Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/11/2023, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 03398/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03563/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3563 del 2016, proposto dal -OMISSIS-, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;
contro
l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 7 settembre 2013 al 5 dicembre 2015, emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il 17 ottobre 2016 e pervenuto alla ricorrente a mezzo pec in data 07 novembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’INPS;
Vista la memoria di costituzione del -OMISSIS-;
Viste la memoria e la documentazione depositate dall’INPS;
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza del giorno 14 novembre 2023 di smaltimento dell’arretrato ex art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm., e udito il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 29 dicembre 2016 e depositato il giorno successivo, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dall’INPS –Direzione Provinciale di Palermo del 17 ottobre 2016, notificato il 7 novembre 2016, con il quale l’Amministrazione ha rigettato la domanda di integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 7 settembre 2013 al 5 dicembre 2015, in quanto “ la motivazione addotta in merito alla fatturazione relativa a lavori di anni precedenti non si considera valida, trattandosi di circostanza avente caratteristica di ciclicità ”.
Ha dedotto avverso tale atto – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Gravissimo eccesso di potere – difetto di motivazione e di istruttoria ; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 164/1975 come sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 – illegittimità manifesta – gravissimo eccesso di potere – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
B. – Si è costituito in giudizio l’INPS.
C. – Con memoria di costituzione e nomina di nuovo difensore, depositata il 7 febbraio 2022, si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, in persona del curatore.
D. – In data 16 maggio 2023 l’INPS ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo l’Istituto riesaminato la posizione della società ricorrente e accolto la domanda di quest’ultima con provvedimento n. 550020143959 del 15 maggio 2023 emesso in autotutela, comunicato tramite “cassetto bidirezionale”; chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
La parte ricorrente ha quindi depositato documentazione.
E. – All’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 14 novembre 2023, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente del Collegio ha chiesto conferma della cessata materia del contendere e il difensore ha precisato che si è avuto il riconoscimento della spettanza della CIG ma difetta ancora il concreto versamento delle relative somme, insistendo in tal senso; quindi la causa è stata posta in decisione.
F. – Sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Invero, come reso noto e documentato in atti dalla difesa dell’INPS – e confermato dall’istanza di rimborso delle somme anticipate, presentata dalla ricorrente – l’istanza è stata accolta in data 15 maggio 2023, con la seguente annotazione: “ L’azienda presenta ricorso al TAR in data 03/01/2017. Si accoglie la domanda in quanto la causale risulta integrabile, tenuto conto dei dati economico finanziari, della relazione tecnica allegata dall’azienda con comunicazione bidirezionale del 27/09/2016 e della crisi di settore che ha coinvolto Fincantieri ed il sito palermitano, crisi che ha determinato una contrazione delle commesse da parte di importanti clienti quali Fincantieri, pari ad oltre il 40% del fatturato annuo ed una considerevole perdita evidenziata nel quadro degli indicatori economico finanziari ”.
Pertanto, rispetto al provvedimento negativo impugnato, con il provvedimento di accoglimento l’Istituto ha favorevolmente riesaminato la posizione della ricorrente nell’esercizio del suo ius poenitendi , e la società istante ha conseguito il bene della vita cui aspirava (accoglimento della domanda di integrazione salariale ordinaria per crisi temporanea di mercato).
La circostanza che, come evidenziato in udienza dal difensore della ricorrente, l’Istituto non abbia ancora in concreto rimborsato le somme anticipate dalla società, non incide su tale esito, in quanto tale rimborso attiene alla (diversa) fase di esecuzione.
Sul ricorso in esame va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
G. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO