Articolo 1 della Legge 3 dicembre 2009, n. 187
Articolo 2
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25 dicembre 2009
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
Entrata in vigore il 25 dicembre 2009