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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3253/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. ARCERITO ANTONIO VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. IAPICHELLA GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/07/2025. il PM ha apposto il visto in data 13/12/2024.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a COMISO in data 09/11/1998, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di COMISO al Numero 16, Parte I, dell'anno 1998. Da tale unione sono nati i figli il 25/04/1997, , il 3/09/2003, e Per_1 Per_2 Per_3 il 5/03/2007.
in data 29/11/2024 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Parte_1 Tribunale di dichiarare ciascun coniuge tenuto al mantenimento del figlio con cui convive, ovvero la figlia per e il figlio per essendo Per_2 Parte_1 Per_3 Controparte_1 Per_1 economicamente indipendente. si è costituito con memoria difensiva del 09/07/2025, aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e alla richiesta della ricorrente sul rispettivo mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore convivente. All'udienza del 10/07/2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Giudice delegato, non essendovi provvedimenti da adottare ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le reciproche incomprensioni tra gli stessi costituiscono elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Per quanto riguarda il mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autonomi, va accolta la richiesta congiunta delle parti per cui ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio con lui convivente, per cui si occuperà del mantenimento di e Parte_1 Per_2 Controparte_1 del mantenimento di Per_3
La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3253/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio a COMISO, in data 09/11/1998, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di COMISO al Numero 16, Parte I, dell'anno 1998; dispone che provveda al mantenimento della figlia e al Parte_1 Per_2 Controparte_1 mantenimento del figlio Per_3 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3253/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. ARCERITO ANTONIO VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. IAPICHELLA GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/07/2025. il PM ha apposto il visto in data 13/12/2024.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a COMISO in data 09/11/1998, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di COMISO al Numero 16, Parte I, dell'anno 1998. Da tale unione sono nati i figli il 25/04/1997, , il 3/09/2003, e Per_1 Per_2 Per_3 il 5/03/2007.
in data 29/11/2024 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Parte_1 Tribunale di dichiarare ciascun coniuge tenuto al mantenimento del figlio con cui convive, ovvero la figlia per e il figlio per essendo Per_2 Parte_1 Per_3 Controparte_1 Per_1 economicamente indipendente. si è costituito con memoria difensiva del 09/07/2025, aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e alla richiesta della ricorrente sul rispettivo mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore convivente. All'udienza del 10/07/2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Giudice delegato, non essendovi provvedimenti da adottare ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. La separazione di fatto tra i coniugi e le reciproche incomprensioni tra gli stessi costituiscono elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Per quanto riguarda il mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autonomi, va accolta la richiesta congiunta delle parti per cui ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio con lui convivente, per cui si occuperà del mantenimento di e Parte_1 Per_2 Controparte_1 del mantenimento di Per_3
La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3253/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio a COMISO, in data 09/11/1998, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di COMISO al Numero 16, Parte I, dell'anno 1998; dispone che provveda al mantenimento della figlia e al Parte_1 Per_2 Controparte_1 mantenimento del figlio Per_3 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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