Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14779 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
947-79 /03 REPUBBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE радан ика Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dornica Dott. Mario Presidente R.G.N. 20150/00 SPADONE Cron. 25868 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 3548 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud.29/04/03 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NINO MARTOGLIO 43, presso lo studio dell'avvocato ROSARIA CIPULLO, difeso dall'avvocato ANTIMO CAPPELLO, giusta delega in atti;
т и - ricorrente в contro е DI ZO GH, elettivamente domiciliata in ROMA ч VIA PILO ALBERTELLI 15, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DE CESARE, difesa dall'avvocato FRANCESCO DE CESARE, giusta delega in atti;
2003
- controricorrente -
÷ avverso la sentenza n. 743/00 del Tribunale di SANTA 703 -1- MARIA CAPUA VETERE, depositata il 03/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto. Ливий -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, decidendo sull'appello proposto da IT Di NZ avverso la sentenza con la quale il Pretore di S. Maria Capua Vetere aveva rigettata la domanda M di pagamento della somma di L.
4.746.000 proposta dalla Di NZ, con atto di citazione notificato il 10.2.1991, nei confronti di CA VO, con sentenza in data 3 marzo 2000, ha accolto la domanda proposta dalla Di NZ. Il giudice d'appello ritiene che con la prova per testi espletatasi in primo grado sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta fornitura di latte bovino dall'agosto al 16 ottobre 1990, in relazione alla quale la Di NZ propose la domanda di pagamento, e che l'ingiustificata comparizione del т VO a rendere l'interrogatorio formale е в deferitogli consenta di ritenere per ammessi i и quantitativi di latte forniti, così come risultanti -- Ч dalle schede giornaliere prodotte in giudizio dall'attrice. Quanto al prezzo, il Tribunale osserva che dalla Di NZ corrisponde al quello richiesto bregzo quelle praticato dalle parti con riferimento a precedenti forniture. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il VO, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Di NZ. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura la falsasentenza impugnata per violazione e applicazione dell'art. 2697 cod. civ., adducendo che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato dall'attrice non può ritenersi assolto dalla stessa, poiché le deposizioni testimoniali valorizzate dal giudice d'appello erano "generiche e prive di riscontri o di elementi certi". In particolare chiarisce il ricorrente mancata la prova sull'effettiva fornitura di latte nel periodo contestato, sulla quantità di latte fornito e sul prezzo concordato, non potendo, al т а riguardo, ritenersi probanti le schede prodotte в и dall'attrice, facilmente alterabili dalla stessa, ч che ne aveva la disponibilità, e prive di autenticità. Né le lacune probatorie potevano essere colmante facendo ricorso al mancato interrogatorio formale di esso convenuto, poiché la condotta processuale del convenuto può essere utilizzata solo se l'attore abbia adempiuto al 4 proprio onere probatorio. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, al riguardo, valgono le censure esposte sub 1°). Il ricorso va rigettato, risultando inammissibile le censure formulate. Per vero, a fronte di una motivazione che, esaminata ciascuna fonte di prova, dà contezza, con valutazioni e considerazioni immuni da vizi giuridici e caratterizzate da evidente logicità, della forza probante delle deposizioni testimoniali valorizzate e delle schede giornaliere prodotte dall'attrice nonché del valore di "ficta confessio" riconoscibile all'ingiustificato mancato inter- т rogatorio formale del convenuto, il ricorrente si и в и limita ad opporre una pretesa genericità delle Ч deposizioni testimoniali, senza supportare la censura con argomenti idonei a dimostrarne la fondatezza, ad evidenziare l'unilaterale trascurando di predisposizione delle schede, considerare che a tale fonte di prova il Tribunale ha riconosciuto concorrente attendibilità anche in base alla considerazione che i dati riportati nelle 5 schede corrispondevano ai non contestati quantitativi di latte forniti nei mesi precedenti nonché a contestare laal periodo controverso, legittimità del ricorso alla "ficta confessio", non avvedendosi che correttamente la sentenza impugnata al mancato interrogatorio attribuisce, così come civ., funzione vuole l'art. 232 cod. proc. meramente integrativa delle altre risultanze probatorie valorizzate. che,Pertanto, la genericità delle censure, peraltro, non tengono conto della reale motivazione resa dal Tribunale, è causa della loro inammissibilità. Secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le т spese del giudizio di legittimità, liquidate come е ив da dispositivo. р
P.Q.M.
п La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le ☑ che liquida inspese del presente giudizio, complessivi euro 591,00, di cui euro 91,00 per esborsi ed euro 500,00 per onorari di difesa, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge. Così deciso in Roma, addì 29 aprile 2003, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile. Il Turidunte Il Bulatore extensce SP IT IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Lelezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 OTT. 2003. Roma IL CANCELLIERE C1 7