Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
. 7 3 . B E N , E 1 N 9 O 9 I 1 Z - ) 1 A 1 R E - T 1 C S 2 I E A . G C P L I E R 9 IN NOME0 04 14/02 D 3 A U I E D REPUBBLICA ITALIANA G E 6 T 4 E N . E N T S . T E T R S A I ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ten za Teajonies. SEZIONE TERZA CIVILE : сіливого лошия Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22220/98 1 Presidente - Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 891 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 25/09/01 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante Avv. Paolo De Marco, presso loelettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 24, studio dell'avvocato MICHELE ROMA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato D'ERCOLE, giusta STEFANO delega in atti;
ricorrente
contro
MB IO, MACOM SRL;
intimati - 2001 avversO la sentenza n. 2650/98 del Giudice di pace di 1644 MILANO, emessa il 21/04/98 e depositata il 22/04/98 (R. G. 1149/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Francesco COLUCCI (per delega Avv. M. ROMA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10.12.1997 NI LI e la s.r.l. AC, titolari di altrettante utenze telefoniche, premesso che la OM IT s.p.a. aveva preteso ed ottenuto da ciascuno di loro il pagamento di importi concernenti chiamate telefoniche internazionali, hanno affermato di non aver effettuato dette chiamate ed hanno sostenuto che esse dovevano verosimilmente attribuirsi ad interferenze di terzi estranei. Hanno, quindi, convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Milano la OM IT per sentirla condannare in proprio favore alla restituzione dei predetti importi ed alla prestazione gratuita del servizio di disabilitazione e riabilitazione dei loro apparecchi telefonici limitatamente alle chiamate internazionali. La convenuta OM, pur ammettendo in 2 linea astratta la possibilità di utilizzazioni altrui da parte di esperti, hafraudolente di utenze negato che queste si fossero verificate nella specie ed ha chiesto il rigetto della domanda. Con sentenza del 22.4.1998 il Giudice di pace ha rigettato la domanda di rimborso ed ha accolto quella intesa ad ottenere la prestazione gratuita del servizio di disabilitazione. Ricorre la OM IT spa con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Gli intimati NI e AC non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 41 della Costituzione, sostenendo che con la sua pronunzia il Giudice di pace avrebbe leso il principio della libertà di iniziativa economica privata. L'assunto è privo di fondamento. Il Giudice di pace ha osservato che nel caso di specie, pur non essendovi prova che gli attori non avevano effettuato chiamate internazionali, sicuramente la OM non aveva adempiuto all'obbligo, che ad essa faceva carico, di controllare i propri impianti, onde prevenire indebite intrusioni di terzi, e da questa constatazione ha desunto, come conseguenza, che l'interesse degli attori ad essere protetti da tali intrusioni poteva essere garantito solo dal particolare servizio di 3 abilitazione e disabilitazione dei loro apparecchi, che la OM era in grado di offrire. Tenuto conto del mancato controllo addebitabile alla OM ha, quindi, ritenuto equo (vertendosi in causa di valore inferiore ai due milioni di lire) condannare la società a fornire agli attori detto servizio gratuitamente. Contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente il criterio di equità (in sé insindacabile) applicato dal Giudice di pace non confligge con l'art. 41 della Costituzione, giacchè la libertà di iniziativa economica non può evidentemente ritenersi violata tutte le volte che una impresa sia condannata ad effettuare una prestazione. Con lo stesso motivo, nonché col secondo e col quarto motivo, la OM lamenta, inoltre che la pronunzia del Giudice di pace abbia violato gli artt. 2322, 1218, 2043, 1861, 1872 cod. civ. e i decreti ministeriali 8.5.1997, n. 197 e 28.2.1997. La doglianza è inammissibile, trattandosi di violazioni che, quand' anche sussistenti, non sono reprensibili nel giudizio di legittimità che, come nella specie, venga introdotto avversO sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità (Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). Col terzo motivo la OM critica la sentenza 4 impugnata sotto i profili della "omessa, insufficiente contraddittoria motivazione". Anche questa censura è о inammissibile, giacchè il motivo di ricorso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è prospettabile alla Corte di Cassazione avversO sentenze del Giudice di pace rese secondo equità soltanto nelle ipotesi di mera apparenza о di insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. N. 716 del 1999 cit.), che non sono ravvisabili con riguardo alla decisione impugnata. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 25.9.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вайен Шаб Depositata in Cancelleria joggi, 11 16.11.02 O 4 L 7 L ) 3 . O E N B C , E 1 A IL CANCELLIENT (1 E 9 P 9 N I 1 O - Gina Gasol I D 1 Z 1 E A - 1 R C I T 2 S . I D L G U E 9 3 R G E A E D 6 N E 4 . T . T T N S T E I S R ( E A 5