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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7539/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada UC Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/05/1964, ed ivi residente in [...], che si difende in proprio in qualità di Avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], che si difende in proprio in qualità di Avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 17/07/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 489/2025 emessa in data 21/03/2025 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 17/07/1999 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivono separati;
2) tutti gli arredi, mobili, quadri nonché gli effetti personali dell'avv. Riccardo ED presenti nella casa coniugale sono stati già asportati da quest'ultimo;
3) L'avv. Riccardo ED corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 400,00 cadauna che verserà entro il 5 del mese, per dodici mensilità
(somma soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione) direttamente alle figlie stesse, con bonifico ai seguenti
IBAN:
: IBAN [...]; Parte_3 C.F._3
NA ED: POSTE IT IBAN [...];
4) Nel caso in cui NA o trascorressero una o più settimane al mese presso Pt_3
l'abitazione del padre, quest'ultimo ridurrà l'assegno di mantenimento in proporzione ai giorni di permanenza, con impegno da parte della madre di partecipare al mantenimento sempre in proporzione al periodo di permanenza (se NA permane una settimana presso il padre, quest'ultimo ridurrà l'assegno di mantenimento di euro 200,00, ecc. …)
5) Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo i criteri, stabiliti con verbale del 16 settembre 2016 dal Tribunale di Genova, sez. IV, da intendersi qui richiamato e trascritto e che i coniugi dichiarano di avere letto, compreso e condiviso, restando inteso comunque che ogni spesa straordinaria dovrà essere preventivamente concordata e documentata, con riferimento a modalità di spesa ed importo sostenibile.
6) Le parti dichiarano la reciproca attuale autosufficienza economica e di avere regolato ogni questione patrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1999, Numero 502, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott.ssa Ada UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada UC Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/05/1964, ed ivi residente in [...], che si difende in proprio in qualità di Avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], che si difende in proprio in qualità di Avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 17/07/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 489/2025 emessa in data 21/03/2025 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 17/07/1999 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivono separati;
2) tutti gli arredi, mobili, quadri nonché gli effetti personali dell'avv. Riccardo ED presenti nella casa coniugale sono stati già asportati da quest'ultimo;
3) L'avv. Riccardo ED corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 400,00 cadauna che verserà entro il 5 del mese, per dodici mensilità
(somma soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione) direttamente alle figlie stesse, con bonifico ai seguenti
IBAN:
: IBAN [...]; Parte_3 C.F._3
NA ED: POSTE IT IBAN [...];
4) Nel caso in cui NA o trascorressero una o più settimane al mese presso Pt_3
l'abitazione del padre, quest'ultimo ridurrà l'assegno di mantenimento in proporzione ai giorni di permanenza, con impegno da parte della madre di partecipare al mantenimento sempre in proporzione al periodo di permanenza (se NA permane una settimana presso il padre, quest'ultimo ridurrà l'assegno di mantenimento di euro 200,00, ecc. …)
5) Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo i criteri, stabiliti con verbale del 16 settembre 2016 dal Tribunale di Genova, sez. IV, da intendersi qui richiamato e trascritto e che i coniugi dichiarano di avere letto, compreso e condiviso, restando inteso comunque che ogni spesa straordinaria dovrà essere preventivamente concordata e documentata, con riferimento a modalità di spesa ed importo sostenibile.
6) Le parti dichiarano la reciproca attuale autosufficienza economica e di avere regolato ogni questione patrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1999, Numero 502, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott.ssa Ada UC