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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 378/2022 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Francesco Donolato e Parte_1 Parte_2
Roberto Dugo appellanti-
contro
CP_1 CP_2
-appellati contumaci-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Forlì dell'11/08/2021 e pubblicata il 13/08/2021, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 24/09/2024
CONCLUSIONI
Per le appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
Nel merito: in via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma del relativo capo della sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Forlì, condannare i convenuti opposti al pagamento delle spese di lite sostenute e da sostenersi da e personalmente e quali Parte_1 Parte_2 socie della;
Controparte_3
Condannare i sig.ri e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di un importo a CP_2 CP_1 titolo di risarcimento equitativo. pagina 1 di 5 in via subordinata: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma del relativo capo della sentenza n.
880/2021 del Tribunale di Forlì, compensare parzialmente le spese di giudizio di primo grado, tenuto conto dei valori di causa e delle domande formulate dalle parti attrici risultate vittoriose, con conseguente gradualità nell'imposizione delle stesse sulla base del principio di causalità della soccombenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, e , personalmente e quali socie della Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_4
1258/2018 del Tribunale di Ferrara con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €
208.093,83, oltre interessi legali, onorari e spese del procedimento in favore di CP [...]
, in qualità di cessionari del credito di ora CP_2 Parte_3 Controparte_6
, quale corrispettivo per la vendita di oro di cui alle fatture azionate in Controparte_7 monitorio e relativi documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario e sulla base del documento
“riconoscimento di debito in favore di del 6/06/2013 e sottoscritto da Parte_3 [...]
Parte_2
Parte opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sosteneva nel merito la non debenza delle somme richieste, allegando l'intervenuto pagamento della fattura del 2010, in quanto l'importo di € 1.383,07, come da prassi tra le parti, era stato pagato in contanti, come risultante dalla contabilità della propria società Controparte_3
e disconoscendo ex art. 214 c.p.c. sia le sottoscrizioni in calce al documento di
[...] riconoscimento del debito e al documento di trasporto n. 20/13 del 6/06/2013 relativo alla fattura emessa nel 2014 e sia la genuinità di tal documenti, ritenuti falsi e realizzati ad hoc dalla controparte, dando atto di aver provveduto alla proposizione di querela di falso in via incidentale, allegando le incongruenze riscontrate ed offrendo in comunicazione documentazione varia al fine di valutare la dedotta falsità, anche tramite CTU;
concludeva con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ovvero in via subordinata la riduzione della pretesa creditoria sulla base dei listini in vigore alla data dell'asserita consegna della merce.
Si costituivano gli opposti e , che contestavano quanto ex adverso dedotto CP_1 CP_2 con richiesta di rigetto dell'opposizione.
Parte opposta deduceva la mancata contestazione del documento di trasporto offerto in comunicazione e relativo alla fattura n . 1080/1 del 20/12/2010 e rilevava la mancata produzione di idonea prova di pagamento di tali somme;
deduceva quindi la veridicità e piena validità delle sottoscrizioni contestate;
si opponeva alla querela di falso e alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, esplicitando di volersi avvalere dei documenti depositati in monitorio.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 880/2021, pronunciando nella causa di n. R.G. 3773/2018, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e , revocava il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo opposto e condannava parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 1.383,07 oltre interessi, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale, non ammesse le istanze istruttorie proposte dalle parti compresa la querela di falso, richiamati i principi in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione e del giudizio di pagina 2 di 5 opposizione, riteneva sussistente la prova dell'inadempimento della parte opponente all'obbligazione di pagamento del saldo per la fornitura del quantitativo di grammi 49 di oro eseguita da parte venditrice e pari ad € 1.383,07, giusta fattura n. 1080/1 del 20/12/2010 e tenendo conto del DDT n. 87/2010 del
17/12/2010, documentazione non specificamente contestata né formalmente disconosciuta da parte opponente.
Il Tribunale, invece, riteneva che parte opponente non aveva fornito adeguata prova di un eventuale effettivo pagamento del proprio debito nei confronti di e né il verificarsi di CP_1 CP_2 una causa ad essa non imputabile ex art. 1218 c.c.
Relativamente, poi, alla pretesa creditoria di cui alla fattura n. 3/1 del 19/02/2014 emessa da Parte_3 per l'importo complessivo di € 206.710,76 a titolo di prezzo per la fornitura di un notevole
[...] quantitativo di oreficeria varia in oro che parte opposta deduceva essere avvenuta nel mese di giugno
2013 a favore di il Tribunale rilevava che non Parte_4 risultava adeguatamente provata la fonte del preteso credito ed in particolare l'effettiva conclusione del contratto di compravendita e la successiva consegna dei beni, come invece contestato da parte opponente e che la mancata regolare richiesta di verificazione ex art. 216 c.c. equivaleva in sostanza ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, per cui i documenti disconosciuti non potevano avere alcun valore probatorio nel giudizio.
Ne conseguiva il parziale accoglimento dell'opposizione e la compensazione delle spese di giudizio.
***
La sentenza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da Pt_1
e limitatamente al capo di sentenza che ne ha statuito la integrale
[...] Parte_2 compensazione delle spese di lite, così richiedendone la riforma.
Non si sono costituiti gli appellati e che sono stati pertanto dichiarati CP_1 CP_2 contumaci.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalla sola parte appellante all'udienza del
24/09/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con unico motivo di impugnazione, le appellanti lamentano l'erroneità della gravata sentenza laddove ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in applicazione del principio della
“parziale reciproca soccombenza” nonostante l'opposizione dalle stesse formulata in primo grado aveva avuto ad oggetto due crediti, uno di € 1.383,07 per il quale il primo giudice non aveva ritenuto fondata l'opposizione e l'altro di € 206.710,76, per il quale invece il primo giudice aveva accolto l'opposizione, per cui “la parziale soccombenza dichiarata nella sentenza in ordine alla debenza di cui alla fattura 1080/2010 ha ad oggetto il valore di € 1.383,07”.
Sostengono le appellanti che in applicazione del principio di causalità, il primo giudice avrebbe dovuto comunque porre a carico di controparte la quota maggiore delle spese di lite avendo la parte appellata/opposta dato causa prevalente agli oneri del giudizio “tenendo conto del fatto che la richiesta risultata vittoriosa da parte dei convenuti opposti è pari a 1/158 di quella formulata dalle attrici;
così come le spese liquidabili sulla base del d.m. 55/2014, sono pari a 1/11 (totali di 1.205 € per i compensi medi dello scaglione da 1.100 a 5.200 a fronte di 13.430,00 € per lo scaglione inferiore ai 260.000,00
€)”
La doglianza è infondata.
pagina 3 di 5 Rileva la Corte che la vicenda oggetto del presente giudizio era stata originata da un ricorso per ingiunzione di pagamento proposto dinanzi al Tribunale di Forlì da e , CP_1 CP_2 cessionari di un credito di complessivi € 208.093,83 nei confronti di e , Parte_1 Parte_2 anche quali socie della imputato per € 1.383,07 al Controparte_3 saldo della fattura n. 1080/1 del 20/12/2010 relativa alla fornitura di 49 grammi di oro e per €
206.710,76 al saldo della fattura n. 3/1 del 19/02/2014 relativa alla fornitura di oreficeria varia in oro;
contro il provvedimento monitorio (decreto ingiuntivo n. 1258/2018 del Tribunale di Forlì) avevano proposto opposizione le appellanti e e tale opposizione era stata rigettata Parte_1 Parte_2 per la indicata somma di € 1.383,07 ed accolta invece per la indicata somma di € 206.710,76 ed il primo giudice, rilevando la reciproca parziale soccombenza, aveva disposto la integrale compensazione delle spese di lite, contestata e ritenuta ingiusta dalle appellanti.
Secondo la S.C., “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022)
Secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice, la disposta compensazione totale delle spese del giudizio di primo grado trova fondamento “alla luce della pluralità e della peculiarità delle questioni trattate, nonché del comportamento delle parti, di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018”.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato. Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e , avverso la sentenza n.880/2021 del Parte_2 CP_1 CP_2
Tribunale di Forlì, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Nulla per le spese
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 378/2022 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Francesco Donolato e Parte_1 Parte_2
Roberto Dugo appellanti-
contro
CP_1 CP_2
-appellati contumaci-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Forlì dell'11/08/2021 e pubblicata il 13/08/2021, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 24/09/2024
CONCLUSIONI
Per le appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
Nel merito: in via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma del relativo capo della sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Forlì, condannare i convenuti opposti al pagamento delle spese di lite sostenute e da sostenersi da e personalmente e quali Parte_1 Parte_2 socie della;
Controparte_3
Condannare i sig.ri e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di un importo a CP_2 CP_1 titolo di risarcimento equitativo. pagina 1 di 5 in via subordinata: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma del relativo capo della sentenza n.
880/2021 del Tribunale di Forlì, compensare parzialmente le spese di giudizio di primo grado, tenuto conto dei valori di causa e delle domande formulate dalle parti attrici risultate vittoriose, con conseguente gradualità nell'imposizione delle stesse sulla base del principio di causalità della soccombenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, e , personalmente e quali socie della Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_4
1258/2018 del Tribunale di Ferrara con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €
208.093,83, oltre interessi legali, onorari e spese del procedimento in favore di CP [...]
, in qualità di cessionari del credito di ora CP_2 Parte_3 Controparte_6
, quale corrispettivo per la vendita di oro di cui alle fatture azionate in Controparte_7 monitorio e relativi documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario e sulla base del documento
“riconoscimento di debito in favore di del 6/06/2013 e sottoscritto da Parte_3 [...]
Parte_2
Parte opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sosteneva nel merito la non debenza delle somme richieste, allegando l'intervenuto pagamento della fattura del 2010, in quanto l'importo di € 1.383,07, come da prassi tra le parti, era stato pagato in contanti, come risultante dalla contabilità della propria società Controparte_3
e disconoscendo ex art. 214 c.p.c. sia le sottoscrizioni in calce al documento di
[...] riconoscimento del debito e al documento di trasporto n. 20/13 del 6/06/2013 relativo alla fattura emessa nel 2014 e sia la genuinità di tal documenti, ritenuti falsi e realizzati ad hoc dalla controparte, dando atto di aver provveduto alla proposizione di querela di falso in via incidentale, allegando le incongruenze riscontrate ed offrendo in comunicazione documentazione varia al fine di valutare la dedotta falsità, anche tramite CTU;
concludeva con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ovvero in via subordinata la riduzione della pretesa creditoria sulla base dei listini in vigore alla data dell'asserita consegna della merce.
Si costituivano gli opposti e , che contestavano quanto ex adverso dedotto CP_1 CP_2 con richiesta di rigetto dell'opposizione.
Parte opposta deduceva la mancata contestazione del documento di trasporto offerto in comunicazione e relativo alla fattura n . 1080/1 del 20/12/2010 e rilevava la mancata produzione di idonea prova di pagamento di tali somme;
deduceva quindi la veridicità e piena validità delle sottoscrizioni contestate;
si opponeva alla querela di falso e alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, esplicitando di volersi avvalere dei documenti depositati in monitorio.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 880/2021, pronunciando nella causa di n. R.G. 3773/2018, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e , revocava il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo opposto e condannava parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 1.383,07 oltre interessi, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale, non ammesse le istanze istruttorie proposte dalle parti compresa la querela di falso, richiamati i principi in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione e del giudizio di pagina 2 di 5 opposizione, riteneva sussistente la prova dell'inadempimento della parte opponente all'obbligazione di pagamento del saldo per la fornitura del quantitativo di grammi 49 di oro eseguita da parte venditrice e pari ad € 1.383,07, giusta fattura n. 1080/1 del 20/12/2010 e tenendo conto del DDT n. 87/2010 del
17/12/2010, documentazione non specificamente contestata né formalmente disconosciuta da parte opponente.
Il Tribunale, invece, riteneva che parte opponente non aveva fornito adeguata prova di un eventuale effettivo pagamento del proprio debito nei confronti di e né il verificarsi di CP_1 CP_2 una causa ad essa non imputabile ex art. 1218 c.c.
Relativamente, poi, alla pretesa creditoria di cui alla fattura n. 3/1 del 19/02/2014 emessa da Parte_3 per l'importo complessivo di € 206.710,76 a titolo di prezzo per la fornitura di un notevole
[...] quantitativo di oreficeria varia in oro che parte opposta deduceva essere avvenuta nel mese di giugno
2013 a favore di il Tribunale rilevava che non Parte_4 risultava adeguatamente provata la fonte del preteso credito ed in particolare l'effettiva conclusione del contratto di compravendita e la successiva consegna dei beni, come invece contestato da parte opponente e che la mancata regolare richiesta di verificazione ex art. 216 c.c. equivaleva in sostanza ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, per cui i documenti disconosciuti non potevano avere alcun valore probatorio nel giudizio.
Ne conseguiva il parziale accoglimento dell'opposizione e la compensazione delle spese di giudizio.
***
La sentenza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da Pt_1
e limitatamente al capo di sentenza che ne ha statuito la integrale
[...] Parte_2 compensazione delle spese di lite, così richiedendone la riforma.
Non si sono costituiti gli appellati e che sono stati pertanto dichiarati CP_1 CP_2 contumaci.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalla sola parte appellante all'udienza del
24/09/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con unico motivo di impugnazione, le appellanti lamentano l'erroneità della gravata sentenza laddove ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in applicazione del principio della
“parziale reciproca soccombenza” nonostante l'opposizione dalle stesse formulata in primo grado aveva avuto ad oggetto due crediti, uno di € 1.383,07 per il quale il primo giudice non aveva ritenuto fondata l'opposizione e l'altro di € 206.710,76, per il quale invece il primo giudice aveva accolto l'opposizione, per cui “la parziale soccombenza dichiarata nella sentenza in ordine alla debenza di cui alla fattura 1080/2010 ha ad oggetto il valore di € 1.383,07”.
Sostengono le appellanti che in applicazione del principio di causalità, il primo giudice avrebbe dovuto comunque porre a carico di controparte la quota maggiore delle spese di lite avendo la parte appellata/opposta dato causa prevalente agli oneri del giudizio “tenendo conto del fatto che la richiesta risultata vittoriosa da parte dei convenuti opposti è pari a 1/158 di quella formulata dalle attrici;
così come le spese liquidabili sulla base del d.m. 55/2014, sono pari a 1/11 (totali di 1.205 € per i compensi medi dello scaglione da 1.100 a 5.200 a fronte di 13.430,00 € per lo scaglione inferiore ai 260.000,00
€)”
La doglianza è infondata.
pagina 3 di 5 Rileva la Corte che la vicenda oggetto del presente giudizio era stata originata da un ricorso per ingiunzione di pagamento proposto dinanzi al Tribunale di Forlì da e , CP_1 CP_2 cessionari di un credito di complessivi € 208.093,83 nei confronti di e , Parte_1 Parte_2 anche quali socie della imputato per € 1.383,07 al Controparte_3 saldo della fattura n. 1080/1 del 20/12/2010 relativa alla fornitura di 49 grammi di oro e per €
206.710,76 al saldo della fattura n. 3/1 del 19/02/2014 relativa alla fornitura di oreficeria varia in oro;
contro il provvedimento monitorio (decreto ingiuntivo n. 1258/2018 del Tribunale di Forlì) avevano proposto opposizione le appellanti e e tale opposizione era stata rigettata Parte_1 Parte_2 per la indicata somma di € 1.383,07 ed accolta invece per la indicata somma di € 206.710,76 ed il primo giudice, rilevando la reciproca parziale soccombenza, aveva disposto la integrale compensazione delle spese di lite, contestata e ritenuta ingiusta dalle appellanti.
Secondo la S.C., “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022)
Secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice, la disposta compensazione totale delle spese del giudizio di primo grado trova fondamento “alla luce della pluralità e della peculiarità delle questioni trattate, nonché del comportamento delle parti, di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018”.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato. Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e , avverso la sentenza n.880/2021 del Parte_2 CP_1 CP_2
Tribunale di Forlì, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Nulla per le spese
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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