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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3997/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/06/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3997/2023 , promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA RICORRENTE contro
Controparte_1
-
[...] Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede INTERVENIENTE NECESSARIO ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 13/03/2023, il ricorrente, cittadino del Perù, ha impugnato il provvedimento con ID BO0013294, notificatogli il 04/03/2023, con cui la
[...]
di ha rigettato la domanda Controparte_1 CP_1
di protezione internazionale, negandogli altresì le forme complementari di protezione.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento della in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in via Controparte_1
subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per “casi speciali”. Il non si è costituito né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. Controparte_3
35-bis, comma 8, D.lgs. n. 25/2008.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
2. Il ricorrente, dinanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere cittadino peruviano, nato a [...]; di lingua spagnola e un po' inglese;
di religione cattolica;
di essersi diplomato e di aver iniziato l'università senza terminarla;
di aver lavorato in un'industria di insaccati e in un casinò; di avere in patria i genitori e una sorella;
di mantenere i contatti con la madre e la sorella;
di aver lasciato il Perù il 03/03/2022 e di essere giunto in Italia due giorni dopo;
di essere per la prima volta richiedente di protezione internazionale.
Quanto ai motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio, ha riferito di aver interrotto gli studi per lavorare, dovendo mantenere anche la madre e la sorella;
di aver messo dei soldi da parte e di aver aperto una propria attività; di aver ricevuto minacce ed essere stato vittima di tentativi di estorsione;
di aver deciso di chiudere l'attività; di essere stato minacciato dicendo che avrebbero fatto del male alla famiglia se avesse denunciato;
di aver fatto trasferire la madre e la sorella, di aver venduto l'immobile e di aver deciso di trasferirsi a;
di aver continuato a ricevere minacce e di aver deciso quindi di lasciare Per_1
il Paese e di venire in Italia, dopo aver parlato con il cugino che viveva a CP_1
Il ricorrente, infine, alla base della domanda di protezione internazionale, ha allegato il timore, in caso di rientro in Perù, di essere nuovamente vittima di estorsione o, addirittura, di essere ucciso.
La ha considerato non credibile il racconto e le circostanze riportate non Controparte_1
riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 lett. A,2) della Convenzione di Ginevra e agli artt. 5, 7 e 8
D.lgs. n. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.lgs. n. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1,
D.lgs. n. 286/1998.
3. In sede di ricorso, l'istante ha evidenziato la situazione di insicurezza nel Paese di origine e le continue violazioni dei diritti umani commesse da parte delle Forze dell'ordine; inoltre, ha lamentato un serio e concreto pericolo di danno grave alla vita e all'incolumità; infine, ha sottolineato la presenza di legami familiari in Italia e il suo percorso di inserimento sociale e lavorativo, ritenendo che un eventuale rimpatrio comporterebbe una compromissione del diritto alla vita privata e familiare. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi il 03/06/2025, la difesa del ricorrente ne ha rappresentato l'irreperibilità di fatto, avendo perso da tempo i contatti con il proprio assistito;
pertanto, ha chiesto la decisione allo stato degli atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
4. Preliminarmente, occorre precisare che il claim addotto dal ricorrente in sede di ricorso sarebbe astrattamente riconducibile ad una forma di protezione internazionale. Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda e prima ancora di procedere alla valutazione di credibilità della storia riferita, occorre dare atto della rappresentata condizione di irreperibilità dell'istante.
Al riguardo, giova ricordare che presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, è che il richiedente si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per i cittadini di Paesi terzi, o di sua dimora abituale, per gli apolidi.
Così dispone l'art. 2, lett. d), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva
2004/83/CE). Negli stessi termini la normativa nazionale di attuazione di cui al D.lgs. n. 251/2007, art. 2, lett. e), che definisce «rifugiato» il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In merito alla protezione sussidiaria, viene, invece, in rilievo l'art. 2 lett. g) D.lgs. n. 251 del 2007, il quale definisce «persona ammissibile alla protezione sussidiaria», il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Del resto, negli stessi termini si dispone l'art. 2 lett. f) della Direttiva n. 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva
2004/83/CE). Anche tale disposizione, dunque, seppur con formulazione letterale differente rispetto all'art. 2 lett. e) del D.lgs. n. 251/2007, richiama quale presupposto della protezione internazionale nella forma sussidiaria, la permanenza del richiedente asilo fuori dal territorio del proprio Paese non solo al momento della presentazione della domanda di asilo, ma anche al momento della decisione. In difetto di prova di tale circostanza, la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria non può dunque trovare accoglimento.
Orbene, è evidente come tale presupposto debba sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche della decisione dell'autorità preposta sulla domanda, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 cit., dal momento che il giudizio sulla necessità di protezione deve essere espresso all'attualità (tanto che deve tenere conto anche di eventuali esigenze sorte dopo l'ingresso del richiedente sul territorio, c.d. rifugiato sur place). È altresì evidente che, sebbene l'esame della domanda debba essere svolto in cooperazione con il richiedente e riguardi tutti gli “elementi significativi della domanda” (art. 3, comma 1, cit.), d'altro canto la prova del semplice “fatto” che il ricorrente si trovi fuori dal suo Paese incombe su di lui, per la semplice circostanza che si tratta di un fatto che riguarda la collocazione fisica del ricorrente nello spazio e che può essere data facilmente dal richiedente con ogni mezzo. Sarebbe, invece, eccessivamente gravoso e non giustificato pretendere che sia l'autorità accertante a verificare ove il richiedente si trovi.
Ne consegue, tornando al caso di specie, che, in assenza di prova circa tale elemento essenziale, la domanda di protezione internazionale non possa essere accolta.
5. In merito alla domanda di protezione complementare, deve dirsi che la sua stessa previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo Paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6, dello stesso T.U.I. ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (artt. 19, comma
1.2, nella versione di cui al D.L. n. 130 del 2020 e 19, comma 2, medesimo T.U.I. c.d. divieto di refoulement relativo). Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone, quindi, la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
6. Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente, in caso di sopravvenuta reperibilità, di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale, dovendosi ritenere la sola eventuale futura presenza dello stesso sul territorio un “elemento nuovo” che attiene ad un aspetto essenziale della domanda.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
7. Nulla sulle spese in assenza in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, 03/06/2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/06/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3997/2023 , promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA RICORRENTE contro
Controparte_1
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[...] Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede INTERVENIENTE NECESSARIO ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 13/03/2023, il ricorrente, cittadino del Perù, ha impugnato il provvedimento con ID BO0013294, notificatogli il 04/03/2023, con cui la
[...]
di ha rigettato la domanda Controparte_1 CP_1
di protezione internazionale, negandogli altresì le forme complementari di protezione.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento della in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in via Controparte_1
subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per “casi speciali”. Il non si è costituito né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. Controparte_3
35-bis, comma 8, D.lgs. n. 25/2008.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
2. Il ricorrente, dinanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere cittadino peruviano, nato a [...]; di lingua spagnola e un po' inglese;
di religione cattolica;
di essersi diplomato e di aver iniziato l'università senza terminarla;
di aver lavorato in un'industria di insaccati e in un casinò; di avere in patria i genitori e una sorella;
di mantenere i contatti con la madre e la sorella;
di aver lasciato il Perù il 03/03/2022 e di essere giunto in Italia due giorni dopo;
di essere per la prima volta richiedente di protezione internazionale.
Quanto ai motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio, ha riferito di aver interrotto gli studi per lavorare, dovendo mantenere anche la madre e la sorella;
di aver messo dei soldi da parte e di aver aperto una propria attività; di aver ricevuto minacce ed essere stato vittima di tentativi di estorsione;
di aver deciso di chiudere l'attività; di essere stato minacciato dicendo che avrebbero fatto del male alla famiglia se avesse denunciato;
di aver fatto trasferire la madre e la sorella, di aver venduto l'immobile e di aver deciso di trasferirsi a;
di aver continuato a ricevere minacce e di aver deciso quindi di lasciare Per_1
il Paese e di venire in Italia, dopo aver parlato con il cugino che viveva a CP_1
Il ricorrente, infine, alla base della domanda di protezione internazionale, ha allegato il timore, in caso di rientro in Perù, di essere nuovamente vittima di estorsione o, addirittura, di essere ucciso.
La ha considerato non credibile il racconto e le circostanze riportate non Controparte_1
riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 lett. A,2) della Convenzione di Ginevra e agli artt. 5, 7 e 8
D.lgs. n. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.lgs. n. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1,
D.lgs. n. 286/1998.
3. In sede di ricorso, l'istante ha evidenziato la situazione di insicurezza nel Paese di origine e le continue violazioni dei diritti umani commesse da parte delle Forze dell'ordine; inoltre, ha lamentato un serio e concreto pericolo di danno grave alla vita e all'incolumità; infine, ha sottolineato la presenza di legami familiari in Italia e il suo percorso di inserimento sociale e lavorativo, ritenendo che un eventuale rimpatrio comporterebbe una compromissione del diritto alla vita privata e familiare. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi il 03/06/2025, la difesa del ricorrente ne ha rappresentato l'irreperibilità di fatto, avendo perso da tempo i contatti con il proprio assistito;
pertanto, ha chiesto la decisione allo stato degli atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
4. Preliminarmente, occorre precisare che il claim addotto dal ricorrente in sede di ricorso sarebbe astrattamente riconducibile ad una forma di protezione internazionale. Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda e prima ancora di procedere alla valutazione di credibilità della storia riferita, occorre dare atto della rappresentata condizione di irreperibilità dell'istante.
Al riguardo, giova ricordare che presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, è che il richiedente si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per i cittadini di Paesi terzi, o di sua dimora abituale, per gli apolidi.
Così dispone l'art. 2, lett. d), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva
2004/83/CE). Negli stessi termini la normativa nazionale di attuazione di cui al D.lgs. n. 251/2007, art. 2, lett. e), che definisce «rifugiato» il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In merito alla protezione sussidiaria, viene, invece, in rilievo l'art. 2 lett. g) D.lgs. n. 251 del 2007, il quale definisce «persona ammissibile alla protezione sussidiaria», il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Del resto, negli stessi termini si dispone l'art. 2 lett. f) della Direttiva n. 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva
2004/83/CE). Anche tale disposizione, dunque, seppur con formulazione letterale differente rispetto all'art. 2 lett. e) del D.lgs. n. 251/2007, richiama quale presupposto della protezione internazionale nella forma sussidiaria, la permanenza del richiedente asilo fuori dal territorio del proprio Paese non solo al momento della presentazione della domanda di asilo, ma anche al momento della decisione. In difetto di prova di tale circostanza, la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria non può dunque trovare accoglimento.
Orbene, è evidente come tale presupposto debba sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche della decisione dell'autorità preposta sulla domanda, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 cit., dal momento che il giudizio sulla necessità di protezione deve essere espresso all'attualità (tanto che deve tenere conto anche di eventuali esigenze sorte dopo l'ingresso del richiedente sul territorio, c.d. rifugiato sur place). È altresì evidente che, sebbene l'esame della domanda debba essere svolto in cooperazione con il richiedente e riguardi tutti gli “elementi significativi della domanda” (art. 3, comma 1, cit.), d'altro canto la prova del semplice “fatto” che il ricorrente si trovi fuori dal suo Paese incombe su di lui, per la semplice circostanza che si tratta di un fatto che riguarda la collocazione fisica del ricorrente nello spazio e che può essere data facilmente dal richiedente con ogni mezzo. Sarebbe, invece, eccessivamente gravoso e non giustificato pretendere che sia l'autorità accertante a verificare ove il richiedente si trovi.
Ne consegue, tornando al caso di specie, che, in assenza di prova circa tale elemento essenziale, la domanda di protezione internazionale non possa essere accolta.
5. In merito alla domanda di protezione complementare, deve dirsi che la sua stessa previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo Paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6, dello stesso T.U.I. ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (artt. 19, comma
1.2, nella versione di cui al D.L. n. 130 del 2020 e 19, comma 2, medesimo T.U.I. c.d. divieto di refoulement relativo). Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone, quindi, la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
6. Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente, in caso di sopravvenuta reperibilità, di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale, dovendosi ritenere la sola eventuale futura presenza dello stesso sul territorio un “elemento nuovo” che attiene ad un aspetto essenziale della domanda.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
7. Nulla sulle spese in assenza in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, 03/06/2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti