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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Michele SPINA che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge per giungere ad un giudizio di assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. lette le conclusioni della parte civile costituita MA PISACANE, che a mezzo del proprio difensore ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/05/2020 la Corte di appello di Venezia ha pienamente confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso, pronunciata in data 11/05/2021, ad esito di giudizio abbreviato, per i reati ascritti al D'IA GE (capo a) art. 527, comma primo e secondo cod. pen.; capo b) art. 612-bis, commi primo e secondo, cod. pen. e art. 61, n. 1, cod. pen.; capo c) artt. 81 cpv, 582, 585, 576, n. 1 e 5, 577, comma secondo, e art. 61 n. 11-quinquies cod. pen.; capo d) artt. 628 e 61 n. 2 e 11-quinquies cod. pen.), che veniva conseguentemente condannato alla pena di giustizia.
2. D'IA GE ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perch\u00e9 manifestamente illogica nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie, oltre che delle risultanze in atti;
la difesa nell'ambito dello stesso motivo ha, inoltre, cumulativamente, dedotto travisamento del fatto, difetto di motivazione in ordine alle censure mosse dalla difesa, carenza di prova, inattendibilit\u00e0 della parte offesa, contraddittoriet\u00e0 e mancanza sia di motivazione che di autonomo giudizio con riguardo all'affermazione di responsabilit\u00e0; quanto ai capi a) b) c) mancanza della prova della sussistenza dei fatti contestati;
la Corte di appello si \u00e8 basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che non hanno alcuna linearit\u00e0, ed ha reso sul punto un giudizio superficiale ed erroneo, senza adeguatamente prendere in considerazione le istanze della difesa e senza tenere conto di una prova risolutiva rappresentata dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Scorze'.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso \u00e8 stata dedotta violazione di legge per mancata assoluzione del ricorrente dall'imputazione ascritta e, comunque per mancata derubricazione dei reati ascritti in reati pi\u00f9 favorevoli;
i capi a) e b) si basano su due soli episodi, non \u00e8 stata raggiunta la prova della condotta oggetto di imputazione;
il capo c) riguarda episodi slegati tra loro oltre ad essere assente l'evento della fattispecie contestata;
il capo d), in totale assenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, poteva al massimo essere riqualificato come violenza privata.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso \u00e8 stata dedotta violazione di legge quanto alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti;
non si \u00e8 tenuto conto del fatto che il D'IA era un militare e aveva un ottimo curriculum professionale, oltre che totalmente incensurato;
non \u00e8 stata posta in essere una consulenza psicologica per valutare se nel momento in cui era preso da stato d'ira a causa della sua gelosia lo stesso fosse capace di intendere e di volere.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso \u00e8 stata dedotta violazione di legge in ordine alla statuizioni civili, lamentando i'eccessiva onerosit\u00e0 della provvisionale immediatamente esecutiva in mancanza di prova quanto al danno subito, con conseguente lacuna motivazionale sul punto 2 v4L 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile perch\u00e9 proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilit\u00e0 del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.
3. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, gi\u00e0 proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimit\u00e0, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non pu\u00f2 essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilit\u00e0 in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificit\u00e0 dei motivi proposti . In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificit\u00e0 del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericit\u00e0, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificit\u00e0, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilit\u00e0 (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Si deve, inoltre osservare, come i motivi proposti si caratterizzino per il loro essere del tutto sovrapponibili, e reiterativi, dei motivi proposti in sede di appello. 3 gt- Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale \u00e8 inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilit\u00e0 delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericit\u00e0 delle doglianze che, cos\u00ec prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicit\u00e0 della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericit\u00e0 ed aspecificit\u00e0 delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa, nel riproporre le argomentazioni in tema di inattendibilit\u00e0 della persona offesa, oltre ad una serie di censure cumulativamente articolate, che vanno dal non meglio precisato travisamento del fatto, alla mancanza di prova sulla sussistenza dei fatti contestati, nel ritenere ricorrente un giudizio superficiale ed erroneo non si \u00e8 confrontata compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado, in modo logico, persuasivo e del tutto privo di aporie. Occorre, inoltre, sottolineare che \u00e8 preclusa alla Corte di cassazione la possibilit\u00e0 di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilit\u00e0 delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ci\u00f2 consegue, come emergente dal motivo in esame, l'inammissibilit\u00e0 di tutte le doglianze che criticano la persuasivit\u00e0, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualit\u00e0, la stessa illogicit\u00e0 quando non manifesta, cos\u00ec come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilit\u00e0, della credibilit\u00e0, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ci\u00f2 una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. \"doppia conforme\", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).Nel contempo, il giudice di appello non \u00e8 tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimit\u00e0, non \u00e8 censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Curr\u00f2, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).
4.1. Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento a modi e tempi delle plurime e violente condotte poste in essere dal D'IA, all'intenzionalit\u00e0 evidente, all'oggettivo riscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sia in considerazione di inequivoche acquisizioni documentali (certificazione medica che evidenziava le lesioni non lievi con prognosi di 30 giorni e materiale fotografico), che in relazione all'esito della prova testimoniale (testi PI NN, GA MA RA, ZO RC, ZO AR), con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede in termini assolutamente corrispondenti ai motivi di appello. La Corte di appello difatti evidenzia, in modo conforme al giudice di primo grado, tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa e li considera esplicitamente, giungendo ad una ricostruzione probatoria logicamente articolata e persuasiva, richiamando anche elementi ulteriori estremamente significativi (come la annotazione di PG dei Carabinieri di Mogliano Veneto che attestavano la presenza di una ecchimosi sull'occhio destro;
i dati obiettivi acquisiti agli atti ed emergenti dai diversi verbali di s.i.t., una serie di comportamenti, oggettivamente percepiti anche da soggetti terzi, che determinavano un evidente stato d'ansia nella persona offesa e la necessit\u00e0 per la stessa d mutare le proprie abitudini di vita). Il giudice di secondo grado ha anche motivatamente considerato l'esito, richiamato dalla difesa, dell'accertamento effettuato dai Carabineri di Scorz\u00e8, in modo logico ed argomentato. Il ricorrente sul punto si limita a riproporre una lettura parcellizzata e di parte del merito non consentita in questa sede.
4.2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso dove, ancora una volta, emerge la volont\u00e0 del ricorrente di proporre una lettura alternativa del merito per giungere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato ai capi a) e b) della rubrica, che lungi dal rappresentare due soli episodi come affermato dalla difesa sono stati diversamente valutati dalla Corte di appello nella ricostruzione di plurimi comportamenti a carattere vessatorio e violento posti in essere nei confronti della persona offesa, in senso conforme al giudice di primo grado, al fine di rilevare la continuit\u00e0 della condotta posta in essere, la pervasivit\u00e0 della stessa, la sostanziale limitazione della libert\u00e0 di locomozione e lo stato d'ansia conseguente in capo alla persona offesa. Nello stesso senso devono essere ritenute infondate le censure relative al capo c) della rubrica, quanto alla rapina subita dalla PI avente ad oggetto il telefono cellulare della stessa. Ricorre sul punto una motivazione specifica, analitica e puntuale, con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al momento in cui la persona offesa veniva lasciata al pronto soccorso ed il ricorrente si allontanava senza neanche assisterla, dopo che averle inferto lesioni e provocato danni, portandosi via il suo telefono cellulare. Il tema poi della capacit\u00e0 di intendere e di volere al momento del fatto non \u00e8 mai stato posto in precedenza con motivo esplicito e congruamente articolato con allegazioni, sicch\u00e9 deve essere all'evidenza essere considerato inammissibile, in quanto la mancata proposizione del motivo determina una evidente interruzione della catena devolutiva. Valgono anche in questo caso i principi enunciati in precedenza ai punti 4 e 4.1. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge quanto alla dosimetria della pena, con particolare riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso il motivo omette di confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte di appello, che ha dato conto della scelta effettuata con commisurazione della pena nel minimo edittale previsto. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive. Difatti, il mancato riconoscimento delle generiche pu\u00f2 essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il dl. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
4.4. Anche il quarto motivo di ricorso \u00e8 manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale la decisione relativa alla liquidazione di una provvisionale quale conseguenza dell'accertata responsabilit\u00e0 per i delitti ascritti non \u00e8 impugnabile in questa sede. Questa Corte ha di fatti ripetutamente affermato che non \u00e8 impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02 da ultimo tra le molte in senso conforme).
5. All'inammissibilit\u00e0 dell'impugnazione proposta dal D'IA segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonch\u00e9, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos\u00ec equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PI MA, che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imput"], "relatore": ["MINUTILLO TURTUR MARZIA"], "presidente": ["IMPERIALI LUCIANO"], "decision_date": "2023-01-23", "hearing_date": "2022-10-28", "short_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.02681 del 23/01/2023", "long_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.02681 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:02681PEN), udienza del 28/10/2022,Presidente
IMPERIALI LUCIANO
Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:02681PEN", "session_full_name": "seconda", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230123/snpen@s20@a2023@n02681@tS.clean.pdf"}
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Michele SPINA che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge per giungere ad un giudizio di assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. lette le conclusioni della parte civile costituita MA PISACANE, che a mezzo del proprio difensore ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/05/2020 la Corte di appello di Venezia ha pienamente confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso, pronunciata in data 11/05/2021, ad esito di giudizio abbreviato, per i reati ascritti al D'IA GE (capo a) art. 527, comma primo e secondo cod. pen.; capo b) art. 612-bis, commi primo e secondo, cod. pen. e art. 61, n. 1, cod. pen.; capo c) artt. 81 cpv, 582, 585, 576, n. 1 e 5, 577, comma secondo, e art. 61 n. 11-quinquies cod. pen.; capo d) artt. 628 e 61 n. 2 e 11-quinquies cod. pen.), che veniva conseguentemente condannato alla pena di giustizia.
2. D'IA GE ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perch\u00e9 manifestamente illogica nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie, oltre che delle risultanze in atti;
la difesa nell'ambito dello stesso motivo ha, inoltre, cumulativamente, dedotto travisamento del fatto, difetto di motivazione in ordine alle censure mosse dalla difesa, carenza di prova, inattendibilit\u00e0 della parte offesa, contraddittoriet\u00e0 e mancanza sia di motivazione che di autonomo giudizio con riguardo all'affermazione di responsabilit\u00e0; quanto ai capi a) b) c) mancanza della prova della sussistenza dei fatti contestati;
la Corte di appello si \u00e8 basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che non hanno alcuna linearit\u00e0, ed ha reso sul punto un giudizio superficiale ed erroneo, senza adeguatamente prendere in considerazione le istanze della difesa e senza tenere conto di una prova risolutiva rappresentata dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Scorze'.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso \u00e8 stata dedotta violazione di legge per mancata assoluzione del ricorrente dall'imputazione ascritta e, comunque per mancata derubricazione dei reati ascritti in reati pi\u00f9 favorevoli;
i capi a) e b) si basano su due soli episodi, non \u00e8 stata raggiunta la prova della condotta oggetto di imputazione;
il capo c) riguarda episodi slegati tra loro oltre ad essere assente l'evento della fattispecie contestata;
il capo d), in totale assenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, poteva al massimo essere riqualificato come violenza privata.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso \u00e8 stata dedotta violazione di legge quanto alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti;
non si \u00e8 tenuto conto del fatto che il D'IA era un militare e aveva un ottimo curriculum professionale, oltre che totalmente incensurato;
non \u00e8 stata posta in essere una consulenza psicologica per valutare se nel momento in cui era preso da stato d'ira a causa della sua gelosia lo stesso fosse capace di intendere e di volere.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso \u00e8 stata dedotta violazione di legge in ordine alla statuizioni civili, lamentando i'eccessiva onerosit\u00e0 della provvisionale immediatamente esecutiva in mancanza di prova quanto al danno subito, con conseguente lacuna motivazionale sul punto 2 v4L 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile perch\u00e9 proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilit\u00e0 del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.
3. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, gi\u00e0 proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimit\u00e0, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non pu\u00f2 essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilit\u00e0 in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificit\u00e0 dei motivi proposti . In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificit\u00e0 del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericit\u00e0, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificit\u00e0, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilit\u00e0 (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Si deve, inoltre osservare, come i motivi proposti si caratterizzino per il loro essere del tutto sovrapponibili, e reiterativi, dei motivi proposti in sede di appello. 3 gt- Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale \u00e8 inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilit\u00e0 delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericit\u00e0 delle doglianze che, cos\u00ec prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicit\u00e0 della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericit\u00e0 ed aspecificit\u00e0 delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa, nel riproporre le argomentazioni in tema di inattendibilit\u00e0 della persona offesa, oltre ad una serie di censure cumulativamente articolate, che vanno dal non meglio precisato travisamento del fatto, alla mancanza di prova sulla sussistenza dei fatti contestati, nel ritenere ricorrente un giudizio superficiale ed erroneo non si \u00e8 confrontata compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado, in modo logico, persuasivo e del tutto privo di aporie. Occorre, inoltre, sottolineare che \u00e8 preclusa alla Corte di cassazione la possibilit\u00e0 di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilit\u00e0 delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ci\u00f2 consegue, come emergente dal motivo in esame, l'inammissibilit\u00e0 di tutte le doglianze che criticano la persuasivit\u00e0, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualit\u00e0, la stessa illogicit\u00e0 quando non manifesta, cos\u00ec come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilit\u00e0, della credibilit\u00e0, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ci\u00f2 una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. \"doppia conforme\", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).Nel contempo, il giudice di appello non \u00e8 tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimit\u00e0, non \u00e8 censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Curr\u00f2, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).
4.1. Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento a modi e tempi delle plurime e violente condotte poste in essere dal D'IA, all'intenzionalit\u00e0 evidente, all'oggettivo riscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sia in considerazione di inequivoche acquisizioni documentali (certificazione medica che evidenziava le lesioni non lievi con prognosi di 30 giorni e materiale fotografico), che in relazione all'esito della prova testimoniale (testi PI NN, GA MA RA, ZO RC, ZO AR), con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede in termini assolutamente corrispondenti ai motivi di appello. La Corte di appello difatti evidenzia, in modo conforme al giudice di primo grado, tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa e li considera esplicitamente, giungendo ad una ricostruzione probatoria logicamente articolata e persuasiva, richiamando anche elementi ulteriori estremamente significativi (come la annotazione di PG dei Carabinieri di Mogliano Veneto che attestavano la presenza di una ecchimosi sull'occhio destro;
i dati obiettivi acquisiti agli atti ed emergenti dai diversi verbali di s.i.t., una serie di comportamenti, oggettivamente percepiti anche da soggetti terzi, che determinavano un evidente stato d'ansia nella persona offesa e la necessit\u00e0 per la stessa d mutare le proprie abitudini di vita). Il giudice di secondo grado ha anche motivatamente considerato l'esito, richiamato dalla difesa, dell'accertamento effettuato dai Carabineri di Scorz\u00e8, in modo logico ed argomentato. Il ricorrente sul punto si limita a riproporre una lettura parcellizzata e di parte del merito non consentita in questa sede.
4.2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso dove, ancora una volta, emerge la volont\u00e0 del ricorrente di proporre una lettura alternativa del merito per giungere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato ai capi a) e b) della rubrica, che lungi dal rappresentare due soli episodi come affermato dalla difesa sono stati diversamente valutati dalla Corte di appello nella ricostruzione di plurimi comportamenti a carattere vessatorio e violento posti in essere nei confronti della persona offesa, in senso conforme al giudice di primo grado, al fine di rilevare la continuit\u00e0 della condotta posta in essere, la pervasivit\u00e0 della stessa, la sostanziale limitazione della libert\u00e0 di locomozione e lo stato d'ansia conseguente in capo alla persona offesa. Nello stesso senso devono essere ritenute infondate le censure relative al capo c) della rubrica, quanto alla rapina subita dalla PI avente ad oggetto il telefono cellulare della stessa. Ricorre sul punto una motivazione specifica, analitica e puntuale, con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al momento in cui la persona offesa veniva lasciata al pronto soccorso ed il ricorrente si allontanava senza neanche assisterla, dopo che averle inferto lesioni e provocato danni, portandosi via il suo telefono cellulare. Il tema poi della capacit\u00e0 di intendere e di volere al momento del fatto non \u00e8 mai stato posto in precedenza con motivo esplicito e congruamente articolato con allegazioni, sicch\u00e9 deve essere all'evidenza essere considerato inammissibile, in quanto la mancata proposizione del motivo determina una evidente interruzione della catena devolutiva. Valgono anche in questo caso i principi enunciati in precedenza ai punti 4 e 4.1. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge quanto alla dosimetria della pena, con particolare riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso il motivo omette di confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte di appello, che ha dato conto della scelta effettuata con commisurazione della pena nel minimo edittale previsto. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive. Difatti, il mancato riconoscimento delle generiche pu\u00f2 essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il dl. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
4.4. Anche il quarto motivo di ricorso \u00e8 manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale la decisione relativa alla liquidazione di una provvisionale quale conseguenza dell'accertata responsabilit\u00e0 per i delitti ascritti non \u00e8 impugnabile in questa sede. Questa Corte ha di fatti ripetutamente affermato che non \u00e8 impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02 da ultimo tra le molte in senso conforme).
5. All'inammissibilit\u00e0 dell'impugnazione proposta dal D'IA segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonch\u00e9, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos\u00ec equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PI MA, che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imput"], "relatore": ["MINUTILLO TURTUR MARZIA"], "presidente": ["IMPERIALI LUCIANO"], "decision_date": "2023-01-23", "hearing_date": "2022-10-28", "short_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.02681 del 23/01/2023", "long_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.02681 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:02681PEN), udienza del 28/10/2022,Presidente
IMPERIALI LUCIANO
Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:02681PEN", "session_full_name": "seconda", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230123/snpen@s20@a2023@n02681@tS.clean.pdf"}