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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 336 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato impugnava la nota di Parte_1 CP_1 recupero prestazioni (DS agricola/ANF) riferite al 2011, allegando l'avvenuto svolgimento di 102 giornate e l'originaria iscrizione in elenco. Si costituiva l' eccependo la decadenza sostanziale ex art. 22 d.l.
3.2.1970 n. 7, in quanto CP_1 la cancellazione sarebbe stata pubblicata telematicamente nel secondo elenco nominativo trimestrale 2014 (15–30.09.2014). Con successivo deposito, in atti è stato prodotto il frontespizio del “Secondo elenco nominativo trimestrale 2014” del , recante: a) l'attestazione di pubblicazione sul sito Parte_2
dal 15/09/2014 al 30/09/2014; b) l'indicazione del Direttore della Sede CP_1 provinciale con firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, d.lgs
39/1993.
Diritto
È ius receptum che, in materia di elenchi agricoli, l'art. 38, commi 6–7, d.l.
98/2011 (conv. l. 111/2011) legittima la pubblicazione telematica sul sito CP_1 come forma di notifica legale dei provvedimenti di iscrizione/variazione, dalla quale decorre il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 7/1970
(decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio). La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità su tale meccanismo di conoscibilità, riconoscendone l'idoneità a garantire difesa e certezza.
La Cassazione ha ribadito che la pubblicazione on-line degli elenchi trimestrali è sufficiente a far decorrere la decadenza;
ove l' documenti CP_1 periodo di pubblicazione e provenienza, il termine corre e l'azione proposta oltre i
120 giorni è improcedibile/decaduta. (V., tra le molte, ricostruzioni e massime recenti).
Nel caso di specie, la produzione del frontespizio ufficiale del “Secondo elenco nominativo trimestrale 2014” attesta: (i) la finestra di pubblicazione telematica 15–30 settembre 2014; (ii) l'indicazione del Direttore con sostituzione di firma a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, d.lgs 39/1993; (iii) la natura di notifica ai lavoratori interessati “per la durata di giorni 15”. Tali elementi soddisfano l'onere probatorio sull'an e quando della pubblicazione e quindi sul dies a quo della decadenza.
Quanto all'efficacia probatoria del documento informatico/stampa, la giurisprudenza richiede che il disconoscimento ex art. 2712 c.c. sia tempestivo, chiaro e circostanziato;
in difetto, la riproduzione conserva piena valenza (o, al più, degrada a presunzione semplice ma idonea, se corroborata). Nel caso in esame non risultano allegati elementi specifici idonei a sovvertire l'attestazione
. CP_1
Conclusione – Poiché il ricorso è stato proposto oltre 120 giorni dalla pubblicazione (15–30.09.2014), l'eccezione di decadenza dell' è fondata. CP_1
L'accertata decadenza sostanziale preclude l'esame del merito (indebito, reiscrizione, restituzioni), dovendo il ricorso essere definito in rito. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va esonero dal pagamento delle spese del giudizio, avuto riguardo anche alla natura della questione e all'evoluzione giurisprudenziale. In subordine, sussistono comunque i presupposti per la compensazione integrale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro
: Pt_1 CP_1
1. Dichiara la decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 dall'azione proposta, per effetto della pubblicazione telematica del “Secondo elenco nominativo trimestrale 2014” (finestra 15–30 settembre 2014) recante notifica ai sensi dell'art. 38, commi 6–7, d.l. 98/2011;
2. Per l'effetto, rigetta il ricorso di;
Parte_1
3. Nulla spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Patti 09/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo