Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa che deduce argomenti relativi esclusivamente alla fondatezza della notizia di reato non ha diritto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, attese sia la lettera della legge, sia ragioni logico-sistematiche desumibili dal fatto che la valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 410 cod. proc. pen. dovrebbe in tal caso implicare un vaglio preliminare sulla manifesta infondatezza dell'accusa, a sua volta sindacabile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2013, n. 21226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21226 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
M 21226/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Presidente - cameraleUdienza Dott. FRANCESCO PA GRAMENDOLA - Consigliere - del 3/4/2013 SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 621 Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - REGISTRO Dott. PIERLUIGI DI STEFANO -· Rel. Consigliere - GENERALE N. 016/2017 ha pronunciato la seguente 41116/2012 SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NI n. il 4/7/1976 Persona offesa nel procedimento a carico di AN PA ✓ 9/8/1961 avverso il decreto di archiviazione del 24/4/2012 del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA visti gli atti, il decreto ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona della Dott.ssa ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO Il gip del Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di RG PA per il reato di calunnia con decreto emesso de plano ritenendo inammissibile la opposizione presentata dalla persona offesa, SI NT, in quanto non indicava nuove indagini ma si limitava a svolgere argomentazioni a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Avverso tale provvedimento propone ricorso SI NT a mezzo del proprio difensore il quale, con unico motivo, rileva la violazione di legge in riferimento agli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. la cui corretta interpretazione è nel senso che, laddove l'attività di indagine del P.M. sia esauriente, non può che essere ritenuta ammissibile l'opposizione meramente argomentativa. Richiama la giurisprudenza di legittimità a sostegno di tale tesi. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che la corretta interpretazione degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. sia, invece, nel senso che l'udienza camerale debba essere disposta soltanto laddove l'opposizione presentata dalla persona offesa abbia le caratteristiche richieste dalla norma, ovvero indichi nuovi e pertinenti mezzi di prova. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente rileva in primo luogo, quanto alla mancata indicazione nel suo atto di opposizione di indagini suppletive da svolgersi, che, attesa la completezza delle indagini, l'oggetto dell'opposizione era inevitabilmente limitato alla richiesta di fissazione dell'udienza ed alla formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., commi 2° e 5°. Secondo la parte, l'opposizione in tale caso non è preclusa poiché l'art. 410 cod. proc. pen., comma 1° intende disciplinare espressamente solo le più frequenti ipotesi di opposizione all'archiviazione motivate dall'incompletezza delle indagini. Tale norma, invece, nella interpretazione del ricorrente, non preclude che, laddove vi sia stata un'indagine esaustiva, possa proporsi una opposizione, con diritto alla trattazione in contraddittorio, che sia limitata a mere argomentazioni a sostegno della fondatezza, in fatto e/o diritto, della notizia di reato. assolutamente prevalente,Invero la giurisprudenza di legittimità diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, proprio sulla base del tenore letterale degli articoli 409 e 410 cod. proc. pen., afferma testualmente che è condizione di ammissibilità dell'opposizione (e quindi dell'obbligo di trattazione in udienza camerale) la indicazione di nuovi mezzi di prova che siano pertinenti all'oggetto della indagine. In conseguenza, tale giurisprudenza esclude l'ammissibilità di una opposizione meramente "argomentativa", che non impedisce la decisione de plano, pur potendo tale opposizione essere, ovviamente, valutata quale memoria difensiva. Il ricorrente, invero, si riporta ad una recente decisione (C. Cass., Sez. V, Sent. n. 13676 del 05.04.2011), che afferma il contrario. Tale ultima sentenza così motiva: Alla parte offesa deve infatti essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle Indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato;
e ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a 2 t quest'ultimo aspetto. L'indicazione di investigazioni suppletive non è pertanto condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione (Sez. 6, n.19039 del 14.1.2003, imp. D'Angiolella, Rv.225248); e la mancanza di detto elemento non esaurisce di conseguenza l'onere motivazionale sull'adozione de plano del provvedimento di archiviazione. Tale decisione, quindi, sostanzialmente rinvia agli argomenti della diversa sentenza Cass. 19039/03; quest'ultima ed un' altra sentenza simile sono gli unici precedenti noti che hanno affrontato specificatamente il tema. Il loro argomento è, in sintesi, che la impossibilità di indicare investigazioni suppletive non impedisce, comunque, di presentare memorie ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., (Sez. 6, n.19039 del 14.1.2003, imp. D'Angiolella, Rv.225248) Dal sistema del codice emerge, perciò, che in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo, del resto, con la facoltà, riconosciutale in via generale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice: ove le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la richiesta di archiviazione, ma fisserà, a norma dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 c.p.p. Si può certamente concordare con l'affermazione che il giudice è comunque tenuto a valutare le memorie sottopostegli dalle parti, e che, una volta che i relativi motivi gli appaiano fondati, debba fissare udienza camerale secondo quella che è la regola in ogni caso in cui il giudice, anche senza richiesta di parte, ritenga di non poter archiviare allo stato degli atti (art. 409 2° comma cod. proc. pen. che preclude il rigetto della richiesta di archiviazione de plano). Non si può, invece, ritenere-in palese contrasto con la lettera della norma che una opposizione possa fondare il diritto dell'opponente alla udienza - camerale anche laddove non indichi le indagini ulteriori. Ma, oltre all'argomento letterale, ve n'è uno logico che non consente di ritenere ammissibile l'opposizione "argomentativa". Se vi fosse un tale diritto all'udienza anche senza indicazione di nuove indagini, poiché l'articolo 410 cod. proc. pen. prevede necessariamente una preliminare valutazione di "ammissibilità" dell'opposizione, se si aderisse alla tesi del ricorrente si dovrebbe affermare che tale valutazione di ammissibilità dovrebbe consistere necessariamente anche nella anticipazione di un giudizio sulla non manifesta infondatezza della opposizione (e non solo sulla "pertinenza" 3 delle prove rispetto all'oggetto dell'indagine, condizione questa rilevabile senza necessità di alcuna anticipazione sul merito). Ma, se così fosse, non potrebbe che ammettersi il ricorso per cassazione anche laddove la inammissibilità consegua ad una valutazione sulla infondatezza dell'accusa. Questo imporrebbe l'obbligo, per il giudice che dispone l'archiviazione de plano, di distinguere tra infondatezza e manifesta infondatezza dell'opposizione. Solo in questo secondo caso potrebbe procedere de plano. La conseguenza anomala, tale da dimostrare l'insostenibilità di una tale tesi, è che, a fronte di una regola che testualmente esclude la possibilità di ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per questioni attinenti al suo contenuto, essendo consentita l'impugnazione solo per violazione dell'articolo 127 comma 5° cod. proc. pen. (è quanto prevede testualmente l'art. 409 u.c. cod. proc. pen.), si dovrebbe ammettere che la Corte di Cassazione si possa pronunciare sul merito, pur se nei limiti della "manifesta infondatezza", nel particolare caso in cui si contesti l'errore della declaratoria di inammissibilità che valuti il merito. E' perciò evidente che l'interpretazione prospettata dalla difesa è fondata su una ingiustificata forzatura della lettera della disciplina della opposizione della persona offesa ed è comunque in contrasto con la disciplina complessiva che esclude qualsiasi possibilità di contestare il merito della decisione di archiviazione. Quindi non può che confermarsi la interpretazione corrente, ribadendosi che il legislatore ha inteso consentire alla persona offesa poteri di impulso in caso di carenza delle indagini ma non ha riconosciuto alcun potere di discutere in contraddittorio i profili contenutistici di fondatezza dell'accusa e configurazione giuridica del fatto, evidentemente anche per evitare l'eccessiva dilatazione dello strumento dell'opposizione all'archiviazione se diversamente disciplinato. Valutati i motivi della inammissibilità risulta equo determinare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma così deciso il 3 aprile 2013 Il Consigliere estensore il Presidente AdolfoDi Virginio Pierogi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 MAG 2013 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PietaPiop Esposito