TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE IV CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice TO DI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma cod. proc. civ., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1475/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con gli Avv. Fulvia Ventura e Gaia Del Bono, elettivamente domiciliata presso lo
Studio delle stesse in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67
- ATTRICE
c o n t r o
(C.F. ), quale cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e per essa, quale mandataria, C.F. ,
[...] Controparte_3 P.IVA_2
con l'Avv. Giuseppe F. M. La Scala, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Farini n.
9
- CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice, come da note conclusive:
pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, del caso e di legge, ogni avversa deduzione ed istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente atto e per i motivi di cui agli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, con tutte le conseguenze di legge;
con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge e successive occorrende.
Per parte convenuta costituita, come da comparsa di costituzione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, in quanto inammissibile ed infondata, non ricorrendo in ogni caso i gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c.; In via principale Rigettare la presente opposizione, respingendo tutte le domande e le pretese formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare la validità del precetto notificato;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 cod. proc. Parte_1 civ. avverso il precetto notificatole da (da ora, per brevità, Controparte_1 denominata - e, per essa, quale mandataria, - la CP_1 Controparte_3 quale si qualificava come cessionaria dei crediti acquistati da Controparte_4
ed intimava il pagamento di € 80.425,00 in linea capitale oltre ad oneri e spese.
[...]
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha evidenziato che:
- ha posto a fondamento della pretesa l'intimazione di pagamento CP_1 contenuta nel decreto ingiuntivo n. 16897/2014 (R.G. n. 8268/2014) del Tribunale di
Milano depositato in data 14 maggio 2014 e reso esecutivo con provvedimento del 28 maggio 2024;
- tale atto è stato notificato ad un indirizzo (Bologna via Mascarella, 59) non coincidente con la reale residenza della stessa all'epoca della notifica (Bologna, via
Zucchini 3);
- il decreto ingiuntivo era stato emesso per la somma totale di € 1.364.439,93
(oltre interessi e spese di recupero), da Parte_2 nei confronti di
[...] Parte_3
pagina 2 di 5 , in qualità di debitore principale, nonché del Sig. CP_5 [...]
di di e di CP_6 Controparte_7 Controparte_8
in qualità di fideiussori;
Parte_1
- l'attrice ha sottoscritto il contratto di fideiussione posto a base del decreto ingiuntivo in qualità di consumatrice, con conseguente possibilità di sindacare successivamente alla definitività del decreto la presenza di clausole vessatorie (Cass. civ.,
Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023);
- l'odierna convenuta non è comunque titolare del credito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto;
- il credito è prescritto;
- il contratto di fideiussione sottoscritto dall'attrice è in ogni caso nullo per la presenza di clausole vessatorie;
- l'opposizione proposta va, perciò, in relazione alle censure vertenti su profili consumeristici, riqualificata in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ..
Con comparsa del 11 aprile 2025 si è costituita in giudizio contestando CP_1 integralmente le difese di parte opponente ed evidenziando che:
- la stessa è titolare del credito oggetto di intimazione;
- il credito non è prescritto;
- non è proponibile l'opposizione tardiva al contratto di fideiussione e difettano in ogni caso i presupposti per dichiarare la nullità del contratto.
Con decreto ex art. 171-bis, la giudice ha disposto la separazione della causa in relazione ai motivi di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., in quanto spettante alla competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo
(Tribunale di Milano); è rimasto, invece, competente il Tribunale di Bologna rispetto alle altre questioni poste a fondamento dell'opposizione inerenti unicamente i rapporti tra e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 Con ordinanza del 4 luglio 2025, è stata disposta la sospensione del titolo esecutivo. All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
* * *
L'opposizione è fondata e va accolta.
A fronte della contestazione mossa da parte attrice in punto di legittimazione sostanziale (rectius titolarità del credito vantato) di parte convenuta non ha CP_1 offerto prova dei diversi passaggi di titolarità del credito da Banca popolare Commercio
e TR (originario creditore, come risultante dal contratto di fideiussione e dal decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Milano) alla parte odierna opposta
A ben vedere, l'unico passaggio su cui parte opposta ha offerto adeguata CP_1 prova è l'ultimo, ossia il trasferimento da a (doc. 2 e 7 Controparte_2 CP_1 allegati alla comparsa di risposta), mentre non risulta provato il titolo in virtù del quale
è, a sua volta, divenuta titolare del credito e gli altri eventuali Controparte_2 passaggi anteriori che permettano di ricollegare il credito portato a base del precetto a
Banca Popolare Commercio e TR. Non possono a tal fine essere valutati i documenti depositati in sede di note conclusive da parte convenuta, in quanto manifestamente tardivi.
È, altresì, infondata la doglianza avanzata in note conclusive (pag. 6 – 7) da parte convenuta, secondo cui l'accertamento da parte del giudice circa la mancata prova del credito in relazione alle operazioni di fusione che hanno preceduta la cessione disposta da a favore di violerebbe l'art. 112 cod. proc. civ.; e ciò Controparte_2 CP_1 perché parte attrice non avrebbe specificamente contestato tale profilo, ma solo l'inclusione del credito in oggetto nel perimetro della cessione disposta da CP_2
a favore d i
[...] CP_1
È sul punto sufficiente evidenziare come la titolarità del credito vantato rappresenti un elemento costitutivo della domanda - che il giudice è tenuto a vagliare d'ufficio - e non un'eccezione in senso stretto, sicché il richiamo all'art. 112 cod. proc. civ. è inconferente.
pagina 4 di 5 Analogamente, nessun rilievo ha la mancata specifica contestazione sul punto da parte dell'attrice - opponente, atteso che, come rilevato dalla Corte di cassazione, il principio di non contestazione sancito all'art. 115 cod. proc. civ. “se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato (Cass. civ., Sez. III,
16028/2023).
L'opposizione va, in definitiva, accolta perché la convenuta non ha dimostrato la titolarità del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione determina l'assorbimento della censura in punto di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al DM
55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito (€ 52.001 – 260.000).
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di a Controparte_1 procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo esecutivo azionato;
2. ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 7.052 per compensi, oltre anticipazioni per € Parte_1
786,00 e rimborso forfettario di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 20/11/2025
La Giudice
TO DI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE IV CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice TO DI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma cod. proc. civ., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1475/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con gli Avv. Fulvia Ventura e Gaia Del Bono, elettivamente domiciliata presso lo
Studio delle stesse in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67
- ATTRICE
c o n t r o
(C.F. ), quale cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e per essa, quale mandataria, C.F. ,
[...] Controparte_3 P.IVA_2
con l'Avv. Giuseppe F. M. La Scala, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Farini n.
9
- CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice, come da note conclusive:
pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, del caso e di legge, ogni avversa deduzione ed istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente atto e per i motivi di cui agli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, con tutte le conseguenze di legge;
con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge e successive occorrende.
Per parte convenuta costituita, come da comparsa di costituzione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, in quanto inammissibile ed infondata, non ricorrendo in ogni caso i gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c.; In via principale Rigettare la presente opposizione, respingendo tutte le domande e le pretese formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare la validità del precetto notificato;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 cod. proc. Parte_1 civ. avverso il precetto notificatole da (da ora, per brevità, Controparte_1 denominata - e, per essa, quale mandataria, - la CP_1 Controparte_3 quale si qualificava come cessionaria dei crediti acquistati da Controparte_4
ed intimava il pagamento di € 80.425,00 in linea capitale oltre ad oneri e spese.
[...]
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha evidenziato che:
- ha posto a fondamento della pretesa l'intimazione di pagamento CP_1 contenuta nel decreto ingiuntivo n. 16897/2014 (R.G. n. 8268/2014) del Tribunale di
Milano depositato in data 14 maggio 2014 e reso esecutivo con provvedimento del 28 maggio 2024;
- tale atto è stato notificato ad un indirizzo (Bologna via Mascarella, 59) non coincidente con la reale residenza della stessa all'epoca della notifica (Bologna, via
Zucchini 3);
- il decreto ingiuntivo era stato emesso per la somma totale di € 1.364.439,93
(oltre interessi e spese di recupero), da Parte_2 nei confronti di
[...] Parte_3
pagina 2 di 5 , in qualità di debitore principale, nonché del Sig. CP_5 [...]
di di e di CP_6 Controparte_7 Controparte_8
in qualità di fideiussori;
Parte_1
- l'attrice ha sottoscritto il contratto di fideiussione posto a base del decreto ingiuntivo in qualità di consumatrice, con conseguente possibilità di sindacare successivamente alla definitività del decreto la presenza di clausole vessatorie (Cass. civ.,
Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023);
- l'odierna convenuta non è comunque titolare del credito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto;
- il credito è prescritto;
- il contratto di fideiussione sottoscritto dall'attrice è in ogni caso nullo per la presenza di clausole vessatorie;
- l'opposizione proposta va, perciò, in relazione alle censure vertenti su profili consumeristici, riqualificata in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ..
Con comparsa del 11 aprile 2025 si è costituita in giudizio contestando CP_1 integralmente le difese di parte opponente ed evidenziando che:
- la stessa è titolare del credito oggetto di intimazione;
- il credito non è prescritto;
- non è proponibile l'opposizione tardiva al contratto di fideiussione e difettano in ogni caso i presupposti per dichiarare la nullità del contratto.
Con decreto ex art. 171-bis, la giudice ha disposto la separazione della causa in relazione ai motivi di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., in quanto spettante alla competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo
(Tribunale di Milano); è rimasto, invece, competente il Tribunale di Bologna rispetto alle altre questioni poste a fondamento dell'opposizione inerenti unicamente i rapporti tra e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 Con ordinanza del 4 luglio 2025, è stata disposta la sospensione del titolo esecutivo. All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
* * *
L'opposizione è fondata e va accolta.
A fronte della contestazione mossa da parte attrice in punto di legittimazione sostanziale (rectius titolarità del credito vantato) di parte convenuta non ha CP_1 offerto prova dei diversi passaggi di titolarità del credito da Banca popolare Commercio
e TR (originario creditore, come risultante dal contratto di fideiussione e dal decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Milano) alla parte odierna opposta
A ben vedere, l'unico passaggio su cui parte opposta ha offerto adeguata CP_1 prova è l'ultimo, ossia il trasferimento da a (doc. 2 e 7 Controparte_2 CP_1 allegati alla comparsa di risposta), mentre non risulta provato il titolo in virtù del quale
è, a sua volta, divenuta titolare del credito e gli altri eventuali Controparte_2 passaggi anteriori che permettano di ricollegare il credito portato a base del precetto a
Banca Popolare Commercio e TR. Non possono a tal fine essere valutati i documenti depositati in sede di note conclusive da parte convenuta, in quanto manifestamente tardivi.
È, altresì, infondata la doglianza avanzata in note conclusive (pag. 6 – 7) da parte convenuta, secondo cui l'accertamento da parte del giudice circa la mancata prova del credito in relazione alle operazioni di fusione che hanno preceduta la cessione disposta da a favore di violerebbe l'art. 112 cod. proc. civ.; e ciò Controparte_2 CP_1 perché parte attrice non avrebbe specificamente contestato tale profilo, ma solo l'inclusione del credito in oggetto nel perimetro della cessione disposta da CP_2
a favore d i
[...] CP_1
È sul punto sufficiente evidenziare come la titolarità del credito vantato rappresenti un elemento costitutivo della domanda - che il giudice è tenuto a vagliare d'ufficio - e non un'eccezione in senso stretto, sicché il richiamo all'art. 112 cod. proc. civ. è inconferente.
pagina 4 di 5 Analogamente, nessun rilievo ha la mancata specifica contestazione sul punto da parte dell'attrice - opponente, atteso che, come rilevato dalla Corte di cassazione, il principio di non contestazione sancito all'art. 115 cod. proc. civ. “se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato (Cass. civ., Sez. III,
16028/2023).
L'opposizione va, in definitiva, accolta perché la convenuta non ha dimostrato la titolarità del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione determina l'assorbimento della censura in punto di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al DM
55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito (€ 52.001 – 260.000).
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di a Controparte_1 procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo esecutivo azionato;
2. ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 7.052 per compensi, oltre anticipazioni per € Parte_1
786,00 e rimborso forfettario di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 20/11/2025
La Giudice
TO DI
pagina 5 di 5