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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio RGV 40/2025 promosso dai coniugi:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
Maurizio Paniz del Foro di Belluno che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], lett. A,, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno, come da procura in atti.
*
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO –
I coniugi e premettendo di essersi uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in comune di Pescara (PE) in data 28.07.2015 ( come da registro degli atti di matrimonio del comune di Pescara anno 2015 parte II Serie C numero 144) e che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 19.04.2016 e in data 30.08.2020, Per_1 Persona_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che
appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 14 gennaio2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 21 gennaio 2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pescara (PE) in data 28.07.2015 (parte II Serie c numero 144 anno 20215) tra (C.F.: ), nata a [...]_1
Palermo (PA) il 24.8.1993 e residente in [...], e Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente ina Borgo
[...] CodiceFiscale_2
Valbelluna (BL), fraz. Lentiai, via dei Martiri 9, lett. A, alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti e che qui si trascrivono:
1) sia dichiarato, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio - e la cessazione di ogni effetto civile - contratto tra i sig.ri e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere ad ogni Parte_2 conseguente annotazione e trascrizione;
2) sia dichiarato che e saranno affidati alla responsabilità genitoriale congiunta Per_1 Persona_2 di entrambe i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni dei bambini, delle loro capacità e delle loro aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3) i figli avranno la residenza presso l'indirizzo di residenza del padre, in Borgo Valbelluna (BL), via dei
Martiri 9, lett. A;
4) il padre terrà i bambini con sé nelle seguenti giornate, da osservarsi a settimane alterne: settimana 1: (A) il lunedì ed il martedì, dall'uscita della scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, con pernottamento nelle serate di lunedì e martedì presso il padre che li accompagnerà a scuola/asilo il martedì ed il mercoledì mattina;
(B) dal venerdì pomeriggio, quando si recherà a prenderli all'uscita della scuola o del doposcuola, sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà presso la scuola/asilo; settimana 2: (C) il mercoledì ed il giovedì, dall'uscita della scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, con pernottamento nelle serate di mercoledì e giovedì presso il padre che li accompagnerà a scuola/asilo il giovedì ed il venerdì mattina. Le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà (prevedendo, ad esempio, ulteriori pernottamenti presso il padre) assecondando i loro desiderata, nel rispetto di un ordinato regime di vita. Durante il periodo estivo verranno osservate le suddette modalità e tempistiche ordinarie di visita e pernottamento dei bambini con i genitori. Nei periodi in cui le parti godranno rispettivamente del periodo di ferie estive, previo accordo diretto tra di essi, ciascun genitore terrà con sé i bambini, in via esclusiva, per una settimana - dalla domenica sera fino alla domenica sera successiva - mentre la settimana seguente - anche non consecutiva - i bambini resteranno in via esclusiva con l'altro genitore - dalla domenica sera fino alla domenica sera successiva. I bambini trascorreranno le vacanze natalizie in via esclusiva con un genitore e le festività pasquali in via esclusiva con l'altro genitore - alternando le festività ogni anno - previo accordo direttamente tra i genitori, in considerazione anche degli impegni, scolastici e non dei figli ed in relazione all'età dei medesimi. Gli ulteriori periodi infrannuali di vacanze ed i ponti festivi saranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, alternando detti periodi nel corso dell'anno. I ricorrenti potranno accordarsi direttamente in modo differente a seconda delle esigenze - anche lavorative - di ciascuno;
in caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qualsivoglia impedimento, ciascun ricorrente si rivolgerà all'altro prima che a chiunque altra persona per l'accudimento dei minori e, solo in caso di impossibilità dell'altro genitore, ricorrerà ad altri familiari o ad altre persone di assoluta fiducia o a baby sitter;
5) sia dichiarato che entrambi i genitori potranno partecipare ad eventi a cui prenderanno parte i figli quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, feste ed eventi vari, etc…;
6) sia dichiarato che il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, corrispondendo alla sig.ra Pt_2 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN che quest'ultima indicherà, la somma mensile di € 425,00 per ciascun figlio (e dunque complessivi € 850,00), dalla sentenza pronunciata ad esito del presente giudizio. Dette somme, che dovranno ritenersi comprensive di tutte le spese ordinarie, nonché del contributo alle spese per le rette scolastiche dei bambini, verranno comunque automaticamente aggiornate di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT, a far data dalla sentenza pronunciata ad esito del presente giudizio;
7) sia dichiarato che le spese straordinarie - da concordarsi previamente tra le parti, ove non urgenti - verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo quanto previsto dal Protocollo 21.10.2021 in vigore presso il
Tribunale di Belluno (esplicitamente escluse dal novero delle spese straordinarie quelle per rette scolastiche e doposcuola in quanto già comprese nelle somme corrisposte mensilmente dal sig. ; Pt_2
8) sia dichiarato che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà trattenuto dal sig. per la Pt_2 metà dell'intero, impegnandosi sin d'ora la sig.ra che riceverà l'ulteriore metà, alla sottoscrizione di Pt_1 ogni atto ritenuto necessario per ottenerne la corresponsione;
9) sia dichiarato che eventuali detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi in misura del 50% ciascuno;
10) sia dichiarato che le parti sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a richiedere l'una dall'altra a titolo di concorso al proprio mantenimento;
11) sia dichiarato l'obbligo del sig. di procedere all'intestazione a sé medesimo dell'autoveicolo marca Pt_2
Audi, mod. Q3, tg. ER548XK, di proprietà della sig.ra a sua cura e spese, nonché di farsi carico, Pt_1 in via esclusiva, di tutti gli oneri (ordinari e straordinari, in particolare, spese per carburante, manutenzione, bollo e assicurazione) relativi a detto veicolo già scaduti e/o, comunque, maturati sino alla data dell'intestazione a sé della vettura, nonché di tutti quelli che matureranno successivamente a tale data, espressamente manlevando la sig.ra dal versamento di qualsivoglia somma le fosse richiesto;
Pt_1
12) sia disposto in ordine al rilascio del passaporto a ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro e, altresì, che le parti si diano assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità, valevole per l'espatrio, in favore dei figli;
13) in considerazione dei pregressi vincoli legati al “regime di protezione” che ha interessato la sig.ra Pt_1 ed i suoi familiari, si ribadisce l'impegno del sig. a non rivelare mai a terzi gli indirizzi di residenza Pt_2 della sig.ra e dei figli;
Pt_1
14) spese di lite integralmente compensate tra le parti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta