Art. 17.
Sono abrogati: il primo comma della nota A alla tabella I annessa al R. decreto 17 febbraio 1887, concernente le indennita' speciali per le truppe del R. esercito in campagna, ed il § 5 delle norme annesse al decreto stesso; il 2° periodo dell' art. 18 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171 ; il 1° comma dell'art. 4 e l' articolo 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 e la tabella V annessa al decreto stesso; il 3° comma del § 3, i §§ 4, 11 e 12 e il secondo comma del § 22 delle norme approvate col detto decreto; il comma a) dell' art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, numero 1091 ; gli articoli 1 , 3 , 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 , limitatamente, per gli articoli 3 e 7, a quanto riguarda i personali del R. esercito; nonche' tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.
Sono abrogati: il primo comma della nota A alla tabella I annessa al R. decreto 17 febbraio 1887, concernente le indennita' speciali per le truppe del R. esercito in campagna, ed il § 5 delle norme annesse al decreto stesso; il 2° periodo dell' art. 18 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171 ; il 1° comma dell'art. 4 e l' articolo 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 e la tabella V annessa al decreto stesso; il 3° comma del § 3, i §§ 4, 11 e 12 e il secondo comma del § 22 delle norme approvate col detto decreto; il comma a) dell' art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, numero 1091 ; gli articoli 1 , 3 , 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 , limitatamente, per gli articoli 3 e 7, a quanto riguarda i personali del R. esercito; nonche' tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.