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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
SENTENZA N. SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/03/2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e pagina 1 di 6 2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Ernestina Lancetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LA (CO) , in data 22/10/1983,
(anno 1983 , atto n. 5, parte II, serie A, ufficio 1);
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- (C.F. ), nato il [...] Persona_1 C.F._3
- (C.F. , nato il [...] Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/03/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, così come meglio modificate e precisate nelle note di trattazione scritta congiunte in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente indipendente e così entrambi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento.
3. I coniugi rinunciano alla quota di propria competenza del TRF e del LPP svizzera, c.d. “Secondo Pilastro”, maturati a favore di ciascuno in costanza di matrimonio.
4. La casa coniugale, di proprietà del marito e sita in RL (CO) Via Prati n. 33/A, resterà al sig. Parte_1 con l'arredo ivi esistente.
5. Il sig. a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, Parte_1 sin d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla sig.ra , che accetta senza corresponsione di Parte_2 denaro, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in OR (MI), Via degli pagina 2 di 6 Artigiani n. 35. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 30.06.2025, a mezzo di redigendo atto notarile, i cui costi verranno sostenuti dalla parte acquirente e, per l'effetto della stessa, la moglie diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile. Nello specifico, il sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 33/A si obbliga, sin da ora, a trasferire alla moglie sig.ra (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
a LD (CO) il 16/02/1964, e residente in [...], che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione come meglio di seguito censita: “in
Comune di OR nello stabile ad uso abitativo in via degli Artigiani n. 35, composto da cinque piani fuori terra oltre seminterrato composto da locali ad uso deposito, e precisamente: APPARTAMENTO ad uso abitazione posto al piano secondo composto da due locali oltre servizi, censito nel Catasto Urbano di detto
Comune alla partita 1136 – foglio 10 – mappale 140 – subalterno 6 – via degli Artigiani n. 35 – piano 2 – categoria A/3 – classe 2 – vani 4 – rendita catastale lire 580.000”. Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimento di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio Dott. Persona_2 con studio in Cassano Magnago (VA), si fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi. Attualmente il predetto appartamento è oggetto di locazione e i coniugi percepiscono l'importo mensile di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre spese condominiali a titolo di canone di locazione, nella misura del 50% ciascuno, con accredito sul c/c n. _90049__ , cointestato e in essere presso Intesa San Paolo;
in seguito, al trasferimento dell'immobile alla sig.ra la stessa Pt_2 tratterrà il canone di locazione nella misura del 100% e si assumerà tutte le spese relative alla gestione dello stesso. Sino al predetto trasferimento, le spese condominiali resteranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, oltre al debito pregresso pari ad €. 9.194,51 (Doc. 13), ridotto ad €. 8.194,51 in quanto la sig.ra in data 21/10/2024 ha versato un acconto di €. 1.000,00 (Doc. 14). Pt_2
6. Il debito sussistente, pari ad €. 8.194,51 in capo ad entrambi i coniugi e relativo alle spese condominiali dell'immobile sito in OR (MI), Via degli Artigiani n. 35 verrà sostenuto, da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7. Il sig. a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, Parte_1 sin d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla sig.ra , che accetta senza corresponsione di Parte_2 denaro, la propria quota di proprietà, pari al 33%, dell'unità immobiliare sita in RL (CO), Via F.lli
Campione n. 23. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 30/06/2025, a mezzo di redigendo atto notarile, i cui costi verranno sostenuti dalla parte acquirente. Nello specifico, il sig.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RL (CO), Via Prati n. 33/A si obbliga, sin da ora, a trasferire alla moglie sig.ra (C.F. Parte_2 pagina 3 di 6 ), nata a [...] il [...], e residente in [...]
n. 35, che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 33%, dell'abitazione come meglio di seguito censita: “in comune di PORLEZZA censuario nel complesso residenziale Pt_4 denominato “PLATANO” ed insistente sul terreno distinto con i mappali 1341/b Ha 0.05.20 , 1341/a Ha
0.06.70, l'appartamento sito al piano terreno costituito da soggiorno, cameretta, bagno, atrio e terrazzo non ancora censito nel N.C.E.U. dove è stato introdotto con la scheda presentata all'UTE di Como il 1° settembre
1983 e registrata al n. 112 confinante con area comune, appartamenti di proprietà di terzi, area esclusiva, posto auto n. 8 = 7. Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimenti di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio Dott. con studio in Cassano Magnago (VA), si Persona_2 fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi.
8. Il sig. si accollerà la quota del 100% il debito residuo del mutuo n. 0DM1076544311 contratto Parte_1 con dalla sig.ra e dal figlio di cui all'atto Controparte_1 Parte_2 Persona_1 registrato a Como il 23/12/21 repertorio n.105301 raccolta n. 28845 del Notaio Dott. Persona_3
9. Il sig. si accollerà la quota del 75% del debito residuo del finanziamento n. 0W79025107147 Parte_1 contratto con Intesa Sanpaolo S.p.a. e cointestato tra i coniugi.
10. I coniugi danno atto che il conto tra loro cointestato n.066/437450 è acceso presso la Banca Fideuram e verrà estinto dalla sig.ra Pt_2
Rimarrà aperto il conto cointestato e acceso presso la n. [07041/1000/90049) Controparte_2 in quanto atto al pagamento delle rate del mutuo n. 0DM1076544311 e del finanziamento n.
0W79025107147. Il sig. provvederà a saldare le rate del predetto mutuo qualora il figlio non Parte_1 riuscisse a pagarle e si accollerà formalmente il mutuo, liberando la sig.ra qualora la stessa dovesse Pt_2 acquistare un nuovo immobile con un mutuo.
11. I cavalli e acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, rimarranno in proprietà alla CP_3 Per_4 sig.ra la quale si occuperà in via esclusiva del loro accudimento e mantenimento. Pt_2
12. L'autovettura modello lancia Ypsilon tg. Fk220LM in uso alla sig.ra resterà assegnata in proprietà Pt_2 esclusiva alla stessa e l'autovettura modello Alfa Romeo Giulietta 1600 Tg FE 557SD in uso al sig. resterà in proprietà esclusiva allo stesso così come la Moto Guzzi V7 stone tg. EY41618 Parte_1
13. Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non volersi CP_4
conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_5
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 22/10/1983, in LA (CO),
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA (CO)
(anno 1983, atto n. 5, parte II, Serie A, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
pagina 5 di 6 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (CO).
Così deciso in COMO, il 3.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 6 di 6
SENTENZA N. SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/03/2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e pagina 1 di 6 2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Ernestina Lancetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LA (CO) , in data 22/10/1983,
(anno 1983 , atto n. 5, parte II, serie A, ufficio 1);
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- (C.F. ), nato il [...] Persona_1 C.F._3
- (C.F. , nato il [...] Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/03/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, così come meglio modificate e precisate nelle note di trattazione scritta congiunte in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente indipendente e così entrambi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento.
3. I coniugi rinunciano alla quota di propria competenza del TRF e del LPP svizzera, c.d. “Secondo Pilastro”, maturati a favore di ciascuno in costanza di matrimonio.
4. La casa coniugale, di proprietà del marito e sita in RL (CO) Via Prati n. 33/A, resterà al sig. Parte_1 con l'arredo ivi esistente.
5. Il sig. a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, Parte_1 sin d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla sig.ra , che accetta senza corresponsione di Parte_2 denaro, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in OR (MI), Via degli pagina 2 di 6 Artigiani n. 35. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 30.06.2025, a mezzo di redigendo atto notarile, i cui costi verranno sostenuti dalla parte acquirente e, per l'effetto della stessa, la moglie diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile. Nello specifico, il sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 33/A si obbliga, sin da ora, a trasferire alla moglie sig.ra (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
a LD (CO) il 16/02/1964, e residente in [...], che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione come meglio di seguito censita: “in
Comune di OR nello stabile ad uso abitativo in via degli Artigiani n. 35, composto da cinque piani fuori terra oltre seminterrato composto da locali ad uso deposito, e precisamente: APPARTAMENTO ad uso abitazione posto al piano secondo composto da due locali oltre servizi, censito nel Catasto Urbano di detto
Comune alla partita 1136 – foglio 10 – mappale 140 – subalterno 6 – via degli Artigiani n. 35 – piano 2 – categoria A/3 – classe 2 – vani 4 – rendita catastale lire 580.000”. Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimento di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio Dott. Persona_2 con studio in Cassano Magnago (VA), si fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi. Attualmente il predetto appartamento è oggetto di locazione e i coniugi percepiscono l'importo mensile di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre spese condominiali a titolo di canone di locazione, nella misura del 50% ciascuno, con accredito sul c/c n. _90049__ , cointestato e in essere presso Intesa San Paolo;
in seguito, al trasferimento dell'immobile alla sig.ra la stessa Pt_2 tratterrà il canone di locazione nella misura del 100% e si assumerà tutte le spese relative alla gestione dello stesso. Sino al predetto trasferimento, le spese condominiali resteranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, oltre al debito pregresso pari ad €. 9.194,51 (Doc. 13), ridotto ad €. 8.194,51 in quanto la sig.ra in data 21/10/2024 ha versato un acconto di €. 1.000,00 (Doc. 14). Pt_2
6. Il debito sussistente, pari ad €. 8.194,51 in capo ad entrambi i coniugi e relativo alle spese condominiali dell'immobile sito in OR (MI), Via degli Artigiani n. 35 verrà sostenuto, da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7. Il sig. a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, Parte_1 sin d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla sig.ra , che accetta senza corresponsione di Parte_2 denaro, la propria quota di proprietà, pari al 33%, dell'unità immobiliare sita in RL (CO), Via F.lli
Campione n. 23. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 30/06/2025, a mezzo di redigendo atto notarile, i cui costi verranno sostenuti dalla parte acquirente. Nello specifico, il sig.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RL (CO), Via Prati n. 33/A si obbliga, sin da ora, a trasferire alla moglie sig.ra (C.F. Parte_2 pagina 3 di 6 ), nata a [...] il [...], e residente in [...]
n. 35, che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 33%, dell'abitazione come meglio di seguito censita: “in comune di PORLEZZA censuario nel complesso residenziale Pt_4 denominato “PLATANO” ed insistente sul terreno distinto con i mappali 1341/b Ha 0.05.20 , 1341/a Ha
0.06.70, l'appartamento sito al piano terreno costituito da soggiorno, cameretta, bagno, atrio e terrazzo non ancora censito nel N.C.E.U. dove è stato introdotto con la scheda presentata all'UTE di Como il 1° settembre
1983 e registrata al n. 112 confinante con area comune, appartamenti di proprietà di terzi, area esclusiva, posto auto n. 8 = 7. Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimenti di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio Dott. con studio in Cassano Magnago (VA), si Persona_2 fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi.
8. Il sig. si accollerà la quota del 100% il debito residuo del mutuo n. 0DM1076544311 contratto Parte_1 con dalla sig.ra e dal figlio di cui all'atto Controparte_1 Parte_2 Persona_1 registrato a Como il 23/12/21 repertorio n.105301 raccolta n. 28845 del Notaio Dott. Persona_3
9. Il sig. si accollerà la quota del 75% del debito residuo del finanziamento n. 0W79025107147 Parte_1 contratto con Intesa Sanpaolo S.p.a. e cointestato tra i coniugi.
10. I coniugi danno atto che il conto tra loro cointestato n.066/437450 è acceso presso la Banca Fideuram e verrà estinto dalla sig.ra Pt_2
Rimarrà aperto il conto cointestato e acceso presso la n. [07041/1000/90049) Controparte_2 in quanto atto al pagamento delle rate del mutuo n. 0DM1076544311 e del finanziamento n.
0W79025107147. Il sig. provvederà a saldare le rate del predetto mutuo qualora il figlio non Parte_1 riuscisse a pagarle e si accollerà formalmente il mutuo, liberando la sig.ra qualora la stessa dovesse Pt_2 acquistare un nuovo immobile con un mutuo.
11. I cavalli e acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, rimarranno in proprietà alla CP_3 Per_4 sig.ra la quale si occuperà in via esclusiva del loro accudimento e mantenimento. Pt_2
12. L'autovettura modello lancia Ypsilon tg. Fk220LM in uso alla sig.ra resterà assegnata in proprietà Pt_2 esclusiva alla stessa e l'autovettura modello Alfa Romeo Giulietta 1600 Tg FE 557SD in uso al sig. resterà in proprietà esclusiva allo stesso così come la Moto Guzzi V7 stone tg. EY41618 Parte_1
13. Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non volersi CP_4
conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_5
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 22/10/1983, in LA (CO),
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA (CO)
(anno 1983, atto n. 5, parte II, Serie A, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
pagina 5 di 6 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (CO).
Così deciso in COMO, il 3.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 6 di 6