2003, n. 6475, p.o. in proc. Gozzo;
Sez. 2, 16 marzo 2006, n. 15888, p.o in proc. Rao;
Sez. 5, 3 aprile 2007, n. 18840, Borrelli). Dall'art. 126 disp. att. c.p.p., che impone al Pubblico Ministero di trasmettere, nel caso previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 2, gli atti al giudice per le indagini preliminari solo dopo la presentazione dell'opposizione ovvero dopo la scadenza del termine previsto dal citato articolo, comma 3, può desumersi, del resto, che il termine in questione vincola unicamente il pubblico ministero a non trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari prima della scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione. La Corte ha anche chiarito che la perentorietà del termine previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, non è desumibile dalla normativa sulla disciplina delle impugnazioni, poiché l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto contro una richiesta del pubblico ministero e non contro un provvedimento del giudice. Il mancato rispetto del termine suddetto da parte della persona offesa che presenti opposizione alla richiesta di archiviazione non incide pertanto sull'ammissibilità dell'atto di opposizione e il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, è tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. 3.2. - Questa conclusione trova riscontro nel riconoscimento alla persona offesa, da parte della giurisprudenza di legittimità, della facoltà, nel caso in cui manchi o sia tardiva la richiesta di voler essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione di cui la persona offesa tuttavia sia comunque venuta a conoscenza, di proporre, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., l'opposizione anche dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari e fino a che quest'ultimo non abbia provveduto (Sez. Un. 30 giugno 2004 n. 29477, Apruzzese;
sez. 4, 6 novembre 2003 n. 46534, Esposito;
sez. 5, 29 maggio 2002 n. 31009, Cattati;
sez. 3, 23 maggio 1997 n. 2160, Sbrighi).
3.3. - L'illegittimità del provvedimento di inammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa, si riflette sul successivo decreto di archiviazione, senza che il giudice per le indagini preliminari abbia preso in considerazione le doglianze dell'opponente provvedendo ai sensi dell'art. 410 c.p.p., con evidente violazione delle regole del contraddittorio. La mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal Pubblico Ministero costituiscono infatti violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 c.p.p., lett. c) deducibile in Cassazione (Cass., Sez. 6, 4 dicembre 2002, Umbrello, rv. 223282, conforme Sez. 6, 8 novembre 2002, p.o. in c. Giuliano, rv. 223675).
Il decreto del giudice per le indagini preliminari che non comprenda una motivazione (o comprenda una motivazione solo apparente) della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova); viola il diritto al contraddittorio della persona offesa (che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto) che viene illegittimamente privato dell'adozione del rito camerale e tale vizio è deducibile mediante ricorso per Cassazione (Cass., Sez. 5, 21 aprile 2006, p.o. in c. D.B., rv. 234453).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2009