CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29545 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IP IL, nato il [...] a [...]; avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori Avv. Roberto Antonio CATANZARITI e Avv. Donatella CONICELLA, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, con conclusioni ribadite anche con la memoria del 22/03/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/11/2022 il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza Gip del Tribunale di Cassino del 14/11/2022, che ha applicato a IP VE la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria allo stesso ascritta (art. 629 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 29545 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/03/2023 2. AN VE, per mezzo dei propri difensori, ha presentato ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. del cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per violazione del diritto di difesa, con conseguente inutilizzabilità dei file audio del 14/10/2022 e del 02/11/2022. Secondo la prospettazione difensiva il Pubblico Ministero procedente non avrebbe garantito alla difesa l'accesso all'ascolto delle registrazioni, con conseguente inutilizzabilità del contenuto delle stesse per violazione de diritto di difesa. Il Tribunale ha, di fatto, omesso di considerare tale lesione, rendendo sul punto una motivazione non condivisibile, dovendo essere riferito all'ufficio del Pubblico Ministero un ingiustificato ritardo nel consentire l'accesso alle registrazioni. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza ed, in parte, illogicità della motivazione impugnata quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto degli elementi presentati dalla difesa in sede di discussione. La difesa richiamava, inoltre, l'inattendibilità della persona offesa, l'infondatezza della circostanza allegata secondo la quale lo sfratto era collegato alla volontà del IP di conseguire il capannone per ottenere l'erogazione di fondi europei;
la non credibilità delle dichiarazioni rese anche dal figlio della persona offesa;
la natura dei tutto reiterativa della motivazione del Tribunale rispetto alla motivazione del Gip, senza considerare che la ragione posta alla base della condotta oggetto di imputazione provvisoria risultava smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.; le esigenze cautelari sono insussistenti;
anche il Gip aveva motivato sulla base di argomentazioni apodittiche e prive di valore giuridico;
manca qualsiasi considerazione dei requisiti di attualità e concretezza;
non è sufficiente il mero richiamo alla gravità della contestazioni di reato mosse al IP. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta omessa motivazione quanto alla dedotta violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla evidente sproporzione della misura cautelare adottata;
le esigenze cautelari richiamate dal Gip si riferivano a mere ipotesi e congetture, con particolare riferimento al collegamento del ricorrente ad ambienti malavitosi. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, oltre che contraddittorietà ed illogicità della motivazione in considerazione dell'erronea valutazione dei fatti imputati che dovevano eventualmente essere derubricati nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti, del tutto reiterativi dei motivi proposti dinnanzi al Tribunale di Roma, sono manifestamente infondati e generici, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 In via preliminare si deve evidenziare come la prima censura si appalesi nella sua evidente manifesta infondatezza. La difesa richiama una lesione del diritto all'ascolto delle registrazioni oggetto dell'ordinanza del Gip senza realmente confrontarsi con la logica e persuasiva considerazione del Tribunale, che ha chiarito come la difesa fosse stata regolarmente autorizzata all'ascolto, senza tuttavia dare alcuna prova o riscontro di essersi effettivamente attivata per realizzare tale ascolto secondo la possibilità concessa dal provvedimento autorizzativo. Anche in questa sede la difesa non ha in alcun modo allegato di essersi attivata a tale fine, semplicemente proponendo la propria diversa ricostruzione quanto all'autorizzazione in effetti ricevuta dal Pubblico Ministero procedente. Il motivo proposto si manifesta ancora più eccentrico ed aspecifico nel ritenere conseguentemente inutilizzabili le registrazioni in questione. Non è dato evincere dall'argomentazione difensiva secondo quale previsione normativa e in considerazione di quale elemento specifico tali registrazioni, tra l'altro aventi all'evidenza carattere documentale, si dovrebbero ritenere inutilizzabili. 2. Quanto ai residui motivi di ricorso proposti, rilevata una oggettiva genericità della loro articolazione, in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale di Roma, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, 3 Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 2.1. Il principio di diritto appena richiamato rende evidente la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta mancanza e in parte illogicità dell'ordinanza del Tribunale. Tale motivo si appalesa in tutta la sua genericità in mancanza di reale confronto con la logica e persuasiva motivazione resa sul punto, con la quale il ricorrente non si confronta affatto, sostanzialmente limitandosi ad una lettura alternativa già proposta in sede di riesame. Il Tribunale ha, difatti, analiticamente ricostruito il contesto nell'ambito del quale maturavano le condotte oggetto di imputazione provvisoria, la coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delle denunce querele presentate in sequenza, il riscontro alle stesse da parte di soggetti estranei e testimoni oculari, l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa in sede di discussione, la particolare significatività della documentazione medica e dei riscontri in sede di perquisizione e sequestro, il collegamento oggettivo tra le condotte minacciose, -e-violente ripetute con l'interesse del IP quale mandante effettivo delle stesse, in assenza di interesse da parte di altri soggetti quanto al riottenere la disponibilità del bene rispetto al quale è oggettivamente in corso una controversia tra la persona offesa e il ricorrente (pag. 5). Con tale ampia e persuasiva motivazione, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. 3. Le stesse considerazioni valgono quanto alle censure articolate in ordine alla attualità e sussistenza delle esigenze cautelari. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, in mancanza di qualsiasi allegazione ed elemento in concreto a supporto della censura sollevata. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamato l'evidente pericolo di recidiva, oggettivamente riscontrabile dalle modalità minatorie, dal coinvolgimento di soggetti notoriamente inseriti in ambiti delinquenziali, la piena consapevolezza del contesto criminale di riferimento e la mancanza di qualsiasi inibizione nel ricorrere a tali contesti e personaggi noti nel territorio oggetto di contrasto tra il IP e la persona offesa. Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della 4 personalità dell'indagato, deciso ad ottenere soddisfazione per via non lecita, con ciò anche evidenziando la chiara attualità del pericolo di reiterazione. Nel caso in esame emerge una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti quanto alla attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha logicamente e persuasivamente argomentato sul punto e con tale motivazione il ricorrente non si confronta, in assenza di qualsiasi violazione di legge, non essendo stato dimostrata, né allegata in modo obiettivo e concreto la ricorrenza di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 4. Manifestamente infondato per evidente aspecifictà e genericità anche il quarto motivo di ricorso, che, ancora una volta, non si confronta con la motivazione del Tribunale che nel ricostruire logicamente, la particolare pericolosità della condotta posta in essere, ha ritenuto adeguata la valutazione del Gip nella scelta della misura cautelare imposta. Il ricorrente si limita a riproporre una propria considerazione, neanche effettivamente argomentata, quanto all'opportunità di una diversa misura. Richiama un'aleatoria possibilità di commissione di nuovi delitti, senza considerare i plurimi argomenti proposti dal Tribunale nel connotare in senso assolutamente decisivo la condotta oggetto di imputazione provvisoria 5. Anche il quinto motivo di ricorso si caratterizza all'evidenza quale proposta di lettura alternativa dell'ampia, argomentata lettura del Tribunale, che ha ampiamente argomentato quanto alle caratteristiche dell'azione, alla direzione della minaccia verso terzi, all'interesse evidente anche dei soggetti estranei e terzi, alla violenza delle condotte al fine di escludere, in modo persuasivo ed in assenza di (-)(iSarmonie, una possibile qualificazione della condotta quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In tal senso il Tribunale ha correttamente applicato l'insieme di principi enucleati sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte, con particolare riferimento al principio che qui si intende ribadire, secondo il quale, inoltre, le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità 5 dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p.», ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320-01). Il Tribunale ha coerentemente dato atto di tali elementi, ha in concreto evidenziato la sussistenza di una pretesa ingiusta e non tutelabile per vie ordinarie, oltre che del coinvolgimento di terzi, anche tenuto conto della direzione della minaccia violenta verso terzi estranei al rapporto asseritamente ricorrente tra le parti, tutti elementi che all'evidenza non consentono un diverso inquadramento giuridico della condotta quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 Marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori Avv. Roberto Antonio CATANZARITI e Avv. Donatella CONICELLA, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, con conclusioni ribadite anche con la memoria del 22/03/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/11/2022 il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza Gip del Tribunale di Cassino del 14/11/2022, che ha applicato a IP VE la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria allo stesso ascritta (art. 629 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 29545 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/03/2023 2. AN VE, per mezzo dei propri difensori, ha presentato ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. del cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per violazione del diritto di difesa, con conseguente inutilizzabilità dei file audio del 14/10/2022 e del 02/11/2022. Secondo la prospettazione difensiva il Pubblico Ministero procedente non avrebbe garantito alla difesa l'accesso all'ascolto delle registrazioni, con conseguente inutilizzabilità del contenuto delle stesse per violazione de diritto di difesa. Il Tribunale ha, di fatto, omesso di considerare tale lesione, rendendo sul punto una motivazione non condivisibile, dovendo essere riferito all'ufficio del Pubblico Ministero un ingiustificato ritardo nel consentire l'accesso alle registrazioni. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza ed, in parte, illogicità della motivazione impugnata quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto degli elementi presentati dalla difesa in sede di discussione. La difesa richiamava, inoltre, l'inattendibilità della persona offesa, l'infondatezza della circostanza allegata secondo la quale lo sfratto era collegato alla volontà del IP di conseguire il capannone per ottenere l'erogazione di fondi europei;
la non credibilità delle dichiarazioni rese anche dal figlio della persona offesa;
la natura dei tutto reiterativa della motivazione del Tribunale rispetto alla motivazione del Gip, senza considerare che la ragione posta alla base della condotta oggetto di imputazione provvisoria risultava smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.; le esigenze cautelari sono insussistenti;
anche il Gip aveva motivato sulla base di argomentazioni apodittiche e prive di valore giuridico;
manca qualsiasi considerazione dei requisiti di attualità e concretezza;
non è sufficiente il mero richiamo alla gravità della contestazioni di reato mosse al IP. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta omessa motivazione quanto alla dedotta violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla evidente sproporzione della misura cautelare adottata;
le esigenze cautelari richiamate dal Gip si riferivano a mere ipotesi e congetture, con particolare riferimento al collegamento del ricorrente ad ambienti malavitosi. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, oltre che contraddittorietà ed illogicità della motivazione in considerazione dell'erronea valutazione dei fatti imputati che dovevano eventualmente essere derubricati nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti, del tutto reiterativi dei motivi proposti dinnanzi al Tribunale di Roma, sono manifestamente infondati e generici, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 In via preliminare si deve evidenziare come la prima censura si appalesi nella sua evidente manifesta infondatezza. La difesa richiama una lesione del diritto all'ascolto delle registrazioni oggetto dell'ordinanza del Gip senza realmente confrontarsi con la logica e persuasiva considerazione del Tribunale, che ha chiarito come la difesa fosse stata regolarmente autorizzata all'ascolto, senza tuttavia dare alcuna prova o riscontro di essersi effettivamente attivata per realizzare tale ascolto secondo la possibilità concessa dal provvedimento autorizzativo. Anche in questa sede la difesa non ha in alcun modo allegato di essersi attivata a tale fine, semplicemente proponendo la propria diversa ricostruzione quanto all'autorizzazione in effetti ricevuta dal Pubblico Ministero procedente. Il motivo proposto si manifesta ancora più eccentrico ed aspecifico nel ritenere conseguentemente inutilizzabili le registrazioni in questione. Non è dato evincere dall'argomentazione difensiva secondo quale previsione normativa e in considerazione di quale elemento specifico tali registrazioni, tra l'altro aventi all'evidenza carattere documentale, si dovrebbero ritenere inutilizzabili. 2. Quanto ai residui motivi di ricorso proposti, rilevata una oggettiva genericità della loro articolazione, in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale di Roma, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, 3 Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 2.1. Il principio di diritto appena richiamato rende evidente la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta mancanza e in parte illogicità dell'ordinanza del Tribunale. Tale motivo si appalesa in tutta la sua genericità in mancanza di reale confronto con la logica e persuasiva motivazione resa sul punto, con la quale il ricorrente non si confronta affatto, sostanzialmente limitandosi ad una lettura alternativa già proposta in sede di riesame. Il Tribunale ha, difatti, analiticamente ricostruito il contesto nell'ambito del quale maturavano le condotte oggetto di imputazione provvisoria, la coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delle denunce querele presentate in sequenza, il riscontro alle stesse da parte di soggetti estranei e testimoni oculari, l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa in sede di discussione, la particolare significatività della documentazione medica e dei riscontri in sede di perquisizione e sequestro, il collegamento oggettivo tra le condotte minacciose, -e-violente ripetute con l'interesse del IP quale mandante effettivo delle stesse, in assenza di interesse da parte di altri soggetti quanto al riottenere la disponibilità del bene rispetto al quale è oggettivamente in corso una controversia tra la persona offesa e il ricorrente (pag. 5). Con tale ampia e persuasiva motivazione, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. 3. Le stesse considerazioni valgono quanto alle censure articolate in ordine alla attualità e sussistenza delle esigenze cautelari. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, in mancanza di qualsiasi allegazione ed elemento in concreto a supporto della censura sollevata. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamato l'evidente pericolo di recidiva, oggettivamente riscontrabile dalle modalità minatorie, dal coinvolgimento di soggetti notoriamente inseriti in ambiti delinquenziali, la piena consapevolezza del contesto criminale di riferimento e la mancanza di qualsiasi inibizione nel ricorrere a tali contesti e personaggi noti nel territorio oggetto di contrasto tra il IP e la persona offesa. Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della 4 personalità dell'indagato, deciso ad ottenere soddisfazione per via non lecita, con ciò anche evidenziando la chiara attualità del pericolo di reiterazione. Nel caso in esame emerge una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti quanto alla attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha logicamente e persuasivamente argomentato sul punto e con tale motivazione il ricorrente non si confronta, in assenza di qualsiasi violazione di legge, non essendo stato dimostrata, né allegata in modo obiettivo e concreto la ricorrenza di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 4. Manifestamente infondato per evidente aspecifictà e genericità anche il quarto motivo di ricorso, che, ancora una volta, non si confronta con la motivazione del Tribunale che nel ricostruire logicamente, la particolare pericolosità della condotta posta in essere, ha ritenuto adeguata la valutazione del Gip nella scelta della misura cautelare imposta. Il ricorrente si limita a riproporre una propria considerazione, neanche effettivamente argomentata, quanto all'opportunità di una diversa misura. Richiama un'aleatoria possibilità di commissione di nuovi delitti, senza considerare i plurimi argomenti proposti dal Tribunale nel connotare in senso assolutamente decisivo la condotta oggetto di imputazione provvisoria 5. Anche il quinto motivo di ricorso si caratterizza all'evidenza quale proposta di lettura alternativa dell'ampia, argomentata lettura del Tribunale, che ha ampiamente argomentato quanto alle caratteristiche dell'azione, alla direzione della minaccia verso terzi, all'interesse evidente anche dei soggetti estranei e terzi, alla violenza delle condotte al fine di escludere, in modo persuasivo ed in assenza di (-)(iSarmonie, una possibile qualificazione della condotta quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In tal senso il Tribunale ha correttamente applicato l'insieme di principi enucleati sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte, con particolare riferimento al principio che qui si intende ribadire, secondo il quale, inoltre, le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità 5 dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p.», ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320-01). Il Tribunale ha coerentemente dato atto di tali elementi, ha in concreto evidenziato la sussistenza di una pretesa ingiusta e non tutelabile per vie ordinarie, oltre che del coinvolgimento di terzi, anche tenuto conto della direzione della minaccia violenta verso terzi estranei al rapporto asseritamente ricorrente tra le parti, tutti elementi che all'evidenza non consentono un diverso inquadramento giuridico della condotta quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 Marzo 2023.