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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2837/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 452/2024, pubblicata il 12.1.2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Trocchia (NA) alla via Calabrese n.96, c.f.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia al viale A. Corelli Parco Poggio
Verde sc. A/3, presso lo studio dell'avv. Alfonso Vocca, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto di appello
Appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
e cod. fisc. C.F._3 Controparte_2
, P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 P.IVA_2
Appellati non costituiti
Motivi della decisione
All'udienza del 12 dicembre 2024, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. dall'udienza del 5 dicembre 2024, in cui l'appellante, unica parte costituita, non faceva pervenire note, questa non è comparsa.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti, dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che va assunta dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c. con sentenza, comportando gli effetti
1 previsti dall'art. 338 c.p.c. (applicandosi l'art. 350 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs n. 164 del 2024, ai procedimenti - e non alle impugnazioni - instaurati dopo il 28 febbraio 2023).
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendosi, peraltro, gli appellati costituiti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 30 dicembre 2024
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2837/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 452/2024, pubblicata il 12.1.2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Trocchia (NA) alla via Calabrese n.96, c.f.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia al viale A. Corelli Parco Poggio
Verde sc. A/3, presso lo studio dell'avv. Alfonso Vocca, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto di appello
Appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
e cod. fisc. C.F._3 Controparte_2
, P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 P.IVA_2
Appellati non costituiti
Motivi della decisione
All'udienza del 12 dicembre 2024, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. dall'udienza del 5 dicembre 2024, in cui l'appellante, unica parte costituita, non faceva pervenire note, questa non è comparsa.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti, dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che va assunta dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c. con sentenza, comportando gli effetti
1 previsti dall'art. 338 c.p.c. (applicandosi l'art. 350 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs n. 164 del 2024, ai procedimenti - e non alle impugnazioni - instaurati dopo il 28 febbraio 2023).
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendosi, peraltro, gli appellati costituiti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 30 dicembre 2024
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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