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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G 1785/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Gianluca Bonolis e de dell'avv.to Luigi Di Felice, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede in Cassino, via Polledrera snc, e rappresentato e difeso dai propri funzionari, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione materia del contendere
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato il 24.6.2024 ha chiesto nei Parte_1 confronti dell' la condanna al pagamento dei ratei di prestazione CP_1
(indennità di accompagnamento) con decorrenza da luglio 2022, riconosciuti a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo,
1 successivamente alla omologa dell'accertamento in cui gli è stato riconosciuto il requisito sanitario (decreto di omologa R.G. n. 2492/2022 del 06.02.2024), con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio, sostenendo di aver provveduto al CP_1 pagamento della prestazione e dei relativi arretrati chiedendo dunque la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Con le note sostitutive dell'udienza di discussione, la parte ricorrente, ha preso atto dell'avvenuto pagamento e dell'integrale soddisfazione del proprio interesse, associandosi alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell' a rifondere le spese CP_1 del giudizio, dando rilievo all'intervenuto pagamento soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. L' ha CP_1 confermato l'intervenuto pagamento al 1.2.2025
All'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c. dunque, la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
***
In considerazione dell'intervenuto e pacifico riconoscimento del diritto azionato da parte dell' e del soddisfacimento dell'interesse alla base del CP_1 ricorso, deve considerarsi venuta meno ogni pretesa del ricorrente al pagamento della prestazione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese di lite, deve rilevarsi che l' non ha CP_1 dato evidenza dell'intervenuto pagamento già prima della notifica del ricorso di quanto richiesto, pur avendo ricevuto apposita richiesta in via amministrativa, e che emerge invece, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che solo nel febbraio del 2025 la prestazione e gli arretrati sono stati liquidati.
In considerazione dunque del fatto che il riconoscimento di quanto richiesto è avvenuto in data successiva all'introduzione del presente giudizio e alla notificazione del ricorso, e con ritardo rispetto all'accoglimento della domanda e all'inoltro del relativo modello in via amministrativa, le spese dello stesso devono essere poste a carico dell' resistente, che peraltro CP_1
2 non ha documentato alcun effettivo impedimento o la sussistenza di una causa tale da non consentire l'adempimento tempestivo o quantomeno nel limite dei 120 giorni dall'inoltro del modello AP70.
Le spese sono liquidiate come in dispositivo, tenuto conto della fase soltanto introduttiva e decisoria della controversia e dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 data l'assenza di attività istruttoria e la limitata complessità della causa, da distrarsi in favore in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l' a corrispondere, in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte ricorrente, le spese del giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 12/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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