TRIB
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/05/2024, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 8984/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 9.5.2024 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8984/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
SCARLATO DARIO MICHELE;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ Parte opponente, preso atto del provvedimento di rettifica depositato dall' con cui l'Ente previdenziale ha rideterminato, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, le sanzioni irrogate con le opposte ordinanze ingiunzione n. OI – 000282113 e n. OI – 000316810, ha depositato le ricevute di avvenuto versamento degli importi di € 1.241,28 ed € 161,69, corrispondenti all'ammontare rideterminato delle sanzioni e delle spese di notifica. CP_ L' ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, pur rilevando che lo stesso è stato eseguito da
[...]
, soggetto diverso dall'opponente, ma obbligato solidale con questo. Org_1
Il pagamento dei predetti importi nell'assegnato termine decorrente dalla data dell'udienza estingue il procedimento (art. 9 comma 6 d.lgs. n. 8/2016), a nulla rilevando che il pagamento sia
1 stato effettuato da un debitore in solido con il ricorrente, atteso che tale pagamento libera gli altri condebitori solidali (art. 1292 c.c.).
Pertanto, il pagamento estingue il procedimento, venendo meno le ordinanze ingiunzione opposte, per cui va dichiarato estinto il procedimento con conseguente cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'esito della lite e tenuto conto che la rideterminazione dell'importo sanzionatorio sulla base della norma sopravvenuta non può essere intesa come riconoscimento delle ragioni avversarie, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento e cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 9.5.2024.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 9.5.2024 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8984/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
SCARLATO DARIO MICHELE;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ Parte opponente, preso atto del provvedimento di rettifica depositato dall' con cui l'Ente previdenziale ha rideterminato, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, le sanzioni irrogate con le opposte ordinanze ingiunzione n. OI – 000282113 e n. OI – 000316810, ha depositato le ricevute di avvenuto versamento degli importi di € 1.241,28 ed € 161,69, corrispondenti all'ammontare rideterminato delle sanzioni e delle spese di notifica. CP_ L' ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, pur rilevando che lo stesso è stato eseguito da
[...]
, soggetto diverso dall'opponente, ma obbligato solidale con questo. Org_1
Il pagamento dei predetti importi nell'assegnato termine decorrente dalla data dell'udienza estingue il procedimento (art. 9 comma 6 d.lgs. n. 8/2016), a nulla rilevando che il pagamento sia
1 stato effettuato da un debitore in solido con il ricorrente, atteso che tale pagamento libera gli altri condebitori solidali (art. 1292 c.c.).
Pertanto, il pagamento estingue il procedimento, venendo meno le ordinanze ingiunzione opposte, per cui va dichiarato estinto il procedimento con conseguente cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'esito della lite e tenuto conto che la rideterminazione dell'importo sanzionatorio sulla base della norma sopravvenuta non può essere intesa come riconoscimento delle ragioni avversarie, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento e cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 9.5.2024.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
2