Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
È legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, a richiesta del pubblico ministero, di una informativa Interpol nella quale siano segnalati vari passaggi di una persona alla frontiera tra due Nazioni straniere (nella specie Polonia e Bielorussia), rilevati dall'Autorità di confine di uno dei due Stati, in quanto essa appartiene al novero degli atti amministrativi, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale, che come tali non sono sottoposti al regime proprio delle rogatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2010, n. 32623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32623 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
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32623/ 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.2311/000
- Presidente - Dott. ANTONIO ESPOSITO
- Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI N. 42099/2009
- Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO
- Consigliere - Dott. ANTONIO MANNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CC OL N. IL 09/05/1960
avverso la sentenza n. 490/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 21/09/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. che ha concluso per Giuseffe volle UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. to del ricordoilige to
Udito, per la parte civile, l'Avvo Ecest Jordiallo in fortitutione dell' Aw. So Udit i difensor Avv.Bo gulf be ASRCULATION: F...мое To furco doslici che reliede l'a le лисиб аев Гембей его
CC OL, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza
21.9.2009 con la quale la Corte di Appello di Torino, confermando la decisione del giudice di primo grado lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali (escluso il delitto di ricettazione dell'autovettura AR14CB584EE), per la violazione degli artt. 81 cpv, 642 CP revocando sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza 25.1.1999 del Tribunale di Torino, e disponendo altresì alla rifusione dei danni patiti dalle parti civili costituite.
Va necessariamente premesso in fatto che: "giudicato con il rito ordinario e stanti le
-
declaratorie di non doversi procedere nei confronti di CC OL in relazione ai reati dal medesimo commessi in concorso con PI EP e AS DI, per intervenuta prescrizione (coimputati assolti per lo stesso motivo dai reati loro singolarmente ascritti) nonché di non doversi procedere per la sopravvenuta remissione di querela in ordine i reati commessi in concorso con RI IZ, MO GI,
IA EP e disposta ex art. 521 cpp, la trasmissione degli atti all'Ufficio el
Pubblico Ministero in ordine al fatto avente ad oggetto la autovettura Alfa Romeo 147 tg
CB584EE e già sottratta in data 9.10.2002 in Torino a AS EN ed introdotta dall'imputato in Bielorussia attraverso il valico di frontiera polacco di Slawatycze
-il
CC OL, con sentenza 18.7.2008 del Tribunale di Torino, è stato riconosciuto colpevole di quattro fatti di simulazione di reato ex art, 367 cp e di quattro fatti di frode a compagnie di assicurazione avendo egli agito in concorso con IANI GI,
PA AN, EL LO IZ, OL CE, avendo, più precisamente rivestito il ruolo di "corriere, ossia di autista di svariate autovetture che, personalmente e previo accordo con i suddetti coimputati che ne avevano la disponibilità e gliele affidavano, egli aveva provveduto a trasferire all'estero (Bielorussia) facendo quindi ritorno in Italia, con altri mezzi, in attesa che i detti coimputati inoltrassero una falsa denuncia di furto ed ottenessero dalle rispettive compagnie di assicurazione il relativo
(indebito) risarcimento del danno."
L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato si fonda sull'accertato passaggio della frontiera polacco-bielorussa da parte del CC OL e sull'accertato passaggio del confine polacco per altre undici volte tra il 27.10.2001 e il 5.10.2002, sempre alla guida di autovetture di grossa e media cilindrata delle quali, alcuni giorni dopo veniva denunciato il furto.
La prova dei suddetti passaggi veniva comprovata dalla segnalazione in lingua inglese
23.10.2002 trasmessa via fax dall'Ufficio Interpol di Varsavia al collaterale ufficio di Roma.
Tale appunto, previa sua traduzione in lingua italiana è stato acquisto al fascicolo per il dibattimento a richiesta dell'Ufficio del Pubblico Ministero. Sulla scorta di detta documentazione, nonché di ulteriori elementi di prova quali: a) l'accertato (dalla polizia di frontiera) rientro del CC in Italia;
b) il passaggio dello stesso imputato attraverso il confine Austriaco di Predil il 28.2.2002 alla guida della autovettura Mercedes CLK 320 tg.
AP642XH di proprietà di AN EP (che in data 16.2.2002 ne denunciava il furto); c) dichiarazioni confessorie rese da EL LO e OL CE, l'imputato veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il delitto di cui all'art. 642 CP elevato in ragione di mesi sei di reclusione, in virtù della continuazione, per ciascuno degli altri tre analoghi reati e di ulteriori 15 giorni per ciascuno degli altri quattro reati di simulazione (ex art. 367 cp) e così alla complessiva pena di anni cinque di reclusione.
Con i motivi appello la difesa dell' imputato ha coltivano, fra gli altri, l' eccezione processuale già sostenuta nel corso del giudizio di primo grado, incentrata sulla inesistenza della prova certa relativamente all'avvenuto passaggio del prevenuto attraverso la frontiera polacca alla guida delle autovetture di cui al capo di imputazione, perché collegata all' acquisizione illegittima della relazione Interpol 23.10.2002 trattandosi di atto priva della natura di mero atto "amministrativo", ma di vero e proprio accertamento di polizia giudiziaria volto al contrasto del traffico illegale di autovetture di grossa cilindrata attraverso le frontiere dell'Est. Nel gravame di appello la difesa dell'imputato sosteneva che gli atti in atti in questione: a) non potevano che essere acquisiti se non attraverso una rogatoria internazionale;
b) avevano natura di informative di polizia giudiziaria;
c) non potevano essere utilizzabili attesa la preclusione di cui agli artt. 431 lett. d) e 729 cpp.
La Corte d'Appello di Torino, con la decisione oggi impugnata, confermando la decisione di primo grado, in relazione al suddetto specifico motivo lo respingeva, affermando: 1)
l'irrilevanza della ragione per la quale l'Autorità di sicurezza Polocca avesse ritenuto di procedere alla rilevazione del dato di passaggio di autoveicoli attraverso la propri frontiera;
2) l'attività di accertamento consisteva nella rilevazione generica ed indifferenziata di utenti di veicoli transitanti attraverso i valichi di frontiera;
3) la registrazione dei passaggi di frontiera prescindeva da qualsivoglia indagine di polizia giudiziaria;
4) l' assoluta irrilevanza degli accertamenti e degli atti compiuti in relazione al controllo dell'11.10.2002, perché attinente a vicenda estranea al presente procedimento, per la quale vi era stata trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero, tale comunque da non mutare la natura di accertamento amministrativo dell'atto
Con l'odierno ricorso, la difesa dell'imputato ripropone la medesima questione processuale affermando che la tesi della Corte territoriale non è condivisibile per le seguenti ragioni: 1) l'attività di accertamento da parte dell' Autorità Polacca fu particolarmente penetrante, perchè volta ad accertare la commissione di reati e la individuazione dei relativi autori;
2) la funzione della polizia giudiziaria è quella di prendere notizia dei reati (art. 55 cpp) e di raccoglierne le prove (art. 347 cpp); 3) sicuramente hanno natura di polizia giudiziaria le attività dirette all'identificazione dell'imputato i controlli sulla utenza telefonica e l' acquisizione di dichiarazioni da parte della Autorità Polacca: 4) la circostanza che la Autorità polacca abbia consegnato ad una agenzia di investigazione privata il compito della rielaborazione dei dati acquisiti non comporta l'esclusione della natura di accertamento di polizia giudiziaria propria dell'atto;
5) il testimone TT ha affermato che l'attività di registrazione dei passaggi alla frontiera polacca "nasceva nell'ambito del contrasto di diversi traffici che si verificavano
(...) presso le frontiere polacche (....) lo spunto prende sempre dall'attività di polizia di quel
Paese, normale attività di polizia": 6) la tesi del Corte d'Appello contrasta con il disposto dell'art. 78 cpp avendo omesso di considerare che, qualora gli accertamenti in questione avessero carattere amministrativo, l'atto doveva essere acquisito solo attraverso le forme di cui all'art. 431 lett. d) ed f) cpp.
Il ricorso proposto appare di contenuto confuso non deducendo in modo chiaro ed inequivoco le ragioni per le quali ritenga la decisione della Corte territoriale censurabile nella presente sede.
Il ricorrente dichiara di denunciare la violazione degli artt. 431 cpp, 729 cpp, 78 disp. Att. cpp ai sensi dell'art. 606 I^ comma lett. B) cpp. La censura, nella sua sostanza è del tutto eccentrica rispetto al contenuto della previsione normativa dell'art. 606 cpp richiamata.
L' erronea applicazione della legge penale cui fa riferimento la lettera B) dell'art. 606 cpp
è solo quella di natura sostanziale e non già di quella processuale. Nel caso in esame il ricorrente non deduce alcuna violazione o erronea applicazione della norma sostanziale, ma lamenta in modo del tutto generico l'applicazione norme processuali che non possono essere comunque considerate nell'ambito della fattispecie denunciata.
Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione di cui all'art. 606 I^ comma lett. e) cpp.
Sotto questo profilo la doglianza deve essere considerata del tutto insussistente.
Infatti non sono stati posti in evidenza e dedotti in modo specifico e puntuale vizi della motivazione riconducibili a contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza di motivazione o di travisamento della prova.
Già per le suddette ragioni il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ma a non diverso risultato si perviene volendolo esaminare sotto il profilo del suo contenuto sostanziale.
La difesa lamenta la violazione dell'art. 431 cpp lett. d) ed f) dell'art. 729 cpp e dell'art. 78 cpp disp. Att. Nessuna delle tre norme richiamate ha rilevanza in ordine al tema riguardante la natura giuridica del documento (Nota della Interpol 23.10.2002) e la sua acquisibilità al fascicolo processuale su richiesta dell'ufficio del Pubblico Ministero.
L'art. 431 cpp disciplina la materia relativo alla formazione del contenuto del fascicolo per il dibattimento all'esito della udienza preliminare. Trattasi di un fascicolo che trae origine da quello del Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari nel quale possono confluire solo determinati atti tipici, specificatamente individuati dal legislatore.
E' pacifico, né contestato dalla difesa, che la documentazione di cui alla nota Interpol
23.10.2002 è frutto di una produzione avvenuta in sede dibattimentale, e quindi totalmente al di fuori della disciplina dell'art. 431 cpp, richiamato in questa sede in modo del tutto inappropriato: infatti non si controverte sulla circostanza che il documento in questione fosse stato ab origine acquisito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cpp.
Con il chè il richiamato a quella disposizione appare del tutto ininfluente.
Ad analoga conclusione si deve pervenire in ordine alla profilata violazione dell'art. 729 cpp.: la norma citata si applica nel solo ambito degli atti acquisiti in via rogatoriale, mentre
è pacifico che, nel caso in esame, gli atti dei quali si discute sono stati trasmessi (fuori di qualsivoglia rogatoria) in modo autonomo dalla autorità di polizia polacca a quella italiana. La circostanza che tale trasmissione sia avvenuta al di fuori dell'attività di rogatoria, porta a ritenere che richiamo all'art. 729 cpp, è fuori luogo, come già affermato, in altre occasioni, in sede di legittimità con decisione, che questo collegio condivide, per la quale: "L'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 c.p.p. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria estera ha offerto all'autorità giudiziaria italiana (nella fattispecie, la corte ha ritenuto meri atti amministrativi di carattere informativo trasmessi spontaneamente dalla polizia straniera, e da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 431 c.p.p., i tabulati dei transiti alla frontiera costituiti dalla polizia rumena relativamente ad una pluralità indistinta di soggetti e non mirati sugli attuali ricorrenti). [Cass., sez. II, 20.2.2009 in Ced
Cass. Rv. 243429 e nello stesso senso v.: Cass. Sez. || 12.11.2008 in Ced Cass Rv. 242209;
Cass. Sez. II 2.7.2008 in Ced. Cass. Rv 240956 ove: Le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'autorità giudiziaria di uno stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria.].
Deve infine essere considerato privo rilevanza il richiamo all'art. 78 disp. Att. Cpp, essendo pacifico che nel caso in esame non si versa nell' acquisizione di atti di un procedimento penale straniero compiuti da autorità giudiziaria. A tal proposito, sotto il profilo giuridico, deve essere ritenuta del tutto corretta la perspicua interpretazione della suddetta norma fatta dalla Corte Torinese, affermando che tanto il primo che il secondo comma dell'art. 78 cpp disp. Att. hanno attinenza ai soli atti (tanto compiuti dalla Autorità giudiziaria, quanto compiuti, se irripetibili, dalla Polizia Giudiziaria) che trovano comunque la loro collocazione in un procedimento penale straniero, già avviato "ossia in relazione ad una determinata ipotesi di reato e nei confronti di un determinato indagato o imputato", ipotesi quest'ultima che esula completamente dalla fattispecie concreta in esame.
Le norme richiamate dalla difesa siccome applicate in modo erroneo, non sono pertinenti con le generiche doglianze manifestate dalla difesa, con la conseguenza che il motivo dedotto appare manifestamente infondato, perché invoca l'erronea applicazione di una normativa che non riguarda la fattispecie concreta.
Per mera completezza della presente decisione, il collegio rileva che, nel caso in esame, viene invece in evidenza l'applicazione dell'art. 234 cpp [non presa in considerazione dal ricorrente]. Infatti gli "accertamenti" condotti dalla Autorità di frontiera polacca, con giudizio non sindacabile nella presente sede perché non manifestamente illogico, o contraddittorio o carente, sono stati qualificati dalla Corte d'Appello come atti amministrativi, di contenuto irripetibile, perchè compiuti al di fuori di un'indagine penale
(per l'accertamento di uno specifico reato o la identificazione di un suo autore) come tali acquisibili ex art. 493 cpp [in tal senso, con riferimento alla acquisibilità della relazione con la quale documentata l'attività ispettiva d'inchiesta, svolta da pubblici ufficiali, e alla natura amministrativa della stessa, v. Cass. Sez. VI 17.2.2010 n. 10996 in Ced Cass. Rv
246686].
La difesa (così permettendo di ritenere adombrata una implicita censura alla applicazione dell'art. 234 cpp) lamenta che parte del contenuto degli atti in questione (in particolare:
a) controlli sulla utenza cellulare del CC;
b) acquisizione delle dichiarazioni verbalizzate da questi rese innanzi all'agente polacco) avrebbe "una nettissima valenza investigativa", di qui inferendo una inutilizzabilità assoluta dell'intero contenuto della nota dell'Interpol. La questione è già stata sollevato con i motivi di appello e sul punto la Corte Torinese ha reso adeguata risposta, specificando: 1) come quella parte dell'atto amministrativo riguardi un episodio dell'11.10.2002, che non risulta essere stato oggetto di valutazione nel presente procedimento penale (essendo gli atti stati trasmessi all'ufficio del Pubblico
Ministero); 2) come il riferimento più prettamente investigativo attribuito alla vicenda dell'11.10.2002, non valga a mutare la natura giuridica degli accertamenti compiuti in epoca antecedente a quella data.
La soluzione illustrata dalla Corte d'Appello, appare coerente con il rispetto del dettato dell'art. 220 disp. Att. Cpp (pure applicabile nella presente sede) e la motivazione della
Corte di merito appare immune da censure, che peraltro neppure sono state formulate sul punto.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 attesa la pretestuosità delle ragioni di doglianza.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4.6.2010
Il Giudice estensore il Presidente
LLERIA dr. Antonio Esposito Dr. Ugo De Crescienzo
CE AN C IN TO ITA S EPO 2010 IL CANCELLIERE D SET Fiera Esposito 2 IL
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