Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
In tema di accertamento catastale, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla correttezza del provvedimento di classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione determinati dalla P.A., integra una valutazione in fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., oppure per motivazione assolutamente mancante o apparente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di doglianza con cui si censurava la valutazione complessiva, compiuta dal giudice di merito, in ordine all'ubicazione ed alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura dell'immobile, sulla base delle quali era stata attribuita la categoria A7).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/11/2024, n. 29816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29816 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da