Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dichiari l'inammissibilità dell'opposizione non depositata nella cancelleria del Gip nel termine di dieci giorni - previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. e decorrente dall'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa -, in quanto, essendo i termini stabiliti a pena di decadenza, ex art. 173, comma primo, cod. proc. pen., solo quelli stabiliti dalla legge, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, il suddetto termine non ha carattere perentorio ma meramente acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito. Né tale perentorietà è desumibile dalla normativa della disciplina delle impugnazioni, posto che l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del pubblico ministero. Ne consegue che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione.
Commentario • 1
- 1. Opposizione all'archiviazione, dove depositarla? (Cass. 42791/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2020
Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione può essere anche presso la segreteria del pubblico ministero. Cassazione Penale sezione V Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42791 (19 settembre 2016) Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione, su conforme richiesta del pubblico ministero del 24/12/2014, del procedimento penale in premessa indicato, dando atto dell'assenza di opposizione da parte della persona offesa. 2. La persona offesa, M.R., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to GL, ricorre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 15888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15888 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/03/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 519
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 22791/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GE, n. a Palermo il 05/07/1935;
nel procedimento a carico di:
AO RE, n. a Palermo il 13/06/1935;
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Palermo, in data 4 febbraio 2005;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta della Procura Generale presso la Suprema Corte di annullare il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il G.I.P. del Tribunale di Palermo pronunciava, in data 4 febbraio 2005, decreto di archiviazione nel procedimento a carico di RA RE, indagato in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p., previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa, SC GE, ritenuta intempestiva, perché non depositata presso la cancelleria del G.I.P. nel termine di dieci giorni dall'avviso alla stessa persona offesa. Propone ricorso per Cassazione il difensore della SC, denunciando inosservanza e/o erronea applicazione della normativa processuale, in quanto non esisterebbe alcuna disposizione del codice di rito che preveda la scadenza del termine alla materiale ricezione della proposta opposizione da parte della cancelleria del giudice competente a pronunciarsi sull'archiviazione, dovendosi ritenere rispettato il termine di legge con il deposito dell'atto presso la segreteria del P.M.. La Procura Generale presso la Suprema Corte ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, sul presupposto della ritualità della presentazione dell'atto di opposizione, nel termine prescritto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il collegio ritiene che, preliminare alla verifica della tempestività dell'opposizione, sia l'accertamento della natura giuridica del termine di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3. Secondo un orientamento giurisprudenziale, il suddetto termine dovrebbe essere considerato perentorio, con la conseguenza che legittimamente il G.I.P. pronuncia decreto di archiviazione de plano, pur in presenza di opposizione, allorché questa sia tardiva e, quindi, da considerare inammissibile (Sez. 6^, 14/11/1995, n. 4147, Cafarelli, riv. 204000; Sez. 6^, 29/03/2000, n. 1574, De Gennaro, riv. 217131; Sez. 6^, 18/09/2003, n. 38944, Stara, riv. 228329). Il collegio non condivide tale orientamento, per ragioni interpretative di ordine letterale e sistematico.
Innanzitutto, a norma dell'art. 173 c.p.p., comma 1, "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge" e, quindi, in mancanza di espressa previsione normativa il termine di cui si discute non può essere considerato stabilito a pena di decadenza, come è chiarito anche dal disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.p., che attribuisce a siffatta prescrizione temporale effetti dilatori per il P.M. e per il G.I.P., i quali sono vincolati ad osservarne la scadenza, rispettivamente, prima di trasmettere gli atti e prima di disporre l'archiviazione. Per la persona offesa il suddetto termine ha carattere accelleratorio, in quanto, se adempiuto, assicura efficacia all'opposizione, la quale altrimenti sarebbe esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito (Sez. 6^, 22/10/2003 - 17/02/2004, n. 6475, Gozzo, riv. 228263). Dal punto di vista sistematico, occorre considerare che la perentorietà del termine non può desumersi dalla normativa in materia di impugnazioni, poiché è pacificamente escluso che l'opposizione rientri nel genus delle impugnazioni, trattandosi di atto diretto non contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del Pubblico Ministero e, quindi, costituisce esercizio del contraddittorio e si colloca nel quadro del ruolo attribuito alla persona offesa dal codice di procedura penale. Il Libro 1^ del codice di procedura penale prevede nel Titolo 6^ la persona offesa, quale soggetto processuale distinto dalla parte civile disciplinata nel precedente Titolo 5^. La collocazione della persona offesa tra i soggetti costituisce una significativa novità del nuovo codice di rito, che supera in tal modo l'impostazione del codice del 1930, nel quale la persona offesa non aveva alcun diritto nel procedimento. Sebbene alla persona offesa non possa essere attribuita la qualifica di parte processuale (come si argomenta dagli artt. 100 e 101), le viene riconosciuta una posizione processuale caratterizzata da una serie di diritti e di facoltà, particolarmente incisivi nella fase delle indagini preliminari (artt. 360, 366, 369, 398, 401, 406, 410 e 413 c.p.p.) e che si completa e si sviluppa nei momenti processuali successivi (artt. 419, 429, 451, 456, 458, 465, 519 e 560 c.p.p.) nella prospettiva della costituzione di parte civile, fino a risultare quasi riassorbita nell'attività esperibile da quest'ultima, ma conservando comunque una sia pur limitata autonomia (art. 572 c.p.p.), con ciò confermandosi il suo ruolo non caratterizzato in modo esclusivo dalla tutela dell'interesse al risarcimento del danno, ma finalizzato, in sede di procedimento di archiviazione, a stimolare dialetticamente il controllo del giudice sulla completezza delle indagini.
D'altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che "la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto" (Sez. Un. 30/06/2004, n. 29477, Abruzzese, riv. 228005). È evidente che se è produttiva di effetti l'opposizione da parte di colui che non è stato avvisato della iniziativa di archiviazione per non avere formulato la relativa richiesta, non è possibile pervenire a diverse conclusioni nell'ipotesi di opposizione presentata dopo la scadenza del termine indicato nell'avviso. Deve essere, pertanto, formulato il principio secondo il quale il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 3, non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione, che il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, dovrà esaminare, assumendo le conseguenti deliberazioni ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. In applicazione dei suddetti principi, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006